Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13595 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 04/07/2016), n.13595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5492-2011 proposto da:

A.R., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CANDIA

89, presso lo studio dell’avvocato DAVIS EROS CUTUGNO,

rappresentati e difesi dagli avvocati CONCETTA LEONE, GIUSEPPE

AGRESTA giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CALABRIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso

lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIANO CALOGERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/02/2010 R.G.N. 1602/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PUNGI’ GRAZIANO per delega Avvocato CALOGERO

MARIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata l’11 febbraio 2010) respinge l’appello di D.S. e degli altri numerosi litisconsorti indicati in epigrafe avverso le sentenze riunite del Tribunale di Catanzaro, di rigetto delle domande dei lavoratori intese ad ottenere, per l’anno 2000, l’adeguamento dell’assegno rispettivamente percepito in qualità di soggetti impegnati in progetti di lavori di pubblica utilità (LPU), ai sensi del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da rivalutare ulteriormente annualmente, con conseguente condanna della Regione Calabria convenuta in giudizio.

La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, osserva che non è condivisibile la tesi degli appellanti, volta a sostenere l’estensione ai lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità della rivalutazione prevista dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, in quanto tale disposizione comprende, come destinatari dell’aumento, unicamente i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili (LSU), e il legislatore, allorchè ha disposto, con decorrenza dall’1 gennaio 1999, l’aumento dell’assegno da Lire 800.000 a Lire 850.000, era pienamente consapevole della esistenza della categoria dei lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità di cui alla L. n. 196 del 1997, e al D.Lgs. n. 280 del 1997, sicchè l’estensione pretesa dagli appellanti contraddice il tenore letterale della norma.

2.- Il ricorso di D.S. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, la Regione Calabria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1.- Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Regione Calabria nel controricorso, che la Regione sostiene di avere già avanzato nei precedenti gradi del giudizio, pur non risultando esaminata dalla Corte d’appello, perchè rimasta assorbita nella statuizione con cui la domanda dei lavoratori è stata rigettata nel merito.

1.1.- Tale eccezione deve essere respinta, per le ragioni di seguito esposte.

Innanzi tutto va precisato che la controricorrente, pur non essendo tenuta a proporre ricorso incidentale essendo risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, tuttavia per il principio di autosufficienza, operante anche per il controricorso – ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 370 c.p.c., comma 2 – avrebbe dovuto dimostrare che sulla propria legittimazione passiva non si sia formato il giudicato, neppure implicito, in modo tale da permettere a questa Corte di cassazione di esaminare la questione, in quanto da ritenere ancora “sub judice” (vedi Cass SU 16 febbraio 2016, n. 2951).

Va, infatti, considerato che l’eccezione di cui si tratta attiene alla titolarità – sostanziale dal lato passivo del rapporto giuridico riguardante la erogazione del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (d’ora in poi: LPU).

Al riguardo, le Sezioni unite, nella citata sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, hanno stabilito – superando l’orientamento maggioritario della precedente giurisprudenza di questa Corte – che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso non deve costituire oggetto di una eccezione in senso stretto ma può essere fatta valere pure oltre i termini previsti per tali eccezioni.

Può quindi anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l’art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”, mentre tale carenza è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

Le sezioni unite hanno precisato che tale questione può essere proposta in ogni fase del giudizio, compreso il giudizio di cassazione, ma solo nei limiti di tale giudizio e sempre che no si sia formato il giudicato sul punto.

Nella specie, la formulazione dell’eccezione non consente di valutare se tali limiti siano stati o meno rispettati.

Di qui l’inammissibilità dell’eccezione stessa.

1.2.- A ciò può aggiungersi che, come risulta anche dal presente ricorso, la Regione Calabria avvalendosi della facoltà di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 6, u.p. in data 29 febbraio 2000 ha stipulato con il Ministero del Lavoro una convenzione con cui le veniva assegnato l’importo complessivo di 29 miliardi e 500 milioni di Lire dal Fondo per l’occupazione quale trasferimento di fondi statali vincolati alla realizzazione delle misure di politica attiva dell’impiego ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 6. In attuazione di tale convenzione la Giunta regionale, con Delib. n. 733 del 2000, al fine di consentire la continuità lavorativa, a tutto il 31 gennaio 2001, dei giovani disoccupati che alla data del 31 ottobre 2000 risultavano utilizzati presso gli enti attuatori della convenzione suddetta e per assicurare la possibilità di inserimento a quelli che non avevano potuto maturare i 12 mesi a carico del Fondo per l’occupazione, ha stabilito di corrispondere agli enti utilizzatori il sussidio mensile di 800.000 Lire per ciascuno dei soggetti utilizzati fino alla data del 31 gennaio 2001.

Orbene, una volta che, sulla base di detta convenzione, il rapporto giuridico si è instaurato tra Regione, ente utilizzatore e soggetto utilizzato in lavori di pubblica utilità, il trasferimento delle risorse dal Fondo per l’occupazione – da cui l’INPS attingeva per l’erogazione del sussidio – alla Regione Calabria, che ha determinato l’ammontare dell’assegno ed ha ricevuto per esso il finanziamento vincolato dallo Stato, impone di ritenere che sia proprio l’amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore il quale ritenga che l’emolumento a lui spettante sia stato quantificato in misura difforme da quanto previsto dalla legge, e ciò naturalmente a prescindere dalla fondatezza della domanda sottoposta a successiva delibazione (vedi in tal senso, da ultimo:

Cass. 15 ottobre 2015, n. 20849; Cass. nn. 6180, 6181, 6183, 6271, 6272 e 6273 del 2016).

Sicchè, anche nel merito, la suddetta eccezione non è fondata.

2 – Sintesi dei motivi di ricorso.

2.- Il ricorso è articolato in due motivi con i quali si denunciano – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, con riferimento al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3, e D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, conv. dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (primo motivo), nonchè nullità della sentenza e vizio di motivazione (secondo motivo) evidenziandosi, sulla base di molteplici argomenti, che la “voluntas legis” deponeva per una unitaria disciplina dei LSU/LPU e di conseguenza non era possibile giungere a sottoporre soggetti identici a trattamenti giuridici diversi.

3 – Esame delle censure.

3.- I due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da accogliere per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, in base all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte in numerose analoghe controversie a partire da Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461 – cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 19 dicembre 2011, n. 27432; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28540; Cass. 7 giugno 2012, n. 9204; Cass. 17 settembre 2013, n. 21253; Cass. 19 settembre 2013, n. 21509; Cass. 10 marzo 2014, n. 6255; Cass. 4 aprile 2014, n. 8003; Cass. 30 marzo 2015, n. 6383; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20849; Cass 16 ottobre 2015, n. 20991; Cass. nn. 6180, 6181, 6183, 6271, 6272 e 6273 del 2016).

3.1.- La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, le deleghe al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili (di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno. Le deleghe sono state attuate con l’emanazione di due successivi decreti legislativi: il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno; il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

3.2.- In particolare, del D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità (servizi alla persona, salvaguardia e cura dell’ambiente e del territorio, sviluppo rurale e dell’acquacoltura, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali), stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a Lire 800.000 mensili).

3.3- Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 – nel testo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 – definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, e ne distingue le diverse tipologie, prevedendo “lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi”, “lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi”, “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi”, “prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali”;

all’art. 2, in particolare, vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti in relazione alla cura della persona, all’ambiente e al territorio, allo sviluppo rurale, montano e idrico, al recupero e alla riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

Alle attività indicate nei suddetti D.Lgs. n. 468 del 1997, artt. 1 e 2 il D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 3 ha aggiunto i “servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione” e “i trasporti e la connessa logistica”, consentendo alle Regioni (e alle Province, nell’ambito della propria competenza) di “individuare attività aggiuntive a quelle…. funzionali allo sbocco occupazionale territoriale” dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, “in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata”.

Va sottolineato, infine che il citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13 dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1, convertito dalla L. n. 608 del 1996.

3.4.- La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9 (recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo cui “dall’1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in Lire 850.000 mensili”.

Infatti, dall’interpretazione logico-sistematica del testo normativo si evince che in esso i “lavori socialmente utili” comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e comprendono, in virtù del comma 2 medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego. Com’è evidente, la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, ha una portata generale, come anche le diverse tipologie di attività ivi descritte, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1 convertito nella L. n. 608 del 1996, (espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13), e secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività che, infine, ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle “attività socialmente utili” dettata dall’indicato D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 (recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 2) e anche nella successiva normativa (a partire dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 50).

Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di “lavori di pubblica utilità” secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, siccome quest’ultima disposizione – corrispondendo ad una precisa intentio legis, manifestata nella legge di delega (la L. n. 196 del 1997) – mira alla “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1.

Consegue, da questo rilievo, che il rapporto fra le due previsioni di “lavori di pubblica utilità” – contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 – si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima “tipologia” di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

3.5.- Nè tale conclusione risulta essere smentita dalla sentenza della Corte giustizia UE, 15 marzo 2012, C-157/11, ove anzi non si è fatta distinzione tra le due situazioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, avendo la CGUE affermato soltanto che, a determinate condizioni, il rapporto stabilito tra i lavoratori socialmente utili (da intendere in senso ampio) e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività può non rientrare nell’ambito di appplicazione dell’accordo quadro CES, UNIC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/ce del 28 giugno 1999.

3.7.- Inoltre, i rapporti intercorrenti tra le due normative considerate e le finalità in esse riscontrabili, sopra delineati, rendono del tutto destituita di fondamento l’eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., prospettata dalla Regione nel controricorso (nello stesso senso:

Cass. 4 aprile 2014, n. 8003).

4.- La Corte territoriale nella sentenza impugnata – escludendo l’estensione ai lavoratori impegnati in LPU della rivalutazione prevista dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, sull’assunto secondo cui tale disposizione comprenderebbe, come destinatari dell’aumento, unicamente i soggetti impegnati in progetti di LSU – si è pronunciata in modo difforme dai suindicati principi.

Pertanto, la sentenza stessa va cassata e va precisato che l’incremento e la rivalutazione dell’assegno – nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 e dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 – trovano applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997, in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione originariamente fissata nel D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), e poi attualizzata dalla successiva normativa.

Va però soggiunto che – diversamente da quanto sostengono i ricorrenti – in base ad un orientamento altrettanto consolidato e condiviso, questa Corte, a partire dalla sentenza 6 maggio 2009, n. 10397 ha affermato il principio secondo cui il suddetto assegno mensile-base per LSU o LPU, fissato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, in Lire 800.000 (attuali Euro 413,17) e rivalutato dal successivo comma 8, con decorrenza dal primo gennaio 1999, nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è stato poi determinato in misura fissa, dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, in Lire 850.000 mensili (pari ad euro 438,99), a decorrere dal primo gennaio 1999.

Tale somma non è suscettibile di rivalutazione, ex D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8, atteso il palese contrasto di questa tesi con il tenore del richiamato art. 45, comma 9, che determina in maniera chiara, diretta ed esauriente la misura mensile, a partire dal 1999, dell’assegno in questione; nè, in senso contrario, sono invocabili considerazioni logiche, non essendovi alcuna ragione di rivalutare, a partire dall’anno 1999, un assegno la cui misura è stata direttamente fissata dal legislatore. Del resto, il legislatore del 1999, nell’alimentare l’importo del sussidio (nella misura Lire 50.000 mensili) al fine di porre rimedio agli effetti del prelievo fiscale, ha rideterminato l’intero importo della prestazione, includendovi sia l’adeguamento monetario che il recupero del prelievo fiscale (Cass. 6 maggio 2009, n. 10397 e poi Cass. 10 agosto 2011, n. 17160 e n. 17164 del 2011; Cass. 4 giugno 2014, n. 12510; Cass. 27 giugno 2014, n. 14693; Cass. 3 aprile 2014, n. 7825; Cass. 1 ottobre 2015, n. – 19637).

4 – Conclusioni.

5.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto nei suindicati termini, cioè affermandosi la rivalutabilità ISTAT dell’assegno per LPU con il medesimo regime di quello erogato agli LSU e quindi nella determinazione di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, pari a Lire 850.000 mensili (oggi: euro 438,99), a decorrere dal primo gennaio 1999, non suscettibili di ulteriore rivalutazione, D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8.

Pertanto, la sentenza impugnata – che va corretta nel penultimo periodo della motivazione ove erroneamente l’anno di riferimento della richiesta dei ricorrenti viene individuato nel 1999 anzichè nel 2000 – deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – visto che la somma spettante ai ricorrenti è stabilita per legge – si può decidere nel merito condannando la Regione Calabria a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, per l’anno 2000, l’incremento dell’assegno mensile percepito da ciascuno per lavori in progetti di pubblica utilità (LPU), nella misura e nei termini stabiliti dalla L. n. 144 del 1999, alt. 45, comma 9.

La Regione viene quindi condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti medesimi, della differenza tra l’assegno mensile versato (pari a Lire 800.000, oggi euro 413,17) e quello dovuto (pari a Lire 850.000, oggi euro 438,99), senza ulteriori rivalutazioni D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8, salvi gli interessi legali dalla data di spettanza delle suindicate somme fino al soddisfo.

6.- Si deve anche provvedere a correggere – sulla base degli atti consultabili in questa sede – le erronee indicazioni delle generalità di tre ricorrenti contenute nell’intestazione della sentenza impugnata, evidenziate nel presente ricorso e non contestate dalla Regione, nei seguenti termini: ove è scritto P. A., M.G., Me.Ro. deve leggersi rispettivamente P.A., M.G., Me.

R.. Mentre, per il resto, l’intestazione le generalità dei ricorrenti riportate nell’intestazione della sentenza risultano esatte.

7.- Quanto alle spese sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito, in ragione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non del tutto uniformi, mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della Regione soccombente e vanno distratte in favore dell’avv. Giuseppe Agresta, cassazionista, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione;

cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per l’anno 2000, dell’incremento dell’assegno mensile percepito da ciascuno per lavori in progetti di pubblica utilità (LPU), nella misura e nei termini stabiliti dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, e pari alla differenza tra la somma di Lire 800.000 (oggi euro 413,17) mensili corrisposta e quella spettante di Lire 850.000 (oggi euro 438,99) totali, di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, senza ulteriori rivalutazione D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8,salvi gli interessi legali dalla data di spettanza delle suindicate somme fino al soddisfo. Compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito del giudizio e condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore degli attuali ricorrenti, le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi e complessivi Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese generali ella misura del 15% e accessori come per legge. Spese da distrarre in favore dell’avv. Giuseppe Agresta, cassazionista, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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