Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13594 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3185/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 si domicilia;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Sciacca,

elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 69

presso lo studio dell’Avv. Guido Fiorentino, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 27/7/09 depositata il 12 gennaio 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso per riunione, rigetto del

ricorso principale, assorbimento e in subordine accoglimento

dell’incidentale.

Udito l’Avv. Maria Pia Camassa per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di C.G., la Commissione tributaria provinciale di Siracusa annullava l’avviso di accertamento emesso nei di lui confronti per partecipazione al maggior reddito d’impresa verificato riguardo all’anno 2003 in testa alla Fratelli C. di C.G. e Gi. s.n.c., esercente attività di panificazione.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

C.G. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio.

Il motivo è fondato.

L’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci determina la necessità originaria del loro litisconsorzio, sicchè il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti costoro è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, Rv. 603330; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096, Rv. 625132; Cass. 28 novembre 2014, n. 25300, Rv. 633451).

Nella specie, la controversia non ha riguardato solo gli aspetti formali dell’avviso pertinente a C.G., ma anche il merito dell’accertamento reddituale societario (in punto di deducibilità di costi).

2. Non è praticabile la riunione sanante in fase di legittimità (secondo il modello inaugurato da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830, Rv. 611765).

Essa è invocata dall’odierno controricorrente, il quale tuttavia informa che nessuno dei ricorsi in predicato di riunione concerne l’altro socio, Ca.Gi., la cui pretermissione risulta dunque insanabile (ovviamente non ha rilievo la notifica erariale fattagli in questo giudizio, essendo egli estraneo al giudizio a quo).

3. L’originaria pretermissione della società e di un socio vizia alla radice l’intero processo, imponendo l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3.

Ne viene assorbito il secondo motivo del ricorso principale (extrapetizione per rilievo officioso di un vizio di firma dell’avviso), come anche il ricorso incidentale condizionato (violazione di legge e difetto di motivazione sull’emissione dell’avviso ante tempus).

4. A contraddittorio integro, il giudice di rinvio effettuerà un nuovo esame di merito e regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale nel primo motivo, assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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