Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13594 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIONISIO S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ANONIMA COSTRUZIONI TECNOLOGIE AVANZATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 579/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 16/1/2009, depositata il 05/02/2009

R.G.N. 2844/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 febbraio 2009 la Corte di appello di Roma, su gravame della Dioniso s.r.l. confermava la decisione del Tribunale di quella città che aveva dichiarato l’inadempimento della Dioniso rispetto agli obblighi assunti con atto di transazione del 3 luglio 1998 verso il Fallimento della s.p.a. Anonima Costruzioni Tecnologie Avanzate (d’ora in avanti ACTA) e, per l’effetto, l’aveva condannata a versare alla procedura la somma di L. 310 milioni quale residuo dovuto in forza di detta transazione. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Dioniso, affidandosi ad un unico motivo.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimata Curatela.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1969 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe respinto la sua eccezione concernente l’errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della transazione stipulata con il fallimento ACTA il 3 luglio 1998.

A sostegno del suo assunto , la ricorrente evidenzia che l’atto di cessione del ramo di azienda del 23 settembre 1996 sarebbe stato assolutamente privo di valore, atteso che detto ramo aveva in carico due appalti, di cui quello con l’ANAS era stato risolto successivamente all’atto di cessione unilateralmente dall’ente appaltante e dal secondo, quello con l’Amministrazione provinciale di Caserta, nulla avrebbe ricavato perchè le riserve, a suo tempo iscritte, non furono mai riconosciute dall’Amministrazione competente. La censura va disattesa, in quanto la stessa configura, anche per quanto espone il ricorso, una errata valutazione economica dei contratti, che non rientra nella nozione di cui all’art. 1969 c.c., afferendo non all’oggetto del contratto, ma alla sfera dei motivi in base ai quali la Dioniso ebbe a determinarsi a stipulare la transazione (Cass. n. 5139/03).

Ciò posto in linea di principio, a ben leggere la sentenza impugnata, ci si accorge che il giudice dell’appello ha ritenuto insussistente l’errore perchè la difettosa percezione circa la positiva conclusione degli appalti in corso concerneva solo la rilevanza economica degli stessi, ma non già la loro giuridica validità. In altri termini, l’oggetto della lite transatta riguardava il pagamento, effettuato dalla Dionisio per la cessione di un ramo di azienda della società in bonis ACTA, che il fallimento ACTA riteneva non congruo, per cui, onde non restituire quanto acquistato nel periodo sospetto, l’attuale ricorrente propose alla curatela di abbandonare l’azione revocatoria e versò L. 350 milioni.

A tale transazione la Dionisio addivenne perchè il ramo ceduto appariva economicamente appetibile per l’esistenza di due contratti in esecuzione, che, alla fine, non corrisposero alle aspettative della Dioniso.

Vi fu, dunque, un errore non già di diritto, ma di valutazione della rilevanza economica dell’affare, che, come correttamente pone in rilievo il giudice dell’appello, non può configurarsi come errore di diritto, ma come erronea prognosi sulla positività dei contratti, che all’epoca della transazione, si prospettavano di ben altro esito.

In sintesi, vi fu da parte della Dionisio un errore di valutazione e una mancanza di approfondimento delle vicende contrattuali, che non concretano per il loro risvolto economico, di cui la ricorrente si duole, alcun errore di diritto, del quale tratta l’art. 1969 c.c..

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese, in assenza di controparti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA