Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13594 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila), Sez. n. 6, n. 6/6/04, del 9 marzo 2004,

depositata il 20 aprile 2004, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 aprile 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento de ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA, SSN e Contributo straordinario per l’Europa per Fanno 1996, con il quale, applicando i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, veniva accertato il maggior reddito di lavoro autonomo del contribuente.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’amministrazione era respinto, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVAZIONE

Va rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze: nel caso di specie al giudizio di appello ha partecipato l’Ufficio periferico di Sulmona dell’Agenzia delle Entrate (successore a titolo particolare del Ministero) e il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del dante causa, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, v. Cass. n. 3557/2005), estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre il controricorso (così come il ricorso per cassazione) spettava alla sola Agenzia.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 ss., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697 e 2727 c.c. affermando che il valore presuntivo dei parametri determini un inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale dovrà provare le ragione del suo mancato adeguamento ai limiti previsti dallo strumento accertativo.

Il ricorso non è fondato alla luce de principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass. S.U. n. 26635 del 2009). Nel caso di specie non emerge la dimostrazione da parte dell’amministrazione dell’applicabilità in concreto dei parametri prescelti e il ricorso sostiene erroneamente la sufficienza del solo “scostamento” ai fini della legittima ridetemi inazione del reddito del contribuente, attribuendo esclusivamente a quest’ultimo ogni onere probatorio.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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