Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13593 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25740-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 197/2009 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 15/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 197/D8/09 del 26 febbraio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati a C.F. ed A. – per Irpef 1996 – in relazione al maggior reddito di partecipazione a questi ultimi imputabile per trasparenza (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) a seguito di avviso di accertamento, non opposto, notificato alla F.C. sas, della quale i contribuenti erano soci al 50%.

La commissione tributaria regionale, in particolare” ha rilevato che: – gli avvisi di accertamento in oggetto (dedotti in ricorsi separatamente proposti, ma riuniti in primo grado) erano nulli, perchè derivanti da un pregresso avviso di accertamento (quello relativo alla società) non opposto sol perchè non correttamente notificato (come già appurato dalla sentenza CTR Catanzaro n. 185/06/06, pronunciata su impugnativa della cartella di pagamento); – nel merito, la pretesa impositiva era comunque infondata, posto che l’amministrazione finanziaria non l’aveva provata, nè vi erano elementi per non condividere le argomentazioni già dedotte in primo grado dai contribuenti.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dai contribuenti intimati.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5. Per non avere la commissione tributaria regionale ravvisato nella fattispecie – nella quale si controverteva di un accertamento unitario con imputazione diretta ai soci del reddito rettificato in capo alla società nonchè, tra il resto, della mancata notificazione dell’accertamento a quest’ultima – un litisconsorzi necessario con la società stessa.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 2697 cod. civ. nonchè, in ogni caso, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla affermata infondatezza degli avvisi di accertamento; i quali, del resto, si basavano sull’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 20 gennaio 1996, non espressamente contestati, nel merito, dai contribuenti.

p. 2.2 E’ fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Va fatta qui applicazione del consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi – da un lato – delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 – e – dall’altro – dei soci ed associati delle sesse (e la conseguente automatica imputazione “per trasparenza” dei redditi a questi ultimi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, ed indipendentemente dalla percezione degli stessi) comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società sia tutti i soci; salvo il caso in cui costoro prospettino questioni personali. Sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Tale controversia, infatti, non ha ad oggetl:o una singola posizione debitoria “del” o “dei” ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto, l’integrazione del contraddittorio ai sensi D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari deve ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. Cass. SSUU, n. 14815/08; Cass. nn. 23096/12; 1047/13; 25300/14; 27053/14; ord.7789/16). Ora, nel caso di specie, questo principio non è stato osservato, dal momento che la società F.C. sas non fu mai parte del presente procedimento; nel quale è stata disposta la riunione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 29 dei soli ricorsi proposti dai soci. Questa circostanza può dirsi pacifica, dal momento che dalla stessa sentenza della CTR si evince che oggetto del giudizio fu esclusivamente la posizione tributaria dei soci; e, in particolare, che il F.C. vi partecipò soltanto “in proprio” (cioè nella sua veste personale di socio), e non in rappresentanza legale della società. Nè emerge dagli atti l’esistenza di una pronuncia definitiva di merito, altrimenti emessa nei confronti di quest’ultima, determinativa del reddito associato di cui si controverte. Va dunque effettivamente riscontrata la nullità del procedimento e della sentenza impugnata, con cassazione di quest’ultima e rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria provinciale di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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