Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13593 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17453-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIORGIO BARBINI, CARLO GAETANO NASTRI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7284/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, per quanto ancora qui rileva, ha respinto l’appello dell’Ufficio confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a F.A. per la ripresa a tassazione di asseriti proventi di natura penalmente illecita relativi all’anno 2005;

Rilevato che la parte intimata si è costituita tardivamente con atto del 22 luglio 2016, pure depositando memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che l’Agenzia prospetta la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, nonchè dell’art. 654 c.p.p., rilevando l’erroneità della decisione impugnata che aveva escluso la possibilità di qualificare un provento come illecito penale in assenza di sentenza penale passata in giudicato;

Considerato che la censura è manifestamente inammissibile; Considerato, infatti, che la sentenza impugnata, oltre a ritenere l’assenza del giudicato penale sull’accertamento della natura di provento illecito, ha ritenuto che l’Ufficio aveva comunque omesso di dimostrare che i proventi contestati alla parte contribuente fossero frutto di reato;

Considerato che tale autonoma ratio decidendi della sentenza non è stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia, che ha unicamente censurato l’affermazione della CTR in ordine alla necessità di un giudicato penale ai fini dell’individuazione della natura di provento frutto di reato;

Considerato che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 5000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% dei compensi oltre accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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