Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13593 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 04/07/2016), n.13593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5239-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1239/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2010 R.G.N. 11252/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 9 marzo 2010) in accoglimento dell’appello di P.N. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 dicembre 2004, condanna l’INPS a corrispondere al P. il sussidio per LSU relativamente all’anno 2000, calcolato sulla base dell’importo complessivo già accertato per l’anno 1999, con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il lavoratore, fin dal ricorso di primo grado, ha dedotto di aver ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo, passato in giudicato per la mancata opposizione dell’INPS, che ha sancito il diritto a conseguire, per l’anno 1999, oltre all’aumentato importo del sussidio in cifra fissa (pari a Lire 850.000) anche l’adeguamento annuale ISTAT, per una somma totale pari a Lire 870.128 mensili;

b) in base alla giurisprudenza di legittimità il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di cosa giudicata sostanziale, al pari della sentenza di condanna;

c) nei rapporti giuridici di durata l’autorità del giudicato relativo ad una delle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto impedisce, anche per il futuro, il riesame e la deduzione di questioni già risolte, salvo che sopravvengano fatti nuovi che modifichino il contenuto del rapporto;

d) il sussidio o assegno per LSU può sicuramente definirsi una prestazione erogata con cadenza periodica in relazione ad un rapporto di durata, che mantiene il suo carattere unitario fino a quando il lavoratore per tutto il tempo di svolgimento del progetto nella cui attuazione viene inserito il lavoratore;

e) in applicazione di tali principi quando, come è accaduto nella specie, il lavoratore fornisce la prova dell’unicità del progetto nel quale è stato impiegato in più annualità – in particolare, nel 1999 e nel 2000 – il rapporto giuridico fatto valere non può che considerarsi unico;

f) pertanto, l’assegno corrisposto per una singola annualità (2000) non può essere configurato come autonomo e separato rispetto a quello dell’anno precedente (1999) già rivalutato;

g) ne consegue che l’accertamento dell’importo dell’assegno per l’anno 1999, contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto in oggetto, ha efficacia di giudicato anche per l’assegno del 2000 e per quello degli anni successivi, costituendo la base di calcolo su cui vanno computati gli ulteriori adeguamenti successivi.

2.- Il ricorso dell’INPS, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; P.N. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi del ricorso.

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45.

L’Istituto ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di merito ha attribuito al decisum del decreto ingiuntivo valore di giudicato nella causa successivamente instaurata, mentre, quest’ultima, si caratterizza per una sostanziale diversità non solo del petitum ma anche della causa petendi, perchè le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio per due annualità diverse.

Infatti, l’importo in cifra fissa del sussidio o assegno è identico per tutti i lavoratori socialmente utili e viene determinato annualmente ex lege, rivalutando la somma-base dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertata all’inizio di ogni anno.

5.- Il ricorso appare palesemente fondato.

2 – Esame delle censure.

2.- Il ricorso è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Sulla problematica riguardante gli effetti del decreto ingiuntivo non opposto relativo a spettanze retributive per un limitato periodo temporale con riferimento alle periodicità successive rispetto a quelle cui si riferisce decreto stesso – che rappresenta il fulcro della presente controversia, questa Corte si è già ripetutamente pronunciata con consolidato indirizzo al quale il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 25 novembre 2010, n. 23918; Cass. 17 giugno 2011, n. 13365; Cass. 20 giugno 2011, n. 13498; Cass. 5 luglio 2011, n. 14732; Cass. 1 settembre 2011, n. 17963 e n. 17964; Cass. 22 settembre 2011, n. 19275; Cass. 10 agosto 2011, n. 17160 e n. 17164; Cass. 7 dicembre 2011, n. 26293; Cass. 14 dicembre 2011, n. 26872; Cass. 4 giugno 2014, n. 12510; Cass. 27 giugno 2014, n. 14693; Cass. 3 aprile 2014, n. 782; Cass. 9 febbraio 2015, n. 23705).

In particolare, il principio affermato nelle suddette sentenze, a partire dalla citata sentenza n. 23918 del 2010, è che il provvedimento giurisdizionale di merito, anche passato in giudicato, non è vincolante negli altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo di riferimento del decreto ingiuntivo, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio –

può contestarlo per le periodicità successive.

2.2.- Quanto, poi, alla ammissibilità della rivalutazione D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8, dell’assegno per lavori socialmente utili (LSU) o lavori di pubblica utilità (LPU), con orientamento altrettanto consolidato e condiviso, questa Corte, a partire dalla sentenza 6 maggio 2009, n. 10397 ha affermato il principio secondo cui il suddetto assegno mensile base per LSU o LPU, fissato dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, in Lire 800.000 (attuali Euro 413,17) e rivalutato dal successivo comma 8, con decorrenza dal primo gennaio 1999, nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli Impiegati, è stato poi determinato, dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, in Lire 850.000 mensili (pari ad Euro 438,99), a decorrere dal primo gennaio 1999, non suscettibili di rivalutazione, D.Lgs. n. 468 del 1997, ex art. 8, comma 8, atteso il palese contrasto di quest’ultima norma con il tenore del richiamato art. 45, comma 9, che fissa in maniera chiara, diretta ed esauriente la misura mensile, per il 1999, dell’assegno in questione; nè, in senso contrario, sono invocabili considerazioni logiche, non essendovi alcuna ragione di rivalutare, per l’anno 1999, un assegno la cui misura, per il medesimo anno, è stata direttamente fissata dal legislatore (Cass. 6 maggio 2009, n. 10397 e poi Cass. 10 agosto 2011, n. 17160 e n. 17164 del 2011; Cass. 4 giugno 2014, n. 12510;

Cass. 27 giugno 2014, n. 14693; Cass. 3 aprile 2014, n. 7825).

2.3.- Per completezza si precisa che un’unica pronuncia si è discostata, in parte, da tale indirizzo affermando che, pur essendo erroneo l’assunto posto alla base della sentenza impugnata –

consistente nel ritenere che l’adeguamento al costo della vita del sussidio per LSU relativamente all’anno 2000 fosse da riconoscere al lavoratore in base al giudicato esterno rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto riguardante il sussidio per il 1999 –

tuttavia, il dispositivo della sentenza stessa era conforme a diritto – essendone, quindi, sufficiente disporre la correzione della relativa motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4 – data l’avvenuta estensione, da parte del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, al sussidio per LSU, a decorrere dal 1 gennaio 1999, della rivalutazione, secondo il criterio in vigore per l’integrazione salariale ordinaria (Cass. 22 novembre 2012, n. 20721).

L’indirizzo espresso in tale decisione non solo non è condiviso dal Collegio, ma essendo rimasto del tutto isolato, è da considerare superato.

2.4.- L’applicazione dei suindicati (sub 1.1. e 1.2) principi comporta che il decreto ingiuntivo di cui si discute nel presente giudizio doveva – e deve – essere attribuito valore soltanto per l’assegno dell’anno 1999 e che per gli anni successivi, non solo non poteva attribuirsi alcuna efficacia al provvedimento monitorio in questione, ma doveva ritenersi l’assegno LSU definitivamente fissato nella misura prevista dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, in Lire 850.000 mensili (Euro 438,99) a decorrere dall’1 gennaio 1999.

3 – Conclusioni.

3.- In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio. La natura delle questioni trattate e l’epoca recente cui risale il consolidamento della giurisprudenza di legittimità che ha esaminato le questioni stesse, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio, compensando le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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