Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13593 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Rimini 14,

presso l’avv. Lorenti Francesco, rappresentato e difeso dall’avv.

Lauria Francesco, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo), Sez. n. 15, n. 9/15/04, del 25 maggio 2004,

depositata l’8 giugno 2004, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 22 aprile 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 1995, con il quale, applicando i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, veniva accertato il maggior reddito derivante dall’attività professionale di medico del contribuente.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, determinando il recupero a tassazione del 50% dei maggiori compensi accertati dall’ufficio. L’appello del contribuente era respinto, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale lo stesso contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente va rilevato che l’inammissibilità del ricorso – conseguente alla circostanza che esso è stato proposto e notificato esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, resta sanata dalla spontanea costituzione in giudizio di quest’ultima, unica parte passivamente legittimata al giudizio, mediante notificazione del controricorso che, peraltro, è stata eseguita entro il termine per l’impugnazione della sentenza (v. Cass. nn. 27452 del 2008; 1123 del 2009).

Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente lamenta che l’amministrazione abbia proceduto all’accertamento mediante una applicazione acritica dei parametri secondo un logica ispirata ad una mera media matematica senza tenere conto delle concrete condizioni dell’attività svolta dal contribuente medesimo – che espleta il proprio servizio di medico dipendente dalla ASL presso l’ospedale civico di (OMISSIS) – e ponendo principalmente a base dei maggiori ricavi il valore di una autovettura inserita tra i beni strumentali ammortizzabili.

Il ricorso non è fondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità de l’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non e vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass. S.U. n. 26635 del 2009). Nel caso di specie la sentenza impugnata è coerente con il surriportato principio, negando che i parametri costituiscano una presunzione iuris et de iure e valorizzando la facoltà di prova attribuita al contribuente: e su questo punto, il giudice d’appello, come anche il giudice di prime cure, da rilievo alla circostanza della concorrente prestazione di lavoro dipendente da parte del contribuente e alla erronea dichiarazione del valore dell’autovettura nel 100% invece che nel 50%, riducendo al 50% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. L’affermazione del principio indicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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