Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13593 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35336/2018 proposto da:

M.M., (alias I.M.), considerato domiciliato in Roma,

piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Alessandro Praticò;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositate il

17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 4186/2018, depositato il 17 ottobre 2018 e comunicato il 18 ottobre 2018 a mezzo pec, il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso di M.M. (alias I.M., v. intestazione del ricorso), cittadino del Gambia, avente ad oggetto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale ha ritenuto che non fosse attendibile il racconto del richiedente (il quale, in estrema sintesi, aveva riferito di aver abbandonato il suo Paese a causa della persecuzione perpetrata nei suoi confronti dagli zii paterni, in quanto erede di suo padre, ucciso dai predetti, i quali volevano vendere le terre che la sua famiglia coltivava) e che difettassero i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

Avverso il richiamato decreto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 artt. 2 e 3 CEDU, per non avere applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo e per avere omesso l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla legge nell’esame delle domande di protezione internazionale e per non avere il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale dell’odierno ricorrente, oltre al vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per omessa motivazione/motivazione apparente ovvero inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 (esporre in fatto e diritto); travisamento dei fatti”.

2. Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 Conv. Europea Dir. dell’Uomo, art. 360 c.p.c. comma 1, per avere motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della domanda di protezione umanitaria”.

3. I motivi, da trattare unitariamente, perchè strettamente connessi, sono inammissibili.

4. Nella specie, in sostanza, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia “fondato la sua valutazione negativa sull’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente, sopravvalutando alcune incoerenze nel racconto, senza applicare il beneficio del dubbio e soprattutto senza fare una valutazione di insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici”. Lamenta, altresì, il ricorrente che il primo Giudice non abbia calato la sua vicenda personale nella situazione generale del Gambia e abbia fondato la propria valutazione negativa in ordine alla credibilità del suo racconto su parametri diversi da quelli normativi e venendo meno al suo dovere di “cooperazione istruttoria”.

4.1. Osserva il Collegio che, con riferimento specifico alla protezione internazionale, questa Corte ha già avuto modo di precisare condivisibilmente che “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., ord., 5/02/2019, n. 3340, v. anche Cass., ord., 7/08/2019, n. 21142).

E il Tribunale ha ampiamente motivato in tema di non credibilità del ricorrente.

4.2. Vanno disattese pure le doglianze relative alla lamentata inosservanza, da parte del Tribunale, del principio di cooperazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, cui va data continuità in questa sede. Questa Corte ha, infatti, affermato che “In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria” (Cass., ord., 19/02/2019, n. 4892). E’ stato pure condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15794).

Va pure evidenziato che questa Corte ha, altresì, affermato che “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord., 30/10/2018, n. 27503) e nella specie, come già evidenziato, con accertamento in fatto, il Tribunale ha motivatamente ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente sono poco credibili.

Va pure rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui “In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull’id quod plerumque accidit, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a) medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass., ord., 31/07/2019, n. 20580).

4.3. Con riferimento poi all’affermazione del primo Giudice, secondo il quale “il ricorrente non ha mai nemmeno implicitamente allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato”, il ricorrente sostiene di aver riferito del rischio ex art. 14, lett. c) nel ricorso introduttivo, senza tuttavia riportare nel ricorso per cassazione in quali esatti termini avesse provveduto a tanto, con difetto di specificità sul punto (v. ricorso p. 10 e 11) e conseguente inammissibilità di tale censura ex art. 366 c.p.c., n. 6.

4.4. Inoltre, citando fonti internazionali attendibili e aggiornate (v. p. 5 e 6 del decreto impugnato), il Tribunale ha pure, in base ad un accertamento di merito, insindacabile in questa sede, ritenuto l’insussistenza di un qualsiasi conflitto armato nel Gambia, tenuto conto dei recenti sviluppi della situazione socio-economica e politico-istituzionale di quel Paese, positivamente caratterizzata dal pacifico dissolvimento del dittatoriale regime del presidente Y.J. grazie al risultato dall’ultima tornata elettorale che ha determinato la sconfitta del predetto e la vittoria del capo dell’opposizione, A.B., subentrato nella carica presidenziale, evidenziando che la pacifica transizione è attestata dal recentissimo ritorno in (OMISSIS) di migliaia di persone che erano rifugiate in (OMISSIS) e (OMISSIS), temendo lo scoppio di una guerra civile.

5. Parimenti da disattendere sono le doglianze relative al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

A tale riguardo, il ricorrente, anzitutto, non coglie la ratio decidendi, laddove sostiene che il Tribunale “parta da un presupposto errato ovvero che la protezione umanitaria possa essere concessa in sede di ricorso giurisdizionale solo quando sussista una vera e propria “emergenza umanitaria generalizzata””, atteso che di una tale affermazione, neppure implicita, non vi è traccia nel provvedimento impugnato; inoltre, propone doglianze totalmente generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione del (OMISSIS), sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante ampia e dettagliata descrizione della situazione del Paese di origine con indicazione delle fonti (v. p. 7 e 8 del decreto impugnato).

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535; v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660; Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867; Cass., ord., 14710/2019, n. 25862), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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