Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13592 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24094-2010 proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO NASSIGUERRA MATTEUCCI IN

LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASCARELLA CESARE 23,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ANTONELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FURIO STRADELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’Associazione Professionale Studio Nassiguerra Mattucci in liquidazione propone – nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 46/08/09 del 6 luglio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Trieste, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa su ruolo conseguente a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per Irap 2002 non versata ed illegittima compensazione di ritenute alla fonte. In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’Associazione non avesse alcun credito da compensare, in quanto la quota di ritenute operate sui redditi delle società ed associazioni poteva essere compensata unicamente nel pagamento delle imposte sui redditi dovute dai singoli soci o associati, ex art. 19, comma 1, T.U.I.R..

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; nè si è qui costituita l’Agenzia delle Entrate.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con i primi due motivi di ricorso l’Associazione Professionale lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonchè violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto legittima la cartella in questione, nonostante che essa si basasse non già su un motivato atto di accertamento della pretesa tributaria, bensì su un controllo meramente formale della dichiarazione ex art. 36 bis cit.. Controllo insuscettibile di fondare un’attività di qualificazione di fatti e di rapporti fiscalmente rilevanti.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione D.Lgs. 241 del 1997, art. 17 e art. 22 T.U.I.R. (come introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003), in relazione ai regime dello scomputo degli acconti ed al principio di imputazione per trasparenza agli associati dei redditi dell’associazione. Con conseguente omessa considerazione, da parte della commissione tributaria regionale, della necessità di interpretazione evolutiva, valevole anche per l’anno di imposta 2003, della disciplina della generale compensabilità delle ritenute alla fonte subite dall’Associazione.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di nullità della cartella di pagamento per duplicazione dell’imposta; risultando l’Associazione gravata, da un lato, dalla ritenuta e, dall’altro, dall’affermata non compensabilità del credito.

Con il quinto motivo di ricorso l’Associazione Professionale deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, stante la pendenza di procedura di condono per l’anno 2002, l’amministrazione finanziaria non poteva procedere surrettiziamente ad un’attività di accertamento “simulata” nelle forme del controllo formale automatizzato.

p. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso è infatti stato proposto e notificato nei (soli) confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio (nei quali era parte l’Agenzia delle Entrate di Trieste), e che risulta ex lege sprovvisto di legittimazione passiva in materia. Va qui ribadito il principio per cui: “in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal 1^ gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate; sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” (Cass. n. 1550/15; in termini, Cass. 22992/10 ed altre). Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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