Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13592 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO

FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERUTI

ANGELA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato LANDOLFI

PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO

FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del

Dott. Notaio MASSIMO VINCIGUERRA in Vallecrosia (IM) DEL 27/9/2010,

REP. N. 59448;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 712/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 06/06/2007, depositata il 11/04/2008

R.G.N. 1432/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato CERUTI ANGELA;

udito l’Avvocato DE JORIO FILIPPO;

udito l’Avvocato LANDOLFI PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 15 maggio 2006 il Tribunale di Sanremo accoglieva la domanda proposta da C.A., volta ad ottenere la restituzione, in considerazione della sua età e della asserita necessità del figlio di tornare nell’alloggio per motivi personali, dell’immobile, concesso in comodato assieme al marito P.M. al comune figlio P.A., che lo adibiva ad abitazione propria e della convivente Ca.Ma., da cui aveva un figlio e dalla quale si era però, poi, separato.

Su gravame della Ca. la Corte di appello di Genova con sentenza dell’11 aprile 2008 riformava integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso la C., affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso la Ca..

La ricorrente ha depositato memoria, nonchè note di replica alle conclusioni del P.G. di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Osserva il Collegio che in via di priorità logico-giuridica va esaminato il secondo motivo di ricorso (omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – con violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Con esso la ricorrente lamenta che il giudice dell’appello non si sarebbe espresso in ordine alla inammissibilità della domanda, a suo avviso, nuova, proposta dall’appellante.

Assume la ricorrente che la difesa della Ca. nel giudizio di primo grado non aveva eccepito la inammissibilità o la improponibilità della domanda proposta dalla C. e, quindi, in appello non avrebbe potuto richiedere nei confronti della controparte una domanda di restituzione nelle forme previste in materia di locazione, comodato ed affitto, avendo proposto ricorso ex art. 407 bis c.p.c..

La censura difetta di interesse, come pone in rilievo la resistente.

Infatti, il suo contenuto non rientra la le ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e, quindi, il giudice dell’appello ha correttamente deciso nel merito senza cagionare alcun pregiudizio conseguente alla omessa dichiarazione di improponibilità (Cass. n. 27777/08).

2. – Ciò premesso, vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione il terzo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 1803 e 1810 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 1803, 1810, 832 e 110 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)con i quali, in estrema sintesi, la ricorrente lamenta che l’immobile non fosse stato destinato a casa familiare.

In parte, le censure attengono a valutazioni di merito e, quindi, integrano una quaestio facti, che è stata ricostruita nelle sue cadenze temporali e nei suoi elementi oggettivi quali offerti dalle parti.

Sotto altro profilo, ovvero quello della corretta valutazione della condizione giuridica dell’immobile oggetto della domanda di rilascio, si evince dalla sentenza impugnata che il giudice dell’appello ha posto a fondamento del suo convincimento due rationes decidendi, di cui la seconda da lui stesso definita “complementare” e”per completezza di disamina”, che il Collegio ritiene corretta e decisiva. E valga il vero.

Nell’accogliere il motivo di appello della Ca. il giudice del merito ha precisato che l’immobile concesso in comodato a P. A. apparteneva congiuntamente alla C. e al di lei marito P.M., deceduto il quale,divenne per successione ereditaria di comproprietà indivisa della C. e di P. A.. Ciò posto in rilievo, il giudice dell’appello ha affermato che il titolo di fonte negoziale e dal contenuto obbligatorio costitutivo del diritto di P.A. al godimento del bene, già individuato nel comodato, avrebbe perso rilevanza giuridica, risultando assorbito nel prevalente diritto reale di comunione.

Ne sarebbe conseguito che il potere di disporre dell’immobile da parte dell’ A. mediante la destinazione di esso ad abitazione personale, della donna con lui convivente e del figlio da essi procreato, affetto da gravi patologie, rappresenterebbe non già estrinsecazione delle facoltà che competono al comodatario, ma espressione diretta della facoltà di godere e di disporre, che competono al proprietario, per cui la C., quale comodante, sarebbe venuta meno e avrebbe assunto posizione paritetica a quella dell’ A..

La questione si poneva, quindi, come problema di distribuzione tra comproprietari delle modalità di uso e di godimento del bene comune da considerarsi nei modi previsti dagli artt. 1100 c.c. e segg..

3. – Su questo argomentare si concentrano le doglianze, che la Corte ritiene in parte fondate.

Infatti, gli effetti, che derivano dalla successione di P. M. – comproprietario e comodante assieme alla C. -, sono che il contratto di comodato si è estinto solo parzialmente per l’avvenuta fusione nello stesso soggetto – il P.A. – della qualità di proprietario e comodatario nella misura di 1/4.

Mentre, il contratto continua a sussistere per la quota di comproprietà della di lui madre nella misura dei 3/4, che all’epoca era proprietaria in comunione con il marito. Tuttavia, ed emendando questo passaggio argomentativo, la sentenza va confermata, nella parte in cui, correttamente, il giudice dell’appello ha argomentato che il comodato, senza prefissione di termine, non già nella sua destinazione genetica, ma, certamente, nella sua evoluzione ebbe ad oggetto l’immobile con destinazione familiare, consentita dagli originari comodanti, per le necessità abitative dei comodatari, conviventi di fatto e divenuti genitori. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi, ove il comodato di un immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, come analogicamente deve considerarsi la famiglia di fatto, per di più arricchita dalla nascita di un figlio, come nella specie, si versa nell’ipotesi di comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare.

In tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, anche se, nella specie, intervenuta successivamente al momento genetico del comodato stesso ed, in quanto tale, accertata dal giudice del merito, che ha verificato la sussistenza di tale comune volontà, compiendo una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è concretato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti (Cass. S.U. n. 13603/04) si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso, cui la cosa è destinata, il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale o, come nella specie, familiare tra i conviventi e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà ad nutum del comodante, salva la facoltà di quest’ultimo di richiedere il rilascio dell’immobile nell’ipotesi di un bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, segnato dai requisiti dell’urgenza e della non previsione (Cass. n. 3072/06). Posta questa premessa in linea di principio, va sottolineato che, come accertato dal giudice dell’appello, nello specifico si tratta di un comodato senza prefissazione di termine, che nella sua evoluzione ha visto avere per abitanti un nucleo familiare composto da genitore con prole minore e questa sua “evoluzione” fu consentita dagli originar comodanti.

Di qui la non pertinenza delle decisioni richiamate anche nella memoria di replica della ricorrente ed il conseguente rigetto della censura.

Restano assorbiti il quinto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 1803 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ed il sesto ( violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 112 e 277 c.p.c, art. 1803 cod.civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), precisandosi per quest’ultimo che nessuna decisione anche se incidenter tantum è stata presa dal giudice dell’appello, in quanto per facta concludentia, come si può ritenere avvenuto nella specie, i comodanti ebbero a prendere atto che il figlio aveva stabilito in quell’immobile la abitazione anche della sua convivente (nel 1996, v. controricorso), per quanto e fino ad un certo momento – ed è pacifico tra le parti – nessun recesso venne esercitato in presenza della sopravvenuta figliolanza da parte dei due conviventi, – il figlio è nato, sembra, il (OMISSIS) (v. controricorso) e , comunque, non pare che di fronte all’evoluzione “storica” della funzione del comodato vi siano state contestazioni da parte dei comodanti se non al momento della rottura della convivenza sia pure non coniugale.

Il primo motivo è inammissibile perchè la sentenza impugnata non tratta delle visure catastali.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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