Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13592 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20330-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., in qualità di erede del sig. R.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE N. 4, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE BUSCEMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1283/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 1283/34/2016, depositata il 4 aprile 2016, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del Dott. R.M. avverso la decisione della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che il ricorrente, dirigente della Regione Sicilia, con sede di servizio in un ufficio periferico di Catania, città capoluogo di una delle province colpite dagli eventi sismici del 1990, dove era residente, aveva chiesto per la quota pari al 90% delle imposte pagate in relazione all’IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, R.A., nella qualità di erede di R.M., deceduto il 5 agosto 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da difetto assoluto di motivazione o da motivazione apparente, risolvendosi in un rinvio generico ad “orientamento unanime” della Suprema Corte, senza che tuttavia risulti esplicitato il percorso logico – giuridico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto al convincimento espresso.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione della cit. L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi; della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1; del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la pronuncia impugnata avrebbe prestato acritica adesione all’orientamento espresso da questa Corte, a partire da Cass. sez. 5, 1 ottobre 2007, n. 20641, di cui sollecita una revisione, dovendo intendersi l’agevolazione attribuita, in ragione della particolare ratio della disciplina condonistica di fare “cassa” senza attendere i tempi del contenzioso, predisposta solo in favore di chi non avesse ancora versato le imposte, mediante il solo pagamento del 10% del dovuto.

3. Con il terzo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimazione della contribuente a richiedere il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro della medesima, giacchè la ratio dell’intervento legislativo doveva intendersi nel senso che il predetto rimborso spettasse in via esclusiva al sostituto d’imposta che aveva assolto gli obblighi tributari. L’Amministrazione ricorrente lamenta ancora l’illegittimità della pronuncia impugnata nell’avere accolto la domanda della contribuente, attrice in senso sostanziale in causa di rimborso, sebbene la domanda fosse carente di prova in ordine al versamento delle imposte in oggetto.

4. Con il quarto motivo infine l’Amministrazione finanziaria denuncia, in via gradata, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuta tempestiva l’istanza di rimborso, sulla base di una scorretta individuazione del dies a quo del termine per la proposizione della domanda, pacificamente avvenuta in data 31 marzo 2008.

5. Il primo motivo è infondato e va rigettato.

Pur nella sua stringatezza, anche attraverso il rinvio per relationem all’orientamento espresso da questa Corte nel contenzioso seriale di riferimento, la decisione resa dalla CTR consente il controllo sulle rationes decidendi che hanno portato il giudice tributario d’appello a confermare l’accoglimento della domanda di rimborso, anche in relazione allo ius superveniens sopravvenuto alla proposizione dell’originaria domanda di rimborso, rispetto alle quali l’Amministrazione finanziaria ha svolto, infatti, specifici ulteriori motivi di censura. Si esula, pertanto, nella fattispecie, dall’ambito della motivazione meramente apparente, su cui, tra le molte, si vedano Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881 e Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053.

6. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., avendo la sentenza impugnata pronunciato in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 20 luglio 2020, n. 15389; Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass. sez. 6-5, ord. 12 giugno 2012, n. 9577; Cass. sez. 6-5, ord. 10 settembre 2014, n. 19037, quest’ultima riferita ai rimborsi per i residenti nelle province del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10242; nonchè la stessa Cass. n. 20641/07, capofila delle anzidette pronunce), senza che siano stati prospettati argomenti idonei a mutare il suddetto orientamento, avendo peraltro il legislatore, con il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, riconosciuto che il diritto al rimborso opera anche in favore di chi abbia versato le imposte per dette annualità in misura integrale, attraverso il rimborso di quanto indebitamente versato in eccedenza al 10 per cento.

7. Il terzo motivo è ugualmente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., non risultando prospettati argomenti idonei a sollecitare una revisione dell’indirizzo interpretativo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Va, infatti, in materia, richiamato ed ulteriormente ribadito l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che muove da Cass. sez. unite nn. 15031 e 15032 del 26 giugno 2009, secondo cui “in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta (“cd. sostituito”)” (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 settembre 2018, n. 22830; Cass. sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23142; Cass. sez. 6-5, ord. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass. sez. 5, 12 marzo 2014, n. 5653; Cass. sez. 5, 28 giugno 2007, n. 14911), “rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi (Cass. sez. 5, n. 17472 e n. 17473 del 14 luglio 2017), al riguardo dovendo escludersi il diverso, ma non vincolante, parere contenuto nelle risoluzioni menzionate dalla ricorrente Amministrazione.

7.1. Da ultimo detto principio ha trovato avallo da parte del legislatore che, con il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando e5pressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono compresi i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilate a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; donde l’affermazione dell’anzidetto principio anche alla stregua delle ulteriori pronunce di questa Corte (oltre alla già citata Cass. ord. n. 4291/18, si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6- 5, ord. nn. 29889, 29900, 29901, 29902, 29903, 29904 e 29906 del 13 dicembre 2017), essendosi altresì chiarito che le modalità, in relazione al limite di spesa fissato dalla cit. L. n. 123 del 2017, medesimo art. 16 octies, di concreta erogazione dei rimborsi, rimesso dalla norma primaria a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, esulano dall’ambito della definizione di tale genere di controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate solo in fase esecutiva e/o di giudizio di ottemperanza (cfr. in particolare, Cass. sez. 6-5, ord. 14 marzo 2018, n. 6213).

8. Anche l’ultimo motivo di ricorso, senza che siano prospettati argomenti nuovi idonei per una sua revisione, si pone in contrasto con l’indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, ord. 30 dicembre 2020, n. 29913; Cass. sez. 5, 26 febbraio 2020, n. 5167; Cass. sez. 6-5, ord. 22 luglio 2016, n. 15252), affermato il principio secondo cui “(i)n tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l’importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 del 2007”, cioè dal primo marzo 2008.

8.1. Ne consegue che, avendo dato atto la stessa Amministrazione che l’istanza di rimborso è stata proposta il 31 marzo 2008, il motivo volto a far rilevare la decadenza nella proposizione dell’istanza medesima è infondato.

9. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

11. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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