Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13592 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 04/07/2016), n.13592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19356-2011 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 5 (STUDIO AVV. RUSSO

VINCENZO), rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO

QUAGLIATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENTRO di POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ROSSANA CLAVELLI, LUCIO AGOSTINO MARIO HYERACI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, D’ALOISIO

CARLA, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 359/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/04/2011 R.G.N. 640/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega orale Avvocato

SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato CLAVELLI ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza depositata il 28.4.2011 la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, che aveva respinto il ricorso da questi proposto nei confronti di Poste Italiane spa, volto all’inquadramento nella categoria quadro di secondo livello dell’area operativa ed al pagamento delle correlate differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse incontroverso che nel giorno in cui si sarebbe consolidato il diritto all’inquadramento superiore, in relazione all’attività espletata di Direttore dell’Ufficio postale di (OMISSIS), detto ufficio era stato declassato e portato al livello proprio della qualifica e della categoria nelle quali il lavoratore risultava inquadrato.

3. Ha affermato l’Irrilevanza della circostanza relativa al pagamento, nel periodo successivo all’avvenuto declassamento dell’Ufficio, della retribuzione propria della categoria e del livello rivendicati, sul duplice rilievo che tanto poteva essere accaduto o a causa di un errore, privo di significato negoziale, ovvero in ragione dell’attribuzione di un trattamento di miglior favore.

4. Ha ritenuto che l’appello incidentale proposto dall’Inps rimaneva assorbito perchè condizionato all’accoglimento dell’appello principale.

5. Il P. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di ricorso, al quale Poste Italiane spa ha resistito con controricorso. L’Inps si è costituito in giudizio, depositando procura alle liti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 416 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

7. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sino al novembre 2004 gli era stata riconosciuta l’indennità di reggenza e che si sarebbe limitata ad affermare l’irrilevanza di detta circostanza e sostiene che l’avvenuto pagamento di detta indennità, anche nel tempo successivo all’avvenuto declassamento dell’Ufficio, costituirebbe riconoscimento da parte della società dell’avvenuto svolgimento di mansioni di quadro A2.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 416 c.p.c. omessa ed insufficiente motivazione in relazione agli artt. 112, 215 e 416 c.p.c. e artt. 2733, 2697, 2702, 2722 e 1419 c.c. 9. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. avendo affermato, in assenza di deduzioni ed eccezioni della società, che la maggior retribuzione trovava spiegazione in un errore o In un atto di benevolenza.

10. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le maggiori retribuzioni erano state erogate sino ai mese di novembre 2004 e non solo nel mese di gennaio 2004 e che non aveva attribuito il valore di prova legale a quanto indicato in busta paga.

11. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 in relazione all’errore, deducendo che il pagamento della maggiore retribuzione costituirebbe confessione ai sensi dell’art. 2732 c.c., che avrebbe potuto essere revocata dimostrando l’errore.

12. Esame dei motivi.

13. E’ infondata la censura con la quale si imputa alla Corte territoriale di non avere considerato l’avvenuto pagamento della indennità dl reggenza per Il periodo compreso tra il gennaio ed il novembre 2004, in quanto la Corte territoriale ha considerato detta circostanza e l’ha ritenuta irrilevante, senza alcun riferimento al dato temporale.

14. Le ulteriori censure sono infondate atteso che l’avvenuto pagamento di retribuzioni proprie del superiore inquadramento rivendicato è circostanza priva di qualsiasi rilievo ai fini della promozione automatica di cui all’art. 2103 c.c., fattispecie che si realizza solo nelle ipotesi In cui l’esercizio di fatto di mansioni superiori si sia protratto per il periodo di tempo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

15. E’ incontestato che nella vicenda in esame al tempo in cui l’Ufficio dl (OMISSIS) fu declassato e portato al livello proprio della categoria di inquadramento del P., non era trascorso il tempo previsto per la automatica attribuzione della qualifica superiore.

16. Quanto alla mancata attribuzione del valore di prova legale alla busta paga ed alla dedotta violazione dell’art. 2732 c.c., va osservato che la busta paga, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, mira a consentire a quest’ultimo di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli.

17. L’imputazione presuppone, pur sempre, l’esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo (vedi ex plurimis Cass. 22872/2010,3207/1987), sicchè non può condividersi la tesi secondo cui i dati contenuti nella busta paga proverebbero, oltre che l’avvenuto pagamento delle somme, anche il titolo giustificativo, con la conseguenza che deve anche escludersi che la busta paga costituisca atto sussumibile entro la fattispecie di cui all’art. 2732 c.c..

18. Il ricorso, in conclusione va rigettato.

19. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, nel quale si è tenuto conto del fatto che l’Inps non ha depositato controricorso ma ha partecipato all’udienza di discussione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre accessori e all’Inps, nella misura di Euro 1.200,00 per compensi professionali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA