Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13591 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Civitavecchia, di seguito “Comune”, in persona del sindaco

in carica, signor S.G., rappresentato e difeso

dall’avv. Pala Gesualdo Antonio, ed elettivamente domiciliato presso

L’avv. Roberto Venettoni in Roma, Via C. Fracassini 18;

– ricorrente –

contro

il Porto turistico Riva di Traiano spa, di seguito anche “Società”,

in persona del suo presidente e legale rappresentante in carica,

signor B.E., rappresentata e difesa dall’avv. Selicato

Pietro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ferdinando Galiani 68;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 24 ottobre 2006, n. 293/34/06, depositata il 31 ottobre 2006;

udita la regione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 22

aprile 2010;

dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Gesualdo Pala per il Comune;

udito l’avv. Pietro Selicato per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del motivo sub H)

del ricorso e per l’assorbimento degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

1.1. L’11-12 gennaio 2007 è notificato alla Società un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto t’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 389/30/2005, che aveva accolto il ricorso della Società contro il silenzio rifiuto del Comune formatosi sulla domanda di rimborso dell’ICI 1994.

1.2. Il 16-19 febbraio 2007 è notificato al Comune il controricorso della Società.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Società gestisce, in virtù di apposita concessione demaniale, l’approdo costituito da un compendio immobiliare censito al NCEU (Nuovo catasto edilizio urbano) al Foglio (OMISSIS), Particelle (OMISSIS);

b) nel 1994 la Società versa per ICI 1994 L. 286.998.000, in conformità alla rendita presunta indicata dalla stessa Società nella dichiarazione originaria;

c) il 28 giugno 1995 la Società chiede il rimborso di L. 286.997.000;

d)il 13 dicembre 1996 la Società presenta la denuncia di accatastamento con la procedura DOCFA (Documenti catasto fabbricati), a seguito della quale l’UTE (Ufficio tecnico erariale) adotta provvisoriamente il classamento in Cat. (OMISSIS), attribuendo la rendita di L. 456.350.000 per la particella (OMISSIS) e di L. 2.460.000 per la particella 1077, così come proposto nella denuncia;

e) il 9 ottobre 1998 l’UTE, con la variazione n. 80161/98, assegna il classamento definitivo in categoria (OMISSIS), con rendita di L. 1.406.320.000 (Euro 726.303, 67) per la particella (OMISSIS) e di L. 19.213.000 (Euro 9.922,79) per la particella (OMISSIS);

f) il 7 luglio 2002 l’Ufficio provinciale di Roma dell’Agenzia del territorio notifica alla Società gli avvisi n. (OMISSIS), con i quali rettifica ulteriormente il classamento catastale dell’unità portuale, attribuendo indistintamente all’intero compendio immobiliare la Cat. (OMISSIS);

g) stante il silenzio del Comune sull’istanza di rimborso, la Società ricorre alla CTP di Roma, che accoglie il suo ricorso con la sentenza 30 dicembre 2005, n. 389/30/05;

h) l’appello del Comune è, poi, respinto dalla CTR di Roma con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimità, così motivata: a) “con il proposto appello il Comune … osserva che il classamento successivamente attribuito non può avere rilevanza retroattiva; osserva inoltre che l’originario atto introduttivo della presente controversia era illegittimo poichè non si trattava di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto, ma solo di una richiesta di condanna del Comune al versamento della somma pretesa. Precisa infine che il classamento (OMISSIS) è stato rettificato dall’Agenzia del Territorio in (OMISSIS) e la questione, in quanto impugnata da parte contribuente, si trova sub sudice”;

b) la CTR osserva che “tutte le deduzioni formulate dal Comune in questa sede non hanno rilievo ed opportunamente sono state poste al Giudice che dovrà decidere in ordine al giusto classamento da imputarsi al compendio de quo”;

c) “in questa sede non può che considerarsi il classamento assegnato dall’UTE in via definitiva con la variazione n. 80161/98 in data 9/10/98. Ciò posto, dal momento che la società aveva versato le somme sulla base di rendite presunte ed in via prudenziale, non vi è dubbio che abbia diritto a vedersele rimborsate quando, a motivo del classamento in (OMISSIS) da parte dell’UTE, il compendio immobiliare è risultato essere tra quelli esenti da … ICI”;

d) inoltre, “per determinare la base imponibile ICI – D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 – si deve aver riguardo alle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell’anno di imposizione, pertanto a nulla può rilevare, con riguardo all’anno di imposta in oggetto, che l’Agenzia del Territorio, con avvisi di accertamento notificati in data 7/7/03, abbia ulteriormente rettificato il classamento catastale attribuendo la categ. (OMISSIS)”.

4. Il ricorso per cassazione del Comune, integrato con memoria, è sostenuto con nove motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria in ordine alle spese processuali.

5. Il controricorso della Società si conclude con la richiesta d’inammissibilità o di rigetto del ricorso e di adozione di ogni statuizione consequenziale. Con vittoria in ordine alle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L’esame preliminare dell’ottavo motivo di ricorso.

Nell’esame dei vari motivi d’impugnazione dev’essere data la precedenza a quello che viene proposto per ottavo nel ricorso del Comune e che è ivi con la lett. H, perchè esso si caratterizza per la sua pregiudizialità logica rispetto a tutte le altre censure.

6.1.1. L’ottavo motivo d’impugnazione è presentato sotto la seguente rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 4. – Nullità della sentenza e del procedimento – Mancata sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza inerente alla rettifica del classamento”.

6.1.2. Il Comune sostiene che la Corte di cassazione avrebbe recentemente affermato che, in pendenza di giudizio inerente alla rendita, si debba sospendere il giudizio relativo all’imposta che da essa dipende. La CTR non avrebbe sospeso il giudizio, ma, errando, ha ritenuto che gli effetti della rettifica non potessero riverberarsi retroattivamente sugli anni di imposta in contestazione e, dunque, che non vi fosse a priori un rapporto di pregiudizialità.

6.1.3. A conclusione dell’ottavo motivo d’impugnazione il Comune formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il giudizio proposto avverso gli atti applicativi dell’ICI debba essere sospeso fino alla definizione del giudizio – pendente – concernente la rendita in base alla quale detta imposta è stata calcolata”.

6.2. Il motivo è fondato. Infatti, la CTR, da un lato, prende atto del fatto che il classamento (OMISSIS) è stato rettificato dall’Agenzia del Territorio in (OMISSIS) e che la questione, su impugnazione della Società, è oggetto di una lite pendente (v. 3.a), della quale danno atto anche le parti nei loto atti difensivi in questa sede (pagina 6, ultime righe, del ricorso del Comune, pagine 11-12 della sua memoria, e pagina 18, righe 1-7, del controricorso della Società); dall’altro lato, però, la CTR non ha provveduto, come sarebbe stata tenuta a fare, a sospendere il giudizio sul classamento del 1998 in attesa che si definisse la questione pregiudiziale del rapporto tra classamento del 1998 dei beni in (OMISSIS) e classamento successivo dei beni in (OMISSIS).

7. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso e il conseguente assorbimento di tutti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche a liquidare le spese relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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