Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13590 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23679-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 105/45/09 del 6 luglio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma delta prima decisione, ha ritenuto parzialmente illegittimo l’avviso di accertamento notificato a F.F., per Irpef 2001, in relazione al maggior reddito di partecipazione a lui imputabile per trasparenza sul reddito d’impresa accertato a carico della società F. sas di F.C. & C., di cui egli era socio.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la pendenza del giudizio di impugnazione dell’avviso (li accertamento concernente la società, pur non determinando la necessità di litisconsorzio o riunione con il presente giudizio relativo al socio, dovesse purtuttavia essere considerata; nel senso che il reddito di partecipazione imputato a quest’ultimo non poteva prescindere da quanto stabilito, nell’altro giudizio, a carico della società; – il reddito di partecipazione di F.F. dovesse pertanto essere determinato in rapporto al reddito di impresa già stabilito per la F. sas (appunto nel senso della solo parziale fondatezza della pretesa impositiva);:on la sentenza della commissione tributaria provinciale della Lombardia n. 554/41/2007, confermata in appello.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal F.. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b) e art. 14. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di rilevare la sussistenza, nella specie, di unitarietà dell’accertamento e, di conseguenza, di litisconsorzio necessario con la society e gli altri soci; erroneamente, pertanto, la commissione tributaria regionale avrebbe omesso di rimettere la causa alla commissione tributaria provinciale d Milano per la necessaria integrazione del contraddittorio.

p. 3. Il ricorso per cassazione è inammissibile per mancata allegazione agli atti di causa – ad onere della parte ricorrente agenzia delle entrate – della prova della sua regolare notificazione al F..

Dal fascicolo d’ufficio risulta infatti l’avvio del processo notificatorio mediante consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per l’inoltro a mezzo del servizio postale raccomandato; non risulta però il perfezionamento di tale processo, non essendo allegata la ricevuta di avvenuta consegna del plico al destinatario (difensore del contribuente in appello).

Non c’è dunque prova della regolare instaurazione del contraddittorio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso; stante – da un lato – la mancata costituzione in giudizio dell’intimato e – dall’altro – la mancata richiesta della parte ricorrente, sul documentato presupposto della impossibilità non imputabile della mancata tempestiva allegazione documentale, di essere rimessa in termini per la produzione mancante (Cass. 26108/15; 19623/15 ed altre).

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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