Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13590 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13590 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 25172-2008 proposto da:
ROMEO MILENA, CILIONE GIUSEPPE, NUCERA MARIA, ROTOLO
ANTONINO, REPACI GIUSEPPA, MANTI DOMENICA, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato
PELLICANO’ ANTONINO, che li rappresenta e difende,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1017

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 30/05/2013

rappresentante Ero tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati FABIANI GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS
PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia notificata

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1571/2007 del TRIBUNALE di
REGGIO CALABRIA, depositata il 18/10/2007 R.G.N.
466/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO per delega TADRIS
PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE,che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 ottobre 2007 il Tribunale di Reggio Calabria ha
accolto le opposizioni proposte dall’INPS avverso le esecuzioni azionate

era stato condannato al pagamento di differenze sull’indennità di
disoccupazione agricola. Il Tribunale territoriale ha rilevato
preliminarmente la nullità della costituzione degli opposti per la mancanza
in atti della procura speciale conferita al difensore, e ne ha dichiarato la
contumacia. Nel merito il medesimo Tribunale ha accolto le opposizioni in
esame in quanto le sentenze in forza delle quali è stata proposta la
procedura esecutiva, non contengono i dati necessari al fine di pervenire
alla quantificazione delle somme dovute sulla base di semplici calcoli
matematici.
Gli originari opposti hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato su tre motivi.
L’INPS ha rilasciato procura.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta illegittimità per violazione dell’art. 112
cod. proc. civ.; nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 360,
n. 4 cod. proc. civ.; illegittimità per violazione o falsa applicazione dell’art.
83 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento
alla dichiarazione di contumacia per mancanza della procura. Inoltre,
essendo stata rilevata d’ufficio tale questione di mancanza di procura, non
si è potuto instaurare sul punto un valido contraddittorio, nel quale gli
opposti avrebbero potuto provare l’esistenza della procura stessa.

dagli attuali ricorrenti sulla base delle sentenze con le quali lo stesso INPS

Con il secondo motivo si lamenta illegittimità per violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e nullità della sentenza per vizio
di ultrapetizione ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. In particolare si deduce che
il Tribunale territoriale avrebbe motivato l’accoglimento delle opposizioni
con il difetto della qualità di titolo esecutivo delle sentenze poste a

opposizione sollevato dall’INPS e costituito dall’eccezione di
adempimento.
Con il terzo motivo si assume illegittimità per violazione e falsa
applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ. deducendosi che, contrariamente a
quanto affermato dal Tribunale territoriale, le sentenze poste a fondamento
della procedura esecutiva contengono elementi certi per il calcolo delle
somme dovute, tramite un semplice calcolo matematico.
Il primo motivo è infondato. La disciplina della rappresentanza tecnica è
una disciplina d’ordine pubblico e questo spiega che, quando tale
rappresentanza diviene necessaria, il giudice ne rilevi di ufficio la
mancanza (artt. 156, secondo comma, e 157, primo comma, cod. proc.
civ.).
Anche gli altri due motivi sono infondati. La prima questione che i due
motivi sottopongono alla Corte è se il giudice dell’opposizione
all’esecuzione, pur quando l’opposizione sia proposta per una diversa
ragione, abbia il potere di verificare se il diritto, corrispondente all’obbligo
di cui con il precetto viene intimato l’adempimento, risulti dal titolo
esecutivo. Per rispondere a questo interrogativo è necessario affrontarne un
altro che lo precede nell’ordine logico.
Si tratta infatti di stabilire se, per intendere il significato e l’estensione
dell’accertamento compiuto dal giudice con la sentenza ed in genere per
decidere della sua autorità, sia dato integrare il pensiero del giudice

fondamento delle esecuzioni, e, quindi, per motivo diverso dal motivo di

consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai
documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne
siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza che ha definito quel
giudizio è stata pronunziata. Su questo punto, quanto all’efficacia propria
del giudicato, anche esterno, la risposta della giurisprudenza della Corte la
affermativa, almeno in riferimento agli atti delle parti. È pacifico che, non
al fine di sovvertire un significato della sentenza chiaro alla luce del
dispositivo e della relativa motivazione, ma per superare le incertezze
lasciate da questi aspetti del documento sentenza, rientra nei poteri del
giudice risalire alla formulazione delle domande delle parti e, secondo
alcune tra le decisioni che subito si riportano, anche agli atti del processo in
cui la sentenza è stata pronunziata (Cass. 26 giugno 1991 n. 7186;
10 giugno 1995 n. 6559; 26 luglio 199611. 6751; 27 aprile 1996 n. 3916; 11
marzo 2004 n. 4983; 23 novembre 2005 n. 24594; 7 febbraio 2007 n. 2721;
18 marzo 2010 n. 6597; 20 luglio 2011 n. 15902). Stabilita, dunque la
legittimità dell’interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice
dell’opposizione, va esaminata la concreta possibilità di quantificazione del
credito sulla base degli atti, possibilità negata dalla sentenza impugnata.
Osserva il collegio che il giudice del merito non ha dato compiuto conto
della possibilità di pervenire alla quantificazione del credito azionato sulla
base della documentazione. Pertanto la sentenza impugnata va cassata con

si deve considerare attestata in modo consolidato su una posizione

rinvio al Tribunale di Catanzaro che si atterrà al suddetto principio di
diritto secondo cui sussiste la possibilità che l’accertamento contenuto nel
provvedimento giudiziale addotto come titolo esecutivo, al di là della
formulazione di questo; lo stesso Tribunale provvederà a verificare la
concreta possibilità di addivenire alla quantificazione del credito
dell’istante, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente
giudizio.

0

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio, al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2013.

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