Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13590 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13590
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33903/2018 proposto da:
E.C., considerato domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso
la Corte di tassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana
Aresi e Massimo Carlo Seregni;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma Via dei
Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il
18/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
E.C., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e avverso il decreto n. 1330/2018 del Tribunale di Brescia, depositato il 18/04/2018, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è stato tardivamente proposto.
Ed invero il decreto impugnato, depositato in data 18 aprile 2018, risulta essere stato comunicato dalla cancelleria in data 19 aprile 2018, come si evince dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, mentre il ricorso risulta notificato a mezzo pec in data 17 novembre 2018, ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535, v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660; Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867; Cass., ord., 14710/2019, n. 25862).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020