Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13590 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33903/2018 proposto da:

E.C., considerato domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Corte di tassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana

Aresi e Massimo Carlo Seregni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.C., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e avverso il decreto n. 1330/2018 del Tribunale di Brescia, depositato il 18/04/2018, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso è stato tardivamente proposto.

Ed invero il decreto impugnato, depositato in data 18 aprile 2018, risulta essere stato comunicato dalla cancelleria in data 19 aprile 2018, come si evince dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, mentre il ricorso risulta notificato a mezzo pec in data 17 novembre 2018, ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535, v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660; Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867; Cass., ord., 14710/2019, n. 25862).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del Ministero controricorrente in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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