Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1359 del 18/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/01/2019, (ud. 03/12/2018, dep. 18/01/2019), n.1359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13976-2014 proposto da:

L’ABBONDANZA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 27,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SCARPETTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NADA LUCACCIONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERUGIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZETTI;

– controricorrente –

e contro

DOGRE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 239/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 26 novembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. STEFANIA BILLI.

Fatto

RITENUTO

Che:

– la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento del 2012 riguardante l’imposta sulla pubblicità dei diritti delle pubbliche affissioni del comune di Perugia per omessa dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, commi 1 e 4; in particolare, si tratta di vetrofanie che coprono intere vetrine e rappresentano generalmente prodotti alimentari, talvolta accompagnati da scene di vita quotidiana;

– la C.T.R. di Perugia, confermando la decisione della commissione provinciale, ha respinto l’appello della contribuente;

– avverso l’ordinanza ricorre la contribuente, mentre il concessionario ed il comune si costituiscono con controricorso; quest’ultimo e la contribuente depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con un unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in particolare, si duole che la sentenza impugnata non abbia fondato la propria decisione su fonti normative e non abbia tenuto conto della sua tesi difensiva, limitandosi ad un’analisi puramente esteriore delle vetrine.

1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente nel controricorso, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, pur se stringata, è esistente. In particolare, dopo avere esaminato i mezzi sottoposti a tassazione, ne ha accertato la tassabilità chiarendone le ragioni.

1.2. Nel merito il ricorso è infondato.

1.3. Il collegio condivide, infatti, il consolidato orientamento espresso dalla S.C., secondo cui: “costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica”. (Cass. n. 17852 del 2004, 15449 del 2010). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di “grandi fotografie che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici”. Tali immagini inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita.

1.4. Risulta, inoltre, accertato che tali vetrofanie occupino un’ampia metratura (pari a circa complessivi mq. 62). Esse, pertanto, non possono usufruire dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. b).

1.5. Gli accertamenti di fatto ora richiamati sono devoluti al giudice del merito e sono censurabili in sede di legittimità, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua nuova formulazione. La modifica del predetto articolo, disposta da disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 ha circoscritto, infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (per tutte in tal senso Cass. n. 23940 del 2017, n. 22598 del 2018). La sentenza impugnata ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che le raffigurazioni fotografiche costituiscano un mezzo pubblicitario, facendo buon governo dei principi espressi dalla S.C. e sopra riportati. Ne consegue il rigetto del ricorso.

2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente a pagare le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1.400,00, per compensi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della contribuente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA