Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13589 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 10/05/2017, dep.30/05/2017), n. 13589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23177-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORSIERI 20,
presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI giusta delega a
margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,
depositata il 30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
condono.
Fatto
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’agenzia delle entrate ha proposto t:re motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la:ammissione tributaria regionale delle Marche, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad M.A., per Irpef 2001, in dipendenza di pregresso accertamento già notificato alla Romar snc, della quale il M. era socio.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto la nullità dell’avviso di accertamento opposto, in quanto privo della previa notificazione del verbale di constatazione elevato a carico della società; non altrimenti noto al M., in quanto non più socio della Romar snc da epoca antecedente tanto l’accertamento. quanto il verbale di constatazione medesimo.
Resiste con controricorso il M..
L’agenzia delle entrate ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per avvenuta definizione della controversia D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (richiamante la L. n. 289 del 2002, art. 16); all’istanza è stata allegata comunicazione di regolare definizione mediante integrale pagamento di quanto dovuto dal contribuente.
Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; spese compensate.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione di lite fiscale pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017