Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13589 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Porto turistico Riva di Traiano spa, di seguito anche “Societa’”, in

persona del suo presidente e legale rappresentante in carica, signor

B.A., rappresentata e difesa dall’avv. Silicato Pietro,

presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Roma, Via Ferdinando

Galiani 68;

– ricorrente –

contro

il Comune di Civitavecchia, di seguito “Comune”, in persona del

sindaco in carica, signor S.G., rappresentato e difeso

dall’avv. PALA Gesualdo Antonio, ed elettivamente domiciliato presso

l’avv. Roberto Venettoni in Roma, Via C. Fracassini 18;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 28 novembre 2005, n. 214/19/05, depositata il 23 gennaio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 22

aprile 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Pietro Selicato per la Societa’;

udito l’avv. Gesualdo Pala per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo del ricorso e per il rigetto degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

1.1. Il 19 – 24 maggio 2006 e’ notificato al Comune un ricorso della Societa’ per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto gli appelli, previamente riuniti, della Societa’ contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 330/19/2003, che aveva rigettato i ricorsi, previamente riuniti, della Societa’ contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) dell’ICI 1993.

1.2. Il 21 – 22 giugno 2006 e’ notificato alla Societa’ il controricorso del Comune.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Societa’ gestisce, in virtu’ di apposita concessione demaniale, l’approdo costituito da un compendio immobiliare censito al NCEU (Nuovo catasto edilizio urbano) al Foglio (OMISSIS);

b) il 25 luglio 1994 la Societa’ chiede all’Amministrazione finanziaria il rimborso di L. 246.632.000, indebitamente versate per l’ICI 1993 sulla base delle rendite presuntivamente indicare nella dichiarazione iniziale formulata utilizzando l’apposito modello allegato alla dichiarazione dei redditi Mod. 760/93; la domanda di rimborso e’ presentata per l’insussistenza del presupposto soggettivo del tributo e per la non imponibilita’ dell’oggetto accatastato in Categoria (OMISSIS); la domanda e’ presentata all’amministrazione finanziaria, e non al Comune, in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 18, comma 3;

c) il 13 dicembre 1996 la Societa’ presenta la denuncia di accatastamento DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), in adesione alla quale l’UTE (Ufficio tecnico erariale) adotta la decisione provvisoria di classamento in Cat. (OMISSIS), attribuendo la rendita di L. 456.350.000 per la particella (OMISSIS) e di L. 2.460.000 per la particella (OMISSIS);

d) il 16 novembre 1998 l’UTE, con variazione d’ufficio del classamento DOCFA, attribuisce il classamento definitivo, inserendo l’immobile nella Cat. (OMISSIS), con rendita pari a L. 1.406.320.000 (Euro 726.303,67) per la particella (OMISSIS) e pari a L. 19.213.200 (Euro 9.922,79) per la particella (OMISSIS);

e) il 27 dicembre 2000 il Comune notifica l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), con il quale chiede alla Societa’ L. 78.926.000 (Euro 40761,87) a titolo di maggiore ICI 1993, con relativi sanzioni ed interessi;

f) l’avviso di liquidazione e’ impugnato dalla Societa’ dinanzi alla CTP di Roma;

g) con avvisi di accertamento n. 265885 e n. 265907 del 2002 l’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Roma, rettifica il classamento catastale dell’unita’ portuale, attribuendo indistintamente la Cat. (OMISSIS) all’intero compendio immobiliare e lasciando invariate le rendite catastali gia’ attribuite;

h) il silenzio rifiuto mantenuto dal Comune sulla domanda di rimborso e’ impugnato dalla Societa’ dinanzi alla CT (Commissione tributaria) (OMISSIS) di Civitavecchia, che respinge il suo ricorso con sentenza 21 gennaio – 18 marzo 1996, n. 34, confermata dalla CTR del Lazio con sentenza 5 marzo – 4 aprile 1998, n. 43/32/98, la quale e’ cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza 16 luglio 2004, n. 13244, in cui si riconosce la legittimazione passiva del Comune di Civitavecchia in ordine al rimborso ICI 1993;

i) il ricorso della Societa’ contro l’avviso di liquidazione e’ rigettato dalla CTP di Roma con sentenza 17 settembre 2003, n. 330/19/03;

j) il 2 marzo 2005 la Societa’ riassume la causa davanti alla CTR del Lazio;

k) la CTR del Lazio riunisce sia l’appello riassunto contro il silenzio rifiuto della domanda di rimborso sia quello proposto in tema di avviso di liquidazione e li rigetta entrambi con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’, limitatamente ai capi impugnati in sede di legittimita’, cosi’ motivata:

a) “si rileva, preliminarmente, che la societa’ non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l’avviso di liquidazione potesse intendersi come diniego di rimborso. Nemmeno e’ stata rinnovata nelle conclusioni la domanda di condanna del Comune al rimborso di quanto gia’ pagato a titolo di ICI 1993. Deve, dunque, dedursi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, relativamente a tale capo”;

b) “il Comune non ha affatto inteso tassare l’intero compendio immobiliare, gia’ iscritto in catasto alla categoria (OMISSIS), ma, cosa ben diversa, ha inteso recuperare l’imposta dovuta in relazione ai fabbricati ivi insistenti. Il possesso di tali fabbricati alla data del 1 gennaio 1993 (13, per l’esattezza, appartenenti alle categorie (OMISSIS)), fu dichiarato dalla stessa societa’ ricorrente che ne indico’ il valore presunto”;

e) e’ corretto il richiamo della CTP alla “giurisprudenza per la quale si deve distinguere la proprieta’ del fabbricato dalla proprieta’ dell’area su cui il fabbricato insiste. Una volta ultimato il fabbricato, l’area edificabile ed il suo proprietario “escono dall’ambito oggettivo e soggettivo del tributo, il quale va invece a gravare sull’edificio e sul proprietario di esso”;

d) “e’ irrilevante nel presente giudizio la sentenza invocata dalla Societa’ ed inerente all’Imposta Straordinaria sugli Immobili, in quanto resa tra parti diverse ed in relazione ad un diverso tributo”;

e) “al fine di sostenere l’irrilevanza dell’atto modificativo della categoria di iscrizione in catasto dei due compendi immobiliari costituenti il Porto Turistico (da (OMISSIS)), e’ … inconferente il richiamo alla L. n. 342 del 2000, art. 74”, il cui comma 1 “sancisce l’inefficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita, sino al momento della loro notificazione al contribuente. E’ del tutto evidente che la rendita … non e’ stata oggetto di modificazione”. Invece, “l’Agenzia del Territorio ha inteso rettificare l’erronea attribuzione della categoria catastale. E’, a tal proposito, di assoluta evidenza che la categoria (OMISSIS), in quanto riferita a Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie, impianti di risalita in genere non poteva essere legittimamente attribuita ad una struttura (Porto Turistico), che, per sua natura, non e’ destinata all’esercizio di un servizio pubblico di trasporto. In ogni caso, nella vicenda in oggetto, non entra in rilievo la categoria catastale attribuita al compendio immobiliare nel suo insieme”;

f) “sono inammissibili in quanto motivi nuovi, non dedotti in sede di ricorso, le censure inerenti al merito dell’avviso di liquidazione, sia con riferimento agli importi assunti a base della liquidazione dell’imposta, che con riferimento all’asserita necessita’ di emanare un avviso di accertamento in rettifica in luogo dell’adottato avviso di liquidazione”;

g) “correttamente il giudice di prime cure ha individuato nell’odierna appellante il soggetto passivo del tributo. Il carattere innovativo della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 (nella parte in cui ha espressamente menzionato i concessionari su aree demaniali) va, infatti, limitato alle sole imposizioni delle aree e non, anche dei fabbricati ivi insistenti, che si fonda su norme e principi preesistenti. La natura demaniale di un bene, in particolare, non e’ mai stata causa di automatico esonero dal tributo: il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 infatti, non … menziona espressamente, tra gli immobili esenti dall’imposta, gli immobili demaniali”.

4. Il ricorso per Cassazione della Societa’ e’ sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese processuali.

5. Il controricorso del Comune, integrato con memoria si conclude con la richiesta, in via principale, di inammissibilita’ o di rigetto del ricorso e, in via subordinata, di modificazione della motivazione della sentenza impugnata e di conferma del dispositivo. Con vittoria di spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. Il primo motivo d’impugnazione e’ presentato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche’ del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3) e 4);

omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, insufficienza ed illogicita’ della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

6.1.2. La motivazione e’ divisa in due parti, la prima delle quali e’ dedicata all’istanza di rimborso, mentre la seconda ha per oggetto l’avviso di liquidazione.

6.1.2.1. Con riguardo all’istanza di rimborso si contesta con forza il capo della sentenza d’appello che s’e’ qui testualmente riprodotto nel 3.a). La ricorrente afferma, infatti, che “la superficialita’, illogicita’ e manifesta infondatezza di tale statuizione e’, a dir poco, sorprendente”. La Societa’ riconosce di aver prestato acquiescenza alla sentenza della CTP di Roma n. 330/19/2003, nella parte in cui si affermava che e’ “destituito di ogni fondamento il ricorso avverso l’avviso di liquidazione da intendersi quale provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso dell’ICI ‘93, asserita indebitamente corrisposta”, ma “impugno’ l’avviso di liquidazione … non solo come autonomo atto impositivo, ma anche quale implicito provvedimento di rigetto per facta concludentia della domanda di rimborso dell’ICI 1993, reiterata con ulteriore istanza inviata al Comune … La Societa’ … non ha ritenuto necessario proporre gravame avverso tale capo della sentenza anche perche’, con specifico riferimento alla prima istanza di rimborso dell’I.C.I. per l’anno 1993, aveva da tempo regolarmente incardinato un autonomo giudizio tendente alla condanna del Comune al rimborso … che … e’ stato rubricato nella sua fase di riassunzione innanzi alla CTR del Lazio al n. 758/05 di RGA, riunito al procedimento n. 5646/04 di RGA ed ha formato oggetto di esame da parte dei Giudici che hanno emesso la sentenza oggi in contestazione. Non vi era pertanto alcuna necessita’ di riproporre le conclusioni puntualmente precisate nell’atto di riassunzione, sulle quali la Commissione a qua aveva il dovere di pronunciarsi senza necessita’ di ulteriori richieste. Di tale autonomo procedimento rubricato al n. RGA 758/05 e delle argomentazioni ivi svolte dalla societa’ ricorrente non viene fatta nemmeno menzione nelle motivazioni della sentenza impugnata”.

6.1.2.2. Le medesime censure sono rivolte all’avviso di liquidazione, con riguardo al quale si contesta il capo della sentenza d’appello che s’e’ qui testualmente riprodotto nel 3.b). Da esso si dedurrebbe che la CTR avrebbe “completamente omesso di analizzare, esaminare e contraddire le articolare e documentate eccezioni prospettate in sede di appello” dalla Societa’ e sarebbe caduta nello stesso errore gia’ commesso dalla CTP con riferimento alla reale consistenza del suo patrimonio immobiliare, perche’ «dalla sentenza impugnata sembrerebbe che il compendio immobiliare della Societa’ sia costituito da un’area costituita dalle cennate particelle num. (OMISSIS) nonche’ dai fabbricati ivi insistenti dichiarati dalla stessa societa’ … In realta’, come e’ stato documentalmente dimostrato nel corso del lungo ed articolato giudizio, il compendio immobiliare gestito dalla Societa’ e’ solo … quello rappresentato dalle particelle (OMISSIS) … E’ pertanto evidente che le varie categorie e le rispettive rendite dei fabbricati dichiarate in via presuntiva dalla societa’… nell’anno 1993 devono ritenersi “assorbite” ed integralmente sostituite dal classamento definitivo operato dall’U.T.E. …, che ha accorpato l’intero compendio portuale sotto la categoria (OMISSIS), esente da I.C.I. in virtu’ di quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b”.

Inoltre, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni sopra dedotte, avallando del tutto arbitrariamente l’attribuzione alla Societa’ per due volte del medesimo compendio immobiliare: una prima volta con la classificazione determinata in via presuntiva dalla stessa contribuente, sulla base della quale fu a suo tempo versata l’imposta chiesta a rimborso, e una seconda volta con la classificazione definitiva in cat. (OMISSIS) successivamente operata dall’UTE. Si ribadisce, poi, con riguardo al capo della sentenza d’appello che s’e’ qui testualmente riprodotta nel 3.d), che l’effettiva consistenza del patrimonio immobiliare della Societa’ sarebbe stata definitivamente accertata dalla CTP di Roma con sentenza n. 606/23/03, passata in giudicato, con cui sarebbe stata riconosciuta la non debenza dell’ISI (imposta straordinaria sugli immobili).

Secondo la Societa’, la sentenza invocata dovrebbe esser considerata un giudicato esterno, perche’ “se e’ vero che l’I.S.I. era un tributo erariale a differenza dell’I.C.I. che e’ comunale, e’ altrettanto indubitabile che l’I.S.I. (applicata in via straordinaria nell’anno 1992) aveva i medesimi presupposti impositivi dell’I.C.I.”.

Infine, la sentenza d’appello sarebbe invalidamente motivata per relationem alla sentenza di primo grado, perche’ la CTR si sarebbe limitata ad un superficiale ed apodittico esame della vicenda senza confutare quanto dedotto in senso contrario dalla difesa della Societa’.

6.2.1. Il motivo d’impugnazione relativo all’istanza di rimborso e’ inammissibile per mancanza di autosufficienza. Infatti, la Societa’ ricorrente fa riferimento, per sostenere la sua tesi, all’atto d’impugnazione dell’avviso di liquidazione, senza tuttavia riprodurne testualmente quelle parti dalle quali la Corte, che non puo’ accedere agli atti di causa, potrebbe trarre gli elementi necessari per valutare l’(in)fondatezza della censura proposta.

6.2.2. Con riguardo all’avviso di liquidazione la Societa’ rimprovera alla CTR di esser incorsa in due omissioni di pronuncia: la prima sarebbe relativa alle eccezioni proposte in sede di appello e la seconda riguarderebbe le questioni dedotte in tema di composizione del compendio immobiliare. Risulta, tuttavia, evidente che, anche la seconda parte del primo motivo d’impugnazione e’ redatto dalla Societa’ senza che sia rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, perche’ dalla motivazione addotta a sostegno della sua tesi non risulta alcuna riproduzione testuale di quegli atti processuali, nelle quali sarebbero stato sollevate le eccezioni e sarebbero stato dedotte le questioni che sarebbero state oggetto di omessa pronuncia da parte della CTR. 6.2.3. E’ inammissibile anche la censura relativa al giudicato esterno, che si sarebbe formato in tema di ISI, perche’, oltre alle ragioni addotte dalla CTR, non e’ prodotta in questa sede alcuna documentazione idonea a provare il passaggi in giudicato di una sentenza, di cui non si conoscono, oltre tutto, nemmeno gli estremi di identificazione.

6.2.4. In inammissibilita’, sia per genericita’ sia per mancanza di autosufficienza, incorre anche la censura, che e’ presentata come ulteriore articolazione del primo motivo d’impugnazione e che ipotizza un’invalida motivazione per relationem della sentenza d’appello. Infatti, la lagnanza e’ del tutto generica, non essendo accompagnata da alcuna specificazione, attraverso il confronto con la sentenza della CTP, delle ragioni per le quali il rinvio sarebbe inidoneo a confutare le contrarie deduzioni della Societa’ in primo grado.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione e’ introdotto dalla seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 4, della L. n. 342 del 2000, art. 74 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c.”.

7.1.2. La Societa’ sostiene che la sentenza d’appello sarebbe stata adottata in aperta violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2. e art. 5, comma 4 perche’ si sarebbe basata sull’erroneo presupposto dell’inapplicabilita’ della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74. Infatti, la CTR rigetta l’appello della Societa’, perche’ l’Agenzia del territorio ha mutato la categoria dei beni da (OMISSIS). Tuttavia, anche ammessa la validita’ dell’attribuzione della categoria (OMISSIS), la nuova classificazione potrebbe essere efficace solo dal 1 gennaio 2004, cioe’ dall’anno successivo a quello in cui l’atto catastale e’ stato notificato al contribuente.

7.1.3. A conclusione della motivazione del secondo motivo d’impugnazione e’ formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se la disposizione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74 possa ritenersi applicabile anche agli atti di revisione del classamento catastale comportanti la modifica della categoria e non della rendita”.

7.2. Con il secondo motivo d’impugnazione si censura quel capo della sentenza d’appello che s’e’ qui riprodotto testualmente nel par.

3.e).

La L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, n. 1 dispone che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.

La CTR ha accertato che gli avvisi di accertamento n. 265885 e n. 265907 adottati nel 2002 dall’Agenzia del territorio per ritirare gli atti di classamento del 1998 sono atti di ritiro della specie dell’annullamento, i quali hanno l’efficacia retroattiva propria degli atti risultanti dall’esercizio del relativo potere di autotutela. Poiche’ la CTR ha interpretato gli atti di classamento nel senso appena indicato, la retroattivita’ del classamento del 2002 attiene ad una fattispecie diversa da quella rappresentata dalla Societa’ ricorrente nel suo motivo di ricorso, che e’, pertanto, inammissibile per irrilevanza del quesito di diritto. La riprova sta nel fatto che la CTR, proprio basandosi sull’accertamento di fatto derivante dall’interpretazione degli atti di classamento del 1998 e del 2002, ha escluso la riconducibilita’ della fattispecie controversa tra quelle che sono oggetto della norma traibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, n. 1 i riferimenti alla quale non costituiscono affatto la ratio decidendi della sentenza sul punto, ma soltanto la conseguenza della rado decidendi rappresentata dalla natura di atto di annullamento dei classamenti del 2002 rispetto a quelli del 1998. La Societa’ ricorrente, invertendo il rapporto di conseguenzialita’ delle due parti del ragionamento della CTR, ha indebitamente modificato l’accertamento di fatto operato dal giudice d’appello ed ha proposto un motivo, ed il relativo quesito di diritto, con riferimento ad una fattispecie diversa da quella categorizzata dalla CTR e consegnata all’eventuale giudizio di legittimita’.

8. Il terzo motivo d’impugnazione.

8.1.1. Il terzo motivo d’impugnazione e’ collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, art. 7, lett. b, e art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

8.1.2. Secondo la ricorrente, una volta appurato che il classamento in categoria (OMISSIS), attribuito con atto notificato nel 2003, non potrebbe esser fatto risalire fino al 1993, resterebbe da verificare l’effettiva sussistenza del presupposto oggettivo per l’imposizione.

Al riguardo, la Societa’ ricorda di aver provveduto ad autoliquidare l’ICI sulla base delle rendite indicate nella dichiarazione dei terreni e dei fabbricati allegata alla dichiarazione dei redditi Mod.

760/93; l’UTE avrebbe, poi, nel 1996 provveduto all’accatastamento definitivo, con l’attribuzione della categoria (OMISSIS), poi rettificata in (OMISSIS), esente da imposta per espressa disposizione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, lett. b. Dall’art. 11, comma 1 dello stesso atto normativo discenderebbe il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata e la declaratoria di illegittimita’ dell’avviso di liquidazione emesso dal Comune.

8.1.3. A conclusione della motivazione del terzo motivo d’impugnazione e’ formulato il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte … se la societa’ ricorrente puo’ vedere riconosciuto il proprio diritto al rimborso dell’ICI versata in eccedenza sulla base di rendite presunte poi rettificate in categoria (OMISSIS) esente da imposta D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, lett. b con contestuale declaratoria di nullita’ dell’avviso di liquidazione emesso dal Comune per carenza del presupposto oggettivo”.

8.2. Il terzo motivo e’ assorbito dalla riconosciuta inammissibilita’ del secondo motivo d’impugnazione. Infatti, la Societa’ ricorrente muove dal presupposto che il classamento del 2002, notificato nel 2003, non possa farsi retroagire alla stessa data di efficacia degli atti di classamento del 1998 da esso annullato. Ma, come s’e’ veduto, si tratta di un presupposto fallace, perche’ contrastante con l’accertamento di fatto operato dal giudice d’appello.

9. Il quarto motivo d’impugnazione.

9.1.1. Il quarto motivo d’impugnazione e’ prospettato sotto la seguente rubrica: “Violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di ultrapetizione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

9.1.2. La sentenza d’appello incorrerebbe in un inammissibile ampliamento del thema decidendum, perche’, dopo aver statuito sulla “inconferenza” della L. n. 342 del 2000, art. 74 la CTR sarebbe entrata nel merito della vicenda relativa alla rettifica del classamento dell’unita’ portuale, giungendo all’affermazione che s’e’ qui testualmente riprodotta nel par. 3.e). Sarebbe “evidente l’illegittimita’ e l’inammissibilita’ di tale ingerenza in una vicenda per la quale una controversia regolarmente incardinata fra parti diverse del presente giudizio (la societa’ ricorrente e l’Agenzia del Territorio) e demandata all’esame di un altro Giudice:

orbene, e’ fuori di ogni ragionevole dubbio che i Giudici a quibus non avevano alcun potere di pronunciarsi sul merito del contestato classamento in categoria D operato dall’Agenzia del Territorio. Per di piu’, la CTR, con il capo della sentenza contestato in questa sede, ha di fatto anticipato un sentenza di accoglimento dell’appello presentato all’Agenzia del Territorio che, all’epoca della pronuncia, risultava invece soccombente in primo grado”.

9.2. Il motivo e’ inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Infatti, e’ principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello, secondo il quale, “se con il ricorso per Cassazione si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. ipotizzando l’esistenza di un errar in procedendo non rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, che, in quanto giudice anche del fatto processuale, ha il potere di esaminare direttamente gli atti processuali, non e’ vincolata a ricercare autonomamente gli atti rilevanti per la questione proposta, incombendo, invece, sul ricorrente l’onere di indicarli specificamente e autosufficientemente (Corte di Cassazione 17 gennaio 2007, n. 978; v. anche, ancor piu’ diffusamente, Corte di cassazione 19 marzo 2007, n. 6361)”.

Il principio di diritto alla stregua del quale si deve decidere sul motivo e’, dunque, il seguente: “il ricorrente per Cassazione che denunci la violazione dell’art. 112 c.p.c. ipotizzando un error in procedendo del giudice di secondo grado su un motivo d’impugnazione da lui proposto con l’atto d’appello, relativo ad una questione non rilevabile d’ufficio, deve formulare il motivo osservando, a pena d’inammissibilita’, il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione”.

10. Conclusioni.

10.1. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

10.2. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la Societa’ ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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