Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13589 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33899/2018 proposto da:

A.I., considerato domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana

Aresi e Massimo Carlo Seregni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.I., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data 22 ottobre 2018, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione sussidiaria ovvero, in estremo subordine, della protezione per motivi umanitari.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Rileva il Collegio che il ricorso all’esame è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto privo dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali (Cass. 29/11/2016, n. 24291), evidenziandosi che tale requisito, prescritto espressamente a pena d’inammissibilità dalla norma richiamata, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compreso lo stesso provvedimento impugnato (Cass., sez. un., 18/05/2006, n. 11653).

Si evidenzia che non risultano neppure indicate le argomentazioni, in fatto e in diritto, su cui si fonda il decreto impugnato (Cass. 3/02/2015, n. 1926), che non si evincono neppure dall’intero contesto del ricorso (Cass. 8/07/2014), se non per taluni minimi cenni del tutto inintellegibili come riportati e isolatamente considerati (v., ex plurimis, Cass., ord., 15/06/2018, n. 15721; Cass., ord., 29/11/2019).

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535; v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660; Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867; Cass., ord., 14710/2019, n. 25862), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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