Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13588 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29387-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 209/2018 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ.

DIST. di PESCARA, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 209 del 2018, depositata il 6 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello proposto dal contribuente D.B.V. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, la quale aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sull’operazione negoziale di cessione del 99% delle quote della società unipersonale Centro Oculistico S. Lucia s.r.l. in favore della Se.Sa.mo. s.r.l. riqualificata come cessione di azienda, con determinazione di un maggior valore impositivo da parte dell’Ufficio il D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20;

1.2 l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

1.3 D.B.V. non ha proposto controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con istanza del 22 e 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura dello Stato ha chiesto una dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3, fondata sulla nota del 12-26 gennaio 2021 con cui la Direzione provinciale competente ha comunicato che il coobbligato Se.Sa.mo s.r.l. (R.G. n. Cass. 29194 del 2018) ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e che gli effetti della definizione ricadono anche sul presente giudizio in cui sono parti gli altri coobbligati;

2.1 il D.L. n. 119 del 2018, cit., all’art. 6, comma 6, prevede che, “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.”, e, al seguente comma 10, una volta presentata la domanda di definizione agevolata, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.”, infine, al successivo comma 12 “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020”;

2.2 essendo stata presentata dalla Agenzia delle entrate richiesta di cessazione della materia del contendere per assolvimento della pretesa tributaria tramite perfezionamento di detta definizione agevolata da parte di un coobbligato, ricorre la correlata causa estintiva;

2.3 il D.L. n. 119 del 2018, cit., all’art. 6, comma 13, prima prop., prevede che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto,” nonchè, al comma 9, ult. prop., “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

2.4 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.);

2.5 alcun ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) va disposto relativamente al ricorso incidentale, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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