Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13588 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30266/2018 proposto da:

O.J.K.O., considerato domiciliato in Roma,

piazza Cavour, presso la Corte di tassazione, rappresentato e difeso

dagli avv. Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, emesso il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.J.K.O., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e avverso il decreto emesso dal Tribunale di Brescia in data 29 agosto 2018, nella causa NRG 2348/2018, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non ha depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (art. 369 c.p.c., u.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione (v. nota di deposito e iscrizione a ruolo).

Tale mancato deposito, nella specie, determina l’improcedibilità del ricorso, risultando l’esame di quel fascicolo indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass. 3/03/2011, n. 5108), in quanto impedisce la verifica del fatto processuale, in particolare della tempestività del proposto ricorso, non essendo stata neppure indicata, oltre che non provata, la data di comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto impugnato.

2. A quanto precede va aggiunto che, peraltro, il ricorso all’esame è pure inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. 29/11/2016, n. 24291), evidenziandosi che tale requisito, prescritto espressamente a pena d’inammissibilità dalla norma richiamata, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, rimarcandosi che, in caso di concorso di una causa di inammissibilità e di una causa di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (arg. ex Cass. 20/01/2006, n. 1104; Cass. 29/04/2011, n. 9567).

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535; v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660; Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867; Cass., ord., 14710/2019, n. 25862), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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