Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13587 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6314-2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI

CARMAGNOLA LORETTA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato REBICHINI MASSIMO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

FIMAS DI POMPILI ALBERTO & C SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 19/12/2007, depositata il 19/01/2008; R.G.N. 1293/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito l’Avvocato FIORETTI CARMAGNOLA LORETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su gravame di P.G. la Corte di appello di Ancona il 19 gennaio 2008 confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro del 28 agosto 2002 che aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui proposta nei confronti della ditta FIMAS s.a.a di Pompili Alberto &

e, avente ad oggetto l’indebita occupazione di una parte di capannone ad uso artigianale, con richiesta dei relativi canoni, a lui affidato come custode giudiziario. Avverso siffatta decisione prone ricorso per cassazione il P. affidandosi a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la intimata FIMAS. Il P. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-La questione centrale che propone il ricorso è di puro diritto, ovvero se il custode-proprietario di un immobile pignorato da parte di un Istituto di credito abbia la legittimazione ad agire per occupazione indebita da parte di un terzo di una parte di capannone pignorato senza manifestare la sua volontà di agire in qualità di custode.

Ad avviso del ricorrente, poichè la qualifica di custode è conferita dalla legge ex art. 559 c.p.c. a colui che riveste la doppia qualità di proprietario dell’immobile oggetto di esecuzione e di debitore esecutato, non sarebbe necessario manifestare la qualità di custode onde ottenere dal terzo il risarcimento o l’indennizzo per l’occupazione abusiva dell’intero bene pignorato di sua proprietà e che egli aveva locato al terzo (primo motivo, formulato come contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione art. 559 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3).

2.-In punto di fatto risulta pacifico che P.G. propose domanda di risarcimento o indennizzo per l’indebita occupazione, a suo dire, di parte di un capannone ad uso artigianale di sua proprietà che aveva locato alla FIMAS. Nel 1986 l’intero capannone fu oggetto di pignoramento da parte del credito cooperativo di Fermo ed essendone proprietario, egli venne nominato custode ex art. 559 c.p.c..

La domanda fu proposta per l’indebita occupazione dell’immobile e non come corrispettivo dei canoni di locazione, ma venne respinta sia in primo che in secondo grado per carenza di legittimazione attiva non avendo il P. manifestato di agire come custode.

Al riguardo, va posto in rilievo che, dopo il pignoramento, il locatore-proprietario e debitore perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni (il che non è nella specie) sia per ogni altra azione, perchè ex art. 559 c.p.c., pur permanendo l’identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte sua, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario del giudice dell’esecuzione.

Ne consegue che la legitimatio ad causam deve esistere al momento della proposizione della domanda e se non interviene, come nella specie, alcuna modifica della veste per la quale il soggetto agisce, il locatore-proprietario non è legittimato ad agire (Cass. n. 19329/05, peraltro emessa nel diverso caso in cui il proprietario- locatore aveva in grado di appello dichiarato di agire come custode e tale ufficio era stato comunicato al conduttore alla data della notifica del pignoramento contenente la relativa nomina).

E ciò per la semplice ragione che il bene è a lui sottratto per tutelare le ragioni creditorie del terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l’interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate. Nel caso in esame, l’immobile è stato concesso in locazione nel 1990 e l’occupazione senza titolo si sarebbe verificata nel 1994, come evidenzia la sentenza impugnata, ovvero entrambe le situazioni si sono verificate dopo il pignoramento del bene eseguito il 19 luglio 1986.

Pertanto, come proprietario-locatore e debitore esecutato il P. aveva perso sin dal 1986 ogni possibilità di compiere sul bene, interamente pignorato, ogni atto di disposizione, con l’effetto che avrebbe potuto esperire l’azione solo come custode e non avendo speso tale qualità correttamente il giudice del merito ha respinto nei termini di cui sopra il gravame. Peraltro, se così non fosse, l’effetto sarebbe quello che a richiesta del creditore esecutante, il proprietaro-locatore, avendo ottenuto una pronuncia nella sua qualità originaria, potrebbe opporsi al versamento delle somme riscosse e a fronte di tale rifiuto il creditore dovrebbe iniziare una nuova procedura al fine di non vedersi sottratti i frutti della cosa pignorata.

3.-Resta, quindi, assorbito il secondo motivo, formulato sotto il profilo della contraddittoria motivazione in un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, il quale, peraltro, è infondato.

Infatti, se è vero che in appello l’attuale ricorrente sembra aver richiesto di essere legittimato ad agire quale custode (v.

conclusioni riportate nella parte narrativa della sentenza impugnata), è altresì vero, che, come si evince dallo stesso primo motivo, il ricorrente ha sempre posto in rilievo che, in quanto proprietario e custode-locatore, a suo tempo-dei bene pignorato, non era necessario esplicitare nel giudizio la sua qualità in quanto la stessa gli discendeva dall’art. 559 c.p.c.. Va posto, inoltre, in rilievo che, sebbene coincidenti nella stessa persona, il diritto che viene esercitato solo dal custode trova il suo titolo non già in un titolo, di solito, convenzionale o scaturente dalla autonomia dei soggetti, bensì in un titolo esecutivo ed ope legis.

In altri termini,nel caso di proprietario-custode la legitimatio ad causam è diversa da quella del proprietario: nel primo attiene alla relazione con il diritto sostanziale del soggetto, qualificato come custode dall’investitura del giudice, nel secondo attiene alla relazione con il bene qualificata da un titolo convenzionale o unilaterale.

Ne consegue che il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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