Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13587 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 21/05/2019), n.13587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17957-2017 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Direzione Centrale

Rapporto Assicurativo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE APA giusta procura in calce al

controricorso;

UNIPOL SAI ASS SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t.,

Dott. P.U.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.G., G.V.;

– intimati –

e contro

C.T., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFONSO BRUNETTI giusta procura in atti;

– resistente con procura –

Nonchè da:

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO VACCAI giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore Direzione Centrale

Rapporto Assicurativo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 117/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato l’11 luglio 2017 l’ente Inail proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 11711/2017, depositata il 30 gennaio 2017 dalla Corte d’appello di Catanzaro, affidato a un unico motivo. Con ricorso incidentale, notificato il 19 settembre 2017, l’intimata G.V. proponeva ricorso incidentale tardivo. Le altre parti intimate non si costituivano. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 l’ente INAIL denuncia violazione degli artt. 1916 e 2909 c.c. e l’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, nel considerare il quantum debeatur, e in particolare il “danno differenziale” dovuto alle parti lese una volta detratta la rendita INAIL liquidata in favore delle medesime, aventi diritto al risarcimento del danno biologico conseguente a un sinistro stradale avvenuto sul lavoro “in itinere”, non ha tenuto conto di quanto allegato nella comparsa conclusionale del 2016 dall’INAIL. Le vittime del sinistro erano difatti state risarcite anche dalla compagnia che gestisce il Fondo Garanzia Vittime della Strada che ha coperto il danno causato dal responsabile proprietario del veicolo, risultato non assicurato.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4.

1.2. La sentenza impugnata, difatti, ha tenuto conto di quanto indicato dalla parte qui ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni a titolo di importo residuo in linea capitale, una volta detratta la rendita corrisposta dall’ente, recependo che “la surroga valesse per l’importo capitale dovuto alle vittime a titolo di danno biologico o di quell’altra somma che risultasse dovuta in giudizio, oltre i miglioramenti del valore capitale della rendita intervenuti successivamente e precisati in corso di causa”. Tuttavia, sino alla data di precisazione delle conclusioni la ricorrente non aveva svolto deduzioni diverse da quelle indicate nel primo atto difensivo del 2013.

1.3. Sotto il profilo giuridico, per consolidato indirizzo di questa Corte, (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 maggio 2017, n. 12908; Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2015, n. 1841; Cass. n. 12562 del 2014; Cass. n. 11544 del 2012; Cass. n. 21964 del 2011; Cass. n. 11617 del 2010) – cui si intende dare in questa sede continuità- la prova delle indennità corrisposte dall’INAIL al lavoratore, nel giudizio di regresso intentato dall’istituto, può essere fornita con l’attestato del direttore della sede regolatrice, svolgendo l’Istituto la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi assistiti da una presunzione di legittimità.

1.4. Tale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo proveniente dall’INAIL, costituente “prova privilegiata”, tuttavia può venir meno a fronte di precise contestazioni che evidenzino i vizi da cui sarebbero affetti tali atti. Nel caso in esame, l’Istituto ricorrente ha precisato le conclusioni come in atto di citazione, mentre la nuova produzione documentale si pone a corredo della comparsa conclusionale, di cui la Corte d’appello non ha correttamente tenuto conto: essa difatti si rivela tardiva perchè non più contestabile dopo la chiusura della fase di trattazione della controversia e, quindi, inammissibile.

1.5. La natura di prova privilegiata dell’attestato dell’INPS può infatti valere sino a che non si sia chiusa la fase del contraddittorio, e quindi al limite fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, e ciò anche in sede di giudizio di impugnazione, non potendosi invece tenere conto di allegazioni inserite nelle comparse conclusionali, ossia quando la trattazione della controversia è da intendersi chiusa e, quindi, sulla prodotta documentazione non possa compiutamente svolgersi il doveroso dibattito nel contraddittorio processuale, eventualmente tramite una richiesta di un termine per potere esaminare i nuovi atti e replicarvi; d’altra parte, l’ammissione di una produzione tardiva di documentazione, anche se attinente a una prova privilegiata del tenore di cui sopra, si porrebbe in pregiudizio del diritto di difesa della controparte che non intenda aderire alla ulteriore richiesta e vi si voglia opporre: diritto che sarebbe conculcato dalla funzione meramente illustrativa dei successivi scritti defensionali; stante il dovere di riaprire la fase istruttoria una volta ammessa tale eventualità, l’ingresso di materiale probatorio in tale fase, dedicata alla semplice esplicazione di argomenti difensivi, sarebbe oltretutto in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

2. Con ricorso incidentale tardivo, notificato il 19 settembre 2017, una delle due danneggiate denuncia violazione del D.Lgs. n. 38 del 200, art. 13, comma 2, dell’art. 1916 c.c. anche in relazione al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, u.c. deducendo che i conteggi dell’INAIL riguardavano una rendita liquidata e capitalizzata, ma non erogata effettivamente, considerato che i ratei sino ad allora ricevuti erano pari a Euro 19.471, 29.

2.1. Il ricorso è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, essendo stato notificato il 19 settembre 2017, dopo la scadenza del termine per impugnare, scadente il 30 luglio 2017 (v. per tutte, Cass. sez VI, 2, Cass. ord. n. 18348/17).

2.2. Stante l’esito della controversia, le spese vanno compensate tra le parti.

2.3. Tuttavia, ai fini della condanna al versamento dell’ulteriore importo di contributo unificato, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).

3. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorsd e inefficace il ricorso incidentale tardivo, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale;

compensa le spese tra le parti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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