Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13587 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9823-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LILU SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, 5,

presso lo studio dell’avvocato CALDERARA GIANLUCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERARDI LUIGI

FERDINANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2537/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 2537/2017, depositata il 22 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, la quale aveva accolto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione sull’operazione negoziale di conferimento immobiliare effettuata dal socio e riqualificata con determinazione di un maggior valore impositivo da parte dell’Ufficio D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 20 e 50;

1.2 l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

1.3 resiste con controricorso Lilu S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con istanza del 20 gennaio 2021 la Società controricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento della somma richiesta in unica rata;

2.1 il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, prevede che, “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.”, e, al seguente comma 10, una volta presentata la domanda di definizione agevolata, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.”, infine, al successivo comma 12 “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020”;

2.2 essendo stata presentata dalla Società contribuente detta domanda con la quietanza di versamento della somma richiesta in unica rata, senza che fosse notificato alcun diniego, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

2.3 il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, prima prop., prevede che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto,” nonchè, al comma 9, ult. prop., “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

2.4 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.);

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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