Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13586 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20931-2006 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE

SEBASTIANO con studio in 96100 SIRACUSA, Viale Teocrito n. 112,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (OMISSIS), in qualità di

procuratrice di CASTELLO FINANCE S.r.l. in persona dei sigg.ri Avv.

Z.S. e Avv. P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio

dell’avvocato RIITANO BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI

LUCIANO ENRICO con studio in 96100 SIRACUSA, Viale Scala Greca 181

sc. F, giusta delega a margine del controricorso;

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione Dr. C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE U. TOPINI 133, presso lo

studio dell’avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FILLIOLEY AGOSTINO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.M., BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., S.

C., C.S., C.A.;

– intimati –

sul ricorso 21062-2006 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12,

presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANNIZZO MASSIMO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione Dott. C.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE U. TUPINI 133, presso lo

studio dell’avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FILLIOLEY AGOSTINO giusta delega in calce al

controricorso;

CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L. (già’ INTESA GESTIONE CREDITI

S.P.A.), in persona dei sig.ri Avv. Z.S. e Avv. P.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19,

presso lo studio dell’avvocato RIITANO BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI LUCIANO ENRICO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.A., S.C., C.S., BANCA ANTONIANA

VENETA S.P.A., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 13/2/2006, depositata il

25/02/2006 R.G.N. 776/04, 787/04 e 162/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato DI LUCIANO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, depositati dinanzi al Tribunale di Siracusa, sez. Specializzata Agraria, la Banca Commerciale Italiana (cui è succeduta Intesa Gestione Crediti s.p.a.), la Banca di Credito Popolare (cui è succeduta Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.) e la Banca Agricola di Ragusa chiedevano che fossero dichiarati simulati ovvero inefficaci ex art. 2901 c.c. i tre contratti con i quali, rispettivamente il 10, il 13 e il 14 luglio 1998, C. V., C.A. e C.S. avevano concesso in affitto i loro fondi agricoli rispettivamente il primo a C. M., ed il secondo ed il terzo a S.G.. Deducevano che i contratti erano fittizi, o comunque revocabili, in quanto idonei a vanificare le loro ragioni creditorie nei confronti dei tre concedenti per il cui soddisfacimento, poco dopo gli atti predetti, avevano chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo. Si costituivano le controparti contestando le domande. Le nove cause venivano riunite per connessione, interrompendosi per il decesso di C.V. e per le avvenute incorporazioni di talune delle Banche ricorrenti.

Riassunto il giudizio e costituitisi gli istituti di credito sopra indicati nonchè, quale erede di C.V., S.C., veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio e le cause riunite, con sentenza del 3-16.2.2004, venivano decise dal Tribunale di Siracusa che rigettava le domande di simulazione e dichiarava inefficaci nei confronti dei ricorrenti, ex art. 2901 c.c., i contratti impugnati, condannando i resistenti alle spese del grado. Avverso tale sentenza venivano proposti dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, Sezione Specializzata Agraria, tre separati appelli, il primo (n. 776/04) con ricorso del 29.4.2004 dell’affittuario C.M., cui la sentenza era stata notificata il 31.3.2004; il secondo (n. 787/2004) con ricorso del 30.4.2004 dall’affittuario S.G., cui la sentenza era stata notificata sempre il 31.3.2004; il terzo (n. 162/2005) con ricorso dell’1.2.2005 dai concedenti C.A. e C.S. e da S.C. (erede del concedente C. V.).

Si sono costituiti gli istituti di credito e, riuniti gli appelli, la Corte d’Appello di Catania, sezione specializzata agraria, con la decisione in esame n. 776/04 depositata in data 25.2.2006, dichiarava inammissibile l’appello n. 162/205 e rigettava gli altri.

Affermava, in particolare, la Corte territoriale che “analogamente a quanto si è visto per C.M., il Tribunale ha desunto tale consapevolezza in considerazione delle condizioni contrattuali che, come accertato dai consulenti d’ufficio, erano talmente favorevoli per l’affittuario e svantaggiose per i concedenti da non potersi giustificare se non in funzione di una condizione di estrema precarietà economica da parte dei concedenti che esigeva altresì il frenetico compimento di tutto quanto necessario per rendere opponibile l’affitto ai terzi, circostanza quest’ultima ampiamente desumibile dalle certamente inusuali modalità di redazione dei contratti, conclusi con firme autenticate da notaio e trascritti frettolosamente in un concitato contesto caratterizzato altresì dalla coeva stipulava dell’ulteriore contratto col quale C. V. concedeva in affitto il suo fondo al nipote C. M.”.

Ricorrono con autonomi ricorsi sia S.G. con cinque motivi, illustrati da memoria, sia C.M. con altrettanti cinque motivi, anch’essi illustrati da memoria. Resistono con autonomi controricorsi sia la Banca Agricola Popolare di Ragusa che, unitamente, Castello Gestione Crediti s.r.l. e Castello Finance s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso S..

Con i cinque motivi di ricorso si deduce, rispettivamente, violazione degli artt. 2740 e 2901 c.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2729 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione, riguardo ai presupposti dell’azione revocatoria (eventus damni, scientia damni, consilium fraudis), al relativo onere probatorio, alla presunzione, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dall’odierno ricorrente, alla motivazione insufficiente in base ai dati della consulenza tecnica d’Ufficio.

Ricorso C..

Con il primo e secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 33, 40, 103, 274 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e relativo difetto di motivazione sulla richiesta di separazione delle cause promosse dagli istituti di credito, nonchè sulla illegittimità del provvedimento di riunione delle stesse in mancanza di connessione ed accessorietà, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Con il terzo, quarto e quinto motivo si deduce violazione dell’art. 2901, 2727 e 2729 c.c. e relativo difetto di motivazione sul pregiudizio subito dai creditori, e sulla consapevolezza di detto pregiudizio da parte del debitore e in capo all’appellante terzo contraente.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Non meritevoli di accoglimento in quanto tendenti a una rivalutazione in fatto dei presupposti dell’azione revocatoria nel caso di specie, alla loro sussistenza ed al riesame di elementi documentali e probatori, tutti i motivi del ricorso S. e i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso C..

Tra l’altro in proposito si osserva che la Corte territoriale ha su tali aspetti ampiamente e logicamente motivato, laddove in particolare afferma che “di questa approfondita ricostruzione della consapevolezza, in capo ai C., del pregiudizio arrecato ai creditori, fondata su specifiche circostanze fattuali incontestate col motivo, ricostruzione ovviamente fondata su basi presuntive, come avviene di norma allorchè debbano accertarsi stati psicologici, l’appellante non tiene conto nel motivo limitandosi inutilmente e generalmente a negare la sussistenza della prova. Non meno generica è la doglianza circa la consapevolezza del pregiudizio in capo allo stesso S..

Analogamente a quanto si è visto per C.M., il Tribunale ha desunto tale consapevolezza in considerazione delle condizioni contrattuali che, come accertato dai consulenti d’ufficio, erano talmente favorevoli per l’affittuario e svantaggiose per i concedenti da non potersi giustificare se non in funzione di una condizione di estrema precarietà economica da parte dei concedenti che esigeva altresì il frenetico compimento di tutto quanto necessario per rendere opponibile l’affitto ai terzi, circostanza quest’ultima ampiamente desumibile dalle certamente inusuali modalità di redazione dei contratti, conclusi con firme autenticate da notaio e trascritti frettolosamente in un concitato contesto caratterizzato altresì dalla coeva stipula dell’ulteriore contratto col quale C. V. concedeva in affitto il suo fondo al nipote C. M……..orbene di tali elementi indiziari che nel complesso consentono, per la loro coerenza e rilevanza, di affermare (su basi presuntive, come di norma avviene) la consapevolezza del S. circa il dissesto economico dei concedenti ed il pregiudizio che un contratto di affitto di lunghissima durata (quindicennale) avrebbe comportato ai creditori di costoro, l’appellante non censura specificamente alcunchè, opponendo vaga negazione della sussistenza di idonei riscontri”.

Del resto, con consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n. 24757/2008), questa Corte ha affermato che i presupposti dell’azione revocatoria, ai fini della sua ammissibilità, attengono a una valutazione spettante al giudice di merito che, se congruamente motivata come nel caso in esame, non può essere oggetto di ulteriore esame in sede di legittimità. Infondati sono anche i primi due motivi del ricorso C. in quanto, come più volte affermato da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 16405/2008), la riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 cod. proc. civ. e art. 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti in causa le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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