Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13586 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27886-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEM DI G.S. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 570/2018 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto del 29 settembre 2008 veniva deliberato l’aumento di capitale sociale della società DEM di G.S. e C. s.a.s, mediante il conferimento di un compendio immobiliare sito in Bologna di proprietà S., per il valore di Euro 345.500,01, da cui doveva detrarsi il debito derivante dall’accensione di due mutui contratti dal conferente pari (residuo da pagare al momento del conferimento) ad Euro 274.963,34 ed Euro 58.920,67.

A seguito dell’operazione, il capitale sociale della società DEMSAS veniva aumentato da 500,00 Euro ad Euro 1000,00.

L’agenzia delle entrate notificava alla società avviso di liquidazione di imposta di registro, disconoscendo la passività risultante dai mutui, in quanto non inerenti ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20,21 e 50 recuperando le imposte non versate ammontanti ad Euro 23.385,00.

Avverso l’avviso di liquidazione proponeva ricorso il dotto S., in proprio e quale socio accomandatario della società prefata, rilevando che i mutui ipotecari dovevano comunque ritenersi inerenti anche se non accesi per l’acquisto dei cespiti.

La CTP di Bologna accoglieva il ricorso.

Proposto appello dall’ente la CTR dell’Emilia Romagna lo respingeva, riconoscendo la legittimità del recupero fiscale e confermando il valore commerciale attribuito dall’amministrazione finanziaria agli immobili conferiti dal socio.

Avverso la sentenza n. 570/18, depositata il 19 febbraio 2018, della CTR della Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 50, 56 e 57, per avere la CTR dell’Emilia Romagna affermato l’illegittimità dell’atto impositivo, avendo escluso in sede di determinazione del valore imponibile del conferimento, l’inerenza e la conseguente deducibilità delle passività ipotecarie, benchè il disposto dell’art. 50 preveda tassativamente le ipotesi di inerenza delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento e non anche delle passività e degli oneri accollati alle società.

Si sostiene che il decidente ha erroneamente interpretato la norma in esame, atteso che essa impone la deduzione delle passività ed oneri dei beni conferiti, a condizione tuttavia che tali passività ed oneri siano inerenti all’oggetto del trasferimento stesso con esclusione quindi di passività od oneri che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società, non possono dirsi collegati all’oggetto del trasferimento; di talchè ai fini della tassazione dell’atto di conferimento possono assumere rilevanza solo i pesi inerenti il bene immobile, ma non gli oneri che – personalmente assunti dai conferenti il bene e poi eventualmente oggetto di accollo da parte della società cessionaria – non sono collegati all’oggetto del trasferimento.

3.La censura è fondata.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 3, cpv. del dispone che qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base di imponibile “per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende al netto di passività o oneri”.

Come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 9209/2019; n. 475/2018; n. 23234/2015; n. 3444/2014; n. 2577/2011;n. 16768 del 27/11/2002; Sentenza n. 536 del 2001) tale norma, che traspone nell’ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 335/69,- secondo cui l’imposta è liquidata … sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento (art. 5) – impone la deduzione delle passività ed oneri dai beni e diritti conferiti, a condizione tuttavia che tali passività ed oneri siano inerenti all’oggetto del trasferimento stesso, con esclusione, quindi di passività od oneri che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati all’oggetto del trasferimento. Ed invero proprio il riferimento alla “causa di ciascun conferimento” contenuto nell’art. 5 della Direttiva CEE è di ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività ed oneri gravanti sui beni conferiti ed impone una verifica circa la sussistenza del ” collegamento” tra la passività e l’acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, evitando che diano luogo a una riduzione dell’imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario.

Invero la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. Cass. n. 475 del 2018; Cass. n. 9580 del 2013). Con particolare riferimento al conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche che, come nel caso in esame, pur se gravanti sull’immobile conferito nella società, sono state accese dai conferenti per ottenere un loro personale finanziamento, in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società.

Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente interpretato il disposto dell’art. 50 cit., sostenendo che l’inerenza non concerne le passività e gli oneri accollati alle società, contrariamente ai principi affermati da questa Corte.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per accertare – sulla scorta dei principi enunciati in motivazione – l’inerenza o meno dei mutui ipotecari all’oggetto del conferimento, ad altra sezione della CTR della Emilia Romagna.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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