Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13586 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 04/07/2016), n.13586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4703-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/02/2010 R.G.N. 269/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 587/2009, depositata il 13 febbraio 2010, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato illegittimo il contratto a termine stipulato dalla S.p.A. Poste Italiane e da M.F., per il periodo dall’1 aprile al 30 giugno 2004 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito, presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, che la clausola contrattuale, facendo riferimento al personale assente in un ambito territoriale molto vasto, non consentiva di individuare quali fossero le specifiche esigenze del datore di lavoro che legittimassero la stipulazione del contratto a termine, con la conseguenza di impedire tanto il controllo del lavoratore, come del giudice, sulla effettività dei presupposti del contratto e sulla inesistenza di intenti elusivi.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con quattro motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

Con il secondo motivo di ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 1362 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che il contratto a termine inter partes sarebbe illegittimo in considerazione della genericità della causale e, in particolare, della mancata indicazione del nominativo del lavoratore o dei lavoratori sostituiti nonchè della causa della sostituzione.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La Corte territoriale non si è, infatti, attenuta al principio di diritto, di cui a Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (conformi Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577; 16 novembre 2010 n. 23119; 26 aprile 2013 n. 10068).

In relazione a tale conclusione restano assorbite le censure di cui al primo, al terzo e al quarto motivo, con i quali è stata rispettivamente denunciata la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova offerta dalla ricorrente società; la violazione dell’art. 1419 c.c., avendo la Corte erroneamente ritenuto che dalla nullità del termine apposto al contratto potesse derivare la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato; la violazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la lavoratrice diritto alle retribuzioni solo dal momento della effettiva ripresa del servizio.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata in relazione la motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, la quale procederà a nuova valutazione della fattispecie attenendosi al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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