Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13585 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25959-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE “REGINA CARMELI” in persona del

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

D’ITALIA 92, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CINTIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CINTIO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 170/29/12 del 9 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale notificato al Monastero delle Carmelitane Scalze Regina Carmeli; ciò con riguardo all’atto 21 febbraio 2008 con il quale quest’ultimo aveva venduto alcuni locali, ad uso magazzino e deposito, siti in Roma.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’avviso di accertamento in oggetto – ancorchè facente richiamo ad un atto di acquisto comparativo – non contenesse sufficienti elementi, D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 51 e 52 a sostegno del maggior valore accertato (Euro 890.625) rispetto al dichiarato (Euro 370.000).

Resiste con controricorso il Monastero.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto non sufficientemente motivato, in punto stima, l’avviso di accertamento opposto, nonostante che: – quest’ultimo contenesse tutti gli elementi essenziali per rendere il contribuente edotto del criterio di valutazione adottato dall’ufficio, tanto più considerato che l’atto comparativo di compravendita era intercorso, nel luglio 2007, tra le stesse parti dell’atto rettificato, che dunque ben conoscevano le caratteristiche degli immobili in esame; – gli elementi da essa considerati, nel ritenere illegittimo l’avviso di accertamento, non concernessero affatto la motivazione del medesimo quanto, se mai, la prova del maggior valore contestato.

p. 2.2 Il motivo è infondato sotto entrambi i profili nei quali si articola.

Il giudizio di illegittimità dell’avviso di accertamento – così come reso dalla commissione tributaria regionale in riforma della prima decisione – si è basato, non già sulla carenza motivazionale dell’avviso stesso (tale da determinarne la nullità per mancata o insufficiente esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 2 bis), ma proprio sulla ritenuta carenza di prova del maggior valore accertato.

L’indebita sovrapposizione dei profili – effettivamente distinti sul piano logico e giuridico – della “motivazione” e della “prova” della pretesa tributaria si rinviene non nella sentenza censurata, ma nello stesso ricorso dell’agenzia delle entrate.

Quest’ultima ha infatti individuato nella sentenza della commissione tributaria regionale una ratio decidendi che non trova riscontro nel ragionamento del giudice di appello.

Questi ha infatti esplicitato congruamente le fonti del proprio convincimento in ordine al fatto che la pretesa impositiva trovasse smentita, oltre che in considerazione della mancata “specificazione dei caratteri tipologici e costitutivi degli immobili comparati”, nei seguenti fattori rilevanti ai fini della stima: – il documentato stato di vetustà e degrado dell’immobile compravenduto; – la minor superficie periziata rispetto a quella indicata nell’avviso di accertamento, “non essendosi tenuto conto della superficie andata distrutta a seguito di un incendio verificatosi nell’anno 2006”; – l’errore di calcolo nel quale l’agenzia delle entrate era incorsa nella determinazione del valore unitario di vendita, come indicato nell’accertamento; – l’insistenza, su parte dell’immobile, di un contratto di locazione in corso soggetto a regime vincolistico, tanto che “il valore venale avrebbe dovuto subire una decurtazione sostanziale (secondo la perizia di parte, di almeno il 30%)”.

Dalla analitica indicazione di tutti questi convergenti parametri, si evince in definitiva che: a. la ratio decidendi sottesa all’accoglimento dell’appello del contribuente si basava, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, non già sulla carenza di “motivazione” dell’avviso di accertamento quale vizio invalidante, bensì sul mancato raggiungimento della “prova” (a carico dell’ufficio impositore) del maggior valore accertato; e dunque, in definitiva, sull’erronea valutazione discrezionalmente resa, in proposito, dall’agenzia delle entrate (posta, non a caso, a fondamento della decisione di compensazione delle spese di lite); b. la ratio decidendi così individuata non è stata censurata dall’agenzia delle entrate (che si è soffermata sull’ininfluente aspetto dei parametri di congruità motivazionale dell’atto impositivo); nè, a ben vedere, lo poteva essere, trattandosi di una delibazione estimativa tipicamente fattuale e di merito; come tale avulsa, in presenza di adeguata motivazione, dal vaglio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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