Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13585 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 21/06/2011), n.13585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

Dr. D.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati COLALILLO VINCENZO, CALISE

ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE FONSPA ISTITUTO PER I FINANZIAMENTI A

MEDIO E LUNGO TERMINE S.P.A. (OMISSIS), CURATELA DEL FALLIMENTO

COGEMO S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 16958-2006 proposto da:

CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE FONSPA ISTITUTO PER I FINANZIAMENTI A

MEDIO E LUNGO TERMINE S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOBASSO (OMISSIS), FALLIMENTO COGEMO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 135/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 12/4/2005, depositata il 16/05/2005, R.G.N. 239/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato FEDERICA CORSINI per delega dell’Avvocato STEFANO

VINTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Credito Fondiario e Industriale – FONSPA -Istituto per i finanziamenti a medio e lungo termine società per azioni propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione avanzata dal Comune di Campobasso nei confronti dell’istituto di credito e del Fallimento CO.GE.MO. S.p.A.; con la sentenza appellata erano stati dichiarati impignorabili (in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, con relativa preclusione all’azione esecutiva) i beni immobili oggetto del pignoramento eseguito dal FONSPA in data 7 gennaio 1993, che era stato perciò dichiarato illegittimo.

Dedusse l’appellante, in primo luogo, che gli immobili erano gravati da garanzia ipotecaria in favore del FONSPA, iscritta in relazione al contratto di mutuo stipulato l’8 settembre 1988 tra l’istituto mutuante e la mutuataria società CO.GE.MO. s.p.a. (ancora In bonis);

che la CO.GE.MO. s.p.a., in data 20 aprile 1989, aveva venduto gli immobili al Comune di Campobasso, senza che questo, consapevole dell’ipoteca, provvedesse alla sua cancellazione ex art. 2858 cod. civ. e senza che rendesse edotto l’istituto mutuante dell’avvenuta compravendita (così precludendogli la possibilità di agire ex art. 2867 cod. civ. per ottenere il pagamento della somma costituente il prezzo della compravendita non ancora pagato all’alienante); che si sarebbe così posta in essere una nuova fattispecie acquisitiva di altrui diritti reali di garanzia, per di più senza indennizzo alcuno, quindi “gravemente scorretta, oltrechè ingiustamente dannosa”. L’appellante dedusse altresì che, avendo il Comune destinato gli immobili acquistati ad abitazione di sfrattati, siffatta destinazione non costituiva pubblico servizio e quindi non era tale da far rientrare i beni nel patrimonio indisponibile del Comune e da renderli impignorabili.

2.- La Corte d’Appello di Campobasso ha accolto l’appello, ha dichiarato la validità e l’efficacia dell’atto di pignoramento eseguito dal FONSPA ed ha condannato l’appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione il Comune di Campobasso, a mezzo di due motivi, illustrati da memoria. Si difende con controricorso il FONSPA, rappresentato dalla mandataria Credit Servicing S.p.A. (già denominata Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. S.p.A.), che propone anche ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 all. E) ed all’art. 34 cod. proc. civ., nonchè agli artt. 826 e 828 cod. civ. ed il vizio di falsa applicazione dell’art. 42 Cost.; si denuncia altresì il vizio di motivazione.

Quanto al profilo relativo all’art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune ricorrente deduce, in primo luogo, che la Corte d’Appello non ha messo in dubbio l’avvenuta destinazione degli immobili a pubblico servizio, ma ha erroneamente richiamato l’istituto della disapplicazione della L. n. 2248 all. F) del 1865, ex artt. 4 e 5 al fine di disapplicare, appunto, il provvedimento di destinazione a pubblico servizio, che ha ritenuto implicito nell’atto di compravendita. Secondo il ricorrente, oltre alla violazione dei citati articoli della L. del 1865, vi sarebbe la violazione degli artt. 826 e 828 del codice civile perchè la Corte d’Appello avrebbe rinvenuto un provvedimento “implicito” di destinazione a pubblico servizio nell’atto di compravendita degli immobili, ritenendo perciò “illecito” quest’ultimo ed “illegittimo” il provvedimento amministrativo che in esso sarebbe stato contenuto, in quanto lesivi del diritto del creditore FONSPA che su quegli immobili aveva iscritto ipoteca. Aggiunge il ricorrente che, così facendo, la Corte di merito avrebbe individuato un provvedimento amministrativo del tutto ipotetico; inoltre, avrebbe fatto seguire alla supposta illegittimità di questo, l’illiceità del contratto di compravendita di diritto privato stipulato dal Comune: con ciò avrebbe disatteso il principio, affermato da questa Corte, secondo cui le cause di invalidità di un contratto stipulato da una pubblica amministrazione devono essere proprie di questo, non potendo conseguire all’illegittimità di uno degli atti dell’iter procedimentale amministrativo di formazione della volontà dell’ente.

1.1.- Il motivo è fondato.

Non sono in contestazione i seguenti presupposti fattuali della vicenda processuale:

il Comune di Campobasso, utilizzando risorse finanziarie concesse in attuazione della L. 15 gennaio 1980, n. 25, art. 7 di conversione del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, dal C.E.R. – Ministero dei Lavori Pubblici acquistò, con contratto di compravendita stipulato il 13 aprile 1989, e trascritto il 20 aprile 1989, dalla società CO.GE.MO. S.p.A-, al prezzo di L. tre miliardi, trentotto appartamenti ed un locale garage da destinare agli sfrattati;

– gli immobili erano gravati da ipoteca iscritta, per la complessiva somma di tre miliardi di lire, in favore di FONSPA, a garanzia di un mutuo concesso alla società venditrice con contratto dell’8 settembre 1988;

nel contratto di compravendita si stabilì che la società alienante avrebbe estinto il mutuo e cancellato l’ipoteca;

– il Comune destinò effettivamente gli immobili allo scopo per il quale erano stati acquistati, concedendoli in locazione ai soggetti destinatari di provvedimenti di sfratto, secondo quanto previsto dalla legge su richiamata;

la società alienante, invece, rimase parzialmente inadempiente alla propria obbligazione, lasciando permanere l’iscrizione ipotecaria su tre appartamenti e su un garage;

– l’istituto di credito mutuante, rimasto creditore per una somma residua di L. 108.000.000, pignorò gli immobili ancora gravati da iscrizione ipotecaria, con atto di pignoramento in data 7 gennaio 1993;

il Comune si oppose all’esecuzione, deducendo l’appartenenza dei beni pignorati al proprio patrimonio indisponibile.

2.- La Corte d’Appello di Campobasso ha, secondo quanto dedotto dal ricorrente, dato per presupposte le circostanze di fatto suddette, così come la destinazione a pubblico servizio degli immobili pignorati, ma ha ritenuto di “disapplicare” il provvedimento amministrativo di destinazione, ritenendo che questo fosse “implicito” nel contratto di compravendita.

La sentenza è meritevole di censura sia con riferimento gli artt. 826 e 828 cod. civ., che con riferimento agli artt. 4 e 5 della L.A.C. 2.1.- Quanto al primo profilo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di appartenenza alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili del beni funzionali degli enti pubblici;

secondo tale consolidata giurisprudenza, affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva destinazione del bene al pubblico servizio (cfr., tra le tante, Cass. S.U. 28 giugno 2006 n. 14865, nonchè già Cass. S.U. 15 luglio 1999, n. 391; S.U. 27 novembre 2002, n. 16831; 22 giugno 2004, n. 11608), essendo peraltro indispensabile l’attualità della destinazione in concreto a pubbliche finalità (cfr., tra le altre, Cass. 13 marzo 2007, n. 5867; S.U. 16 dicembre 2009, n. 26402).

2.2.- Nel caso di specie, come detto, non è mai stato in contestazione che il Comune di Campobasso avesse, già dopo l’acquisto, e comunque prima del pignoramento, locato agli sfrattati gli immobili pignorati, mantenendo tale destinazione anche nel corso della procedura esecutiva.

Quanto alla idoneità di questa destinazione ai fini dell’inclusione degli immobili nel patrimonio indisponibile del Comune, va detto che non è necessaria la destinazione del bene all’uso generale, posto che l’appagamento della pubblica finalità può essere raggiunto anche servendo singoli soggetti, e con l’uso particolare (così Cass. 28 novembre 1997 n. 11564, ma cfr. Cass. S.U. 30 luglio 2008, n. 20595; 12 maggio 2003, n. 7269; S.U. 14 giugno 1995, n. 6686, ed in genere la casistica riguardante i c.d. alloggi di servizio).

Inoltre, va posto in rilievo che l’acquisto da parte del Comune di Campobasso, è stato compiuto per realizzare le finalità di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito, con modificazioni, nella L. 15 gennaio 1980, n. 25. Orbene, tale ultima legge recante “Dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia”, aveva attribuito ai Comuni un finanziamento in funzione dell’acquisto di unità immobiliari ultimate o da ultimare entro il 30 settembre 1980, e della loro successiva assegnazione in locazione ad equo canone o a canone agevolato a favore di soggetti destinatari di provvedimenti di rilascio, in possesso di determinati requisiti.

Si tratta di finalità che il Comune di Campobasso perseguì e realizzò e rispetto alle quali la rilevanza pubblicistica è insita nella legge che le prevede. Al riguardo può essere richiamato il precedente di questa Corte n. 11564/1997, che, nel pronunciarsi su analoga disciplina, rilevò che essa aveva di mira l’appagamento congiunto sia di una finalità sociale quale è quello dell’attribuzione di una abitazione ai soggetti che ne erano privi e non si trovavano in una condizione economica che consentisse di procurarsela, e sia della tutela dell’ordine pubblico posto in pericolo dalla presenza di “sfrattati” privi della possibilità di rinvenire altre abitazioni.

Giova peraltro precisare, anche in ragione di quanto si dirà in merito al provvedimento di destinazione a pubblico servizio, che l’inclusione degli alloggi acquistati con le risorse economiche di cui alla citata normativa nel patrimonio indisponibile del Comune, non è conseguenza (soltanto) del loro acquisto ma della loro concreta ed effettiva destinazione alla soddisfazione dei bisogni e delle finalità pubbliche contemplate dalla legge.

2.3.- Peraltro, la Corte d’Appello di Campobasso, tenuto conto della non contestazione delle circostanze di fatto inerenti alla ragione dell’acquisto delle unità immobiliari da parte del Comune ed alla loro effettiva destinazione alla prevista finalità, ha dato per scontato che quei beni facessero parte del patrimonio indisponibile comunale.

Però, ha ritenuto di poter “disapplicare” il provvedimento di destinazione al pubblico servizio.

Orbene, così decidendo, la Corte di merito ha, in primo luogo, errato quando ha ritenuto che il provvedimento amministrativo fosse “implicito” nel contratto di compravendita.

Il contratto fu soltanto lo strumento del quale il Comune si avvalse per conseguire la proprietà degli immobili.

Esso venne stipulato iure privatorum, senza che l’indicazione dell’utilizzazione di risorse finanziarie ai sensi della L. n. 25 del 1980, in esso contenuta, potesse trasformare l’atto negoziale in atto amministrativo, idoneo, in sè, a manifestare la volontà dell’ente di destinare i beni che ne formavano oggetto a pubbliche finalità.

Ed, invero, l’atto negoziale contiene esclusivamente l’accordo tra le parti volto alla realizzazione della causa contrattuale, secondo le norme del diritto privato che disciplinano il singolo contratto:

quindi, nel caso di specie, la manifestazione di volontà del Comune di acquistare gli immobili venduti dalla società CO.GE.MO. S.p.A. Piuttosto, la diversa manifestazione di volontà di destinare a pubbliche finalità gli immobili oggetto del contratto, è da ritenersi presupposta, ed anche preordinata, al contratto, ma contenuta, eventualmente anche per “implicito” in atti che siano espressione del potere d’imperio della pubblica amministrazione, vale a dire in atti amministrativi veri e propri, quali in particolare delibere degli organi dell’ente legittimati in forza della legge e dello statuto a formare e ad esprimere la volontà interna all’ente medesimo.

Dal momento che non risulta che provvedimenti di tal fatta siano mai stati richiamati nei gradi di merito del presente giudizio, nè, per la verità, ne risultano l’adozione e/o i contenuti, coglie nel segno la censura del Comune ricorrente quando afferma che in sostanza la Corte di merito ha finito per pronunciarsi inammissibilmente sul contratto di diritto privato.

Giova aggiungere che, per come risulta da quanto detto sopra, l’attività amministrativa di natura provvedimentale non sarebbe stata comunque da sola sufficiente a sottrarre all’espropriazione immobili del patrimonio disponibile conferendo loro una destinazione a servizi pubblici, essendo sempre necessaria tale effettiva, concreta ed attuale destinazione (cfr. Cass. 6 agosto 1987, n. 6755).

2.4.- Peraltro, anche il richiamo che la sentenza impugnata fa all’istituto della disapplicazione, in sè considerato, è, nel caso di specie, errato.

Le norme degli artt. 4 e 5 L.A.C, consentono al giudice ordinario di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da tale atto, nei limiti in cui la disapplicazione incida sugli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio: questa disciplina sta a significare, in primo luogo, che presupposto della disapplicazione è un giudizio di validità o meno dell’atto amministrativo ed, in secondo luogo, e soprattutto, che il giudice ordinario esercita sull’atto un sindacato soltanto in via incidentale, disconoscendone l’efficacia dispositiva ai soli fini della disciplina del rapporto dedotto in giudizio.

E’ di tutta evidenza che, nel caso di specie, il provvedimento amministrativo di destinazione a pubblico servizio, anche ove fosse stato correttamente individuato dalla Corte d’Appello, non avrebbe potuto formare oggetto di una cognizione soltanto incidentale.

Infatti, in quanto provvedimento destinato a determinare direttamente la disciplina dei beni da esso considerati (includendoli in una specifica categoria di beni pubblici), la sua “disapplicazione” al fine di ritenere tali beni sottratti alla pubblica destinazione – così come ritenuta dalla Corte d’Appello – avrebbe finito per investire direttamente l’atto e non soltanto i suoi effetti, poichè avrebbe fatto venire definitivamente meno il primo, sottraendo i beni alla categoria cui la pubblica amministrazione aveva invece inteso ascriverli. Si tratta di un’operazione già in astratto non consentita al giudice ordinario.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie nemmeno risulta espresso dalla Corte d’Appello il giudizio di non conformità alla legge dell’atto di destinazione del bene al pubblico servizio. Di certo, è da escludere che – come sembra potersi desumere dalla motivazione della sentenza impugnata – l’illegittimità del provvedimento amministrativo possa essere fatta derivare e/o coincidere con l’asserita illiceità del contratto di compravendita: ciò, sia per quanto detto sopra sul carattere meramente strumentale e comunque negoziale di tale atto, che non può in alcun modo essere confuso con l’attività amministrativa di destinazione dei beni che ne formarono oggetto alla loro pubblica finalità; sia perchè, a sua volta, come si dirà trattando del ricorso incidentale, è da escludere che il contratto di compravendita sia, in sè, illecito.

3.- Consegue a quanto sin qui detto che i beni pignorati nella procedura esecutiva nella quale è stata proposta la presente opposizione fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Campobasso ed, in applicazione della disciplina propria di tale categoria di beni, sono impignorabili. Pertanto, è invalido il pignoramento che su di essi è stato trascritto ed è illegittima la procedura esecutiva della quale sono oggetto.

L’inespropriabilità di beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti territoriali è stata affermata dai precedenti di questa Corte richiamati dal ricorrente e che qui si ribadiscono, nel senso che gli immobili appartenenti al patrimonio degli enti pubblici debbono ritenersi impignorabili quando esista, in relazione ad essi, un vincolo legale di destinazione a servizio pubblico direttamente costitutivo della loro indisponibilità; ed, a maggior ragione, quando tale vincolo, come nel caso di specie, sia preesistente al pignoramento (cfr. Cass. 6 agosto 1987, n. 6755, che aggiunge che gli immobili, appartenenti al patrimonio disponibile e privi di specifica destinazione a servizi pubblici all’epoca del pignoramento, si sottraggono allo stesso quando tale destinazione ricevano in concreto addirittura nel corso del processo esecutivo, per effetto della costruzione di un’opera pubblica comportante la conversione della natura giuridica del bene staggito con il passaggio dal patrimonio disponibile a quello indisponibile dell’ente indipendentemente dalla legittimità dell’iniziativa e da un successivo atto formale confermativo -, non essendo applicabile il principio della priorità della costituzione del vincolo, ma dovendosi privilegiare sull’interesse privatistico del creditore procedente di ottenere il soddisfacimento del suo credito, quello pubblicistico di soddisfare le esigenze della generalità dei cittadini, conservando al bene la destinazione impressagli ad ufficio o servizio di pubblica utilità;

cfr., nello stesso senso anche Cass. n. 11564/1997 cit.).

4.- Nè si può ritenere che la destinazione a finalità pubbliche di un bene sia contra legem soltanto perchè su quel bene insistono diritti reali di terzi, specificamente – per quel che rileva ai fini della presente decisione – diritti reali di garanzia. Piuttosto, la questione giuridica da risolvere concerne la sorte di questi diritti.

In via di prima approssimazione, si può dire che, come da opinione dottrinale da condividere, la causa di estinzione dell’ipoteca di cui all’art. 2878 c.c., n. 4, ricorra anche quando vi sia perimento del bene in senso giuridico, come accade, tra l’altro, nell’ipotesi di imposizione sul bene ipotecato di vincoli pubblicistici che pongano il. bene fuori commercio (cfr. Cass. 29 maggio 1976, n. 1946, che in motivazione osserva che in tal caso si avrebbe “la sopravvenuta inefficacia dell’ipoteca”, che implica che essa non possa essere fatta valere con effetti reali nei confronti del terzo – ente pubblico – acquirente, ma non esclude che il patto di costituzione dell’ipoteca continui ad avere giuridica rilevanza; cfr., anche, per un’ipotesi soltanto analoga, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1693), fatto salvo l’eventuale trasferimento dell’ipoteca sull’indennità che possa essere dovuta (come nel caso previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 26 contenente il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4.1.- Tuttavia, la questione -malgrado abbia formato oggetto, pressochè prevalente, degli scritti di parte controricorrente- è estranea al presente giudizio.

Questo ha ad oggetto esclusivamente la pignorabilità di beni di proprietà comunale attualmente destinati a pubblico servizio ed, una volta accertato come sopra che tale destinazione effettivamente vi sia e che essa non possa in alcun modo essere “disapplicata” (rectius, disattesa) dal giudice ordinario, la conclusione non può che essere l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con riferimento al denunciato error in procedendo, la cassazione della sentenza impugnata ed, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune di Campobasso e la dichiarazione di nullità del pignoramento del 7 gennaio 1993 e dell’intera procedura esecutiva. Con l’ulteriore doverosa precisazione che, trattandosi di beni funzionali (comunque a destinazione pubblica ex art. 826 c. c., comma 3, e non di natura riservata ex art. 826 c.c., comma 2), l’impignorabilità permane fino a quando duri la loro destinazione a pubbliche finalità.

4.2.- La sentenza impugnata si occupa dell’ipoteca per affermare che si sarebbe avuto, nel caso di specie, “un abnorme e non previsto procedimento ablativo senza indennizzo dell’altrui titolarità di un diritto reale di garanzia” e pone tale affermazione a base del giudizio di illegittimità dell’atto amministrativo (implicito) di destinazione a pubblico servizio.

Come già detto il giudizio di illegittimità dell’atto è, nel caso di specie, precluso al giudice ordinario.

Con ciò, non si vuole certo dire che sia preclusa ogni tutela al creditore ipotecario che si assume danneggiato dall’atto o dal comportamento della pubblica amministrazione; soltanto, la tutela in parola è del tutto estranea al presente giudizio.

Quindi, sono irrilevanti ai fini della definizione di questo le valutazioni espresse nella sentenza impugnata – la cui motivazione sul punto è altresì illogica – riguardo alla condotta tenuta dal Comune, sia in occasione della stipula dell’atto di acquisto (in particolare, in merito al fatto che si sia limitato “a prevedere, nell’ambito dell’atto di compravendita, un generico obbligo (in nessun modo sanzionato) a carico della venditrice di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca,..omissis…”) sia successivamente (in particolare, in merito al fatto che il Comune non provvide come pure sarebbe stato suo onere, alla cancellazione dell’ipoteca ex art. 2858 c.c., o, quanto meno, a rendere edotto il Fonspa dell’avvenuta compravendita (così precludendogli di avvalersi della possibilità di agire ex art. 2867 c.c. per ottenere il pagamento della somma, fino alla concorrenza del credito ipotecario, costituente il prezzo della compravendita non ancora pagato all’alienante).

Sia la sorte dell’ipoteca del FONSPA che l’incidenza dei detti comportamenti sui diritti di tale creditore ipotecario sono estranei all’oggetto del presente giudizio.

In particolare, non rileva, ai fini dell’accoglimento dell’opposizione per impignorabilità dei beni, accertare se si sia o meno estinta l’ipoteca da cui sono gravati e se, in caso positivo, di tale estinzione debba rispondere il Comune di Campobasso;

soprattutto, non rileva accertare se i comportamenti dell’ente incongruamente considerati dal giudice di merito fossero o meno colposi e produttivi di danni ingiusti, come sostenuto dalla controricorrente, e contestato invece dal ricorrente (con numerosi argomenti, dei quali, per evidenti ragioni, non è necessario occuparsi).

5.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo.

6.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il FONSPA, come rappresentato dalla mandataria Credit Servicing S.p.A. deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1421 cod. civ., degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nonchè il vizio di motivazione, in merito alla mancata rilevazione d’ufficio della nullità del contratto di compravendita stipulato dal Comune di Campobasso in data 13 aprile 1989, trascritto in data 20 aprile 1989, ed avente ad oggetto gli immobili successivamente pignorati.

Sostiene la ricorrente incidentale che, essendo la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del Comune opponente fondata sul menzionato contratto, la verifica della validità di questo va fatta d’ufficio, poichè inerisce alle condizioni dell’azione del Comune.

Quanto al merito, secondo la ricorrente, vi sarebbero diversi profili di nullità del contratto alternativi tra loro o anche da sommare.

6.1.- L’infondatezza del motivo di ricorso incidentale risulta con evidenza già da quanto argomentato in merito al carattere strumentale del contratto di compravendita. Esso è servito a far conseguire al Comune la proprietà dei beni che ne formavano oggetto:

orbene, nessuna norma dell’ordinamento sancisce l’inalienabilità dei beni ipotecati, tale da produrre la nullità, o l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto di trasferimento che li abbia ad oggetto; nel sistema ipotecario manca anche una norma affine a quella dell’art. 2913 cod. civ., dettata per l’alienazione del bene pignorato; ancora, vi è un favor dell’ordinamento nei confronti del terzo acquirente di bene ipotecato rispetto al quale il creditore ipotecario si avvalga del diritto “di sequela” o di “seguito” che connota la garanzia ipotecaria. Il contratto in sè è valido ed efficace proprio perchè il sistema normativo è nel senso di agevolare la circolazione giuridica dei beni ipotecati. Pertanto, risulta priva di fondamento la deduzione della nullità del contratto per illiceità del motivo o della causa, così come quella del c.d. reato-contratto (che peraltro, con riguardo alla truffa sostenuta dalla ricorrente incidentale, è confìgurabile soltanto tra le parti del contratto, cui invece FONSPA è estraneo, e potrebbe tutt’al più comportare l’annullabilità, non certo la nullità del contratto: cfr. Cass. 26 maggio 2008, n. 13566).

E’, invece, la destinazione pubblica dei beni acquistati che impedisce – fintantochè tale destinazione permane e sia attuale – che l’espropriazione segua contro l’ente pubblico acquirente ex art. 2858 c.c., ultimo inciso.

Ciò è tanto vero che la ricorrente incidentale adduce, per altro verso, ragioni di nullità che non sono in alcun modo riferibili al contratto in sè (quali l’effetto ablativo del diritto reale, senza corresponsione di indennizzo, che sarebbe seguito alla fattispecie negoziale complessa ed a formazione progressiva, costituita dall’atto di acquisto, dalla sua mancata comunicazione al creditore ipotecario e dalla destinazione dei beni a pubblico servizio; ovvero l’operazione in frode alla legge), ma impongono che lo si consideri unitamente ad una o più condotte, che di reputano, illecite della pubblica amministrazione stipulante: questo comporta che nessun vizio si possa rinvenire nell’atto negoziale in sè e che questo anzi debba essere considerato valido ed efficace, come componente di una fattispecie “complessa”, asseritamente illecita; fattispecie, comunque, del tutto estranea, come detto, al presente giudizio.

Il ricorso incidentale condizionato va perciò rigettato.

7.- Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in sè ed alle controverse questioni giuridiche affrontate dalle parti, che hanno condotto a contrapposti esiti nei gradi di merito, appare equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione del Comune di Campobasso, dichiara la nullità del pignoramento eseguito da FONSPA in data 7 gennaio 1993 e l’impignorabilità dei beni vincolati; dichiara assorbito il secondo motivo. Rigetta il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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