Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13585 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7227-2015 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32,
presso lo studio dell’avvocato CLARICH MARCELLO, rappresentato e
difeso dagli avvocati PISTOLESI FRANCESCO e MICCINESI MARCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1523/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,
depositata il 28/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. C.G., il quale svolgeva attività di consulenza su progetti e bandi trans Europei di ricerca in ambito della tecnologica della informazione e comunicazione, impugnava due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006-2007 per le quali l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato degli scostamenti dei dati emergenti dagli studi di settore, sul rilievo che l’ampliamento della comunità Europea aveva ridotto i suoi redditi a causa della concorrenza.
La CTP di Firenze accoglieva il ricorso.
Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR della Toscana lo accoglieva evidenziando l’incongruenza tra i redditi dichiarati e le spese del contribuente. Avverso la sentenza n. 1523/8/14, depositata il 28 luglio 2014, della CTR della Toscana, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
Con istanza del 5.06.2019, parte contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;
Con nota del 16.08.2019, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il perfezionamento della procedura di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dando atto che il contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata e chiedendo, di conseguenza, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite;
considerato che alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
che, benchè, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021