Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13585 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 04/07/2016), n.13585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4401/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.T., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’Avvocato

GIANMARCO GREZ, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO BARTOLINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/02/2010 R.G. 116/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

TOSI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 573/2009, depositata il 13 febbraio 2010, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia e in accoglimento del gravame proposto da S.T., dichiarava sussistente fra il medesimo e la S.p.A. Poste Italiane un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 4/7/2002, data di inizio del rapporto di cui al contratto a termine stipulato dalle parti per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo; ordinava di conseguenza a Poste Italiane l’immediato ripristino del rapporto e condannava la società al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni medio tempore maturate dal 22/7/2005, data di offerta formale della prestazione lavorativa e di costituzione in mora.

La Corte, a sostegno della propria decisione, osservava, in primo luogo, come il termine dovesse considerarsi nullo per l’assoluta incertezza su quale fosse, in realtà, l’esigenza, in base alla quale il contratto era stato stipulato; osservava, quindi, che la causale era generica e che la società non aveva comunque fornito la prova della corrispondenza, nel caso concreto, della prestazione al soddisfacimento delle esigenze indicate quali ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con sette motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

Con il primo e con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione al contratto il a tempo determinato con decorrenza 4/7/2002 e agli accordi sindacali ivi richiamati, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto sul rilievo che la relativa clausola sarebbe generica ed indeterminata ed inoltre sul rilievo che la società datrice di lavoro non avrebbe dimostrato la sussistenza nè delle esigenze di riorganizzazione, nè di quelle sostitutive dovute a ferie del personale di ruolo nell’ufficio in cui il S. aveva prestato servizio nel periodo contrattualmente indicato.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’indicazione nel contratto di una pluralità di ragioni a sostegno della fissazione di un termine, incidendo in modo ulteriormente negativo sulla possibilità di controllo in merito alla sussistenza delle ragioni stesse, contribuisse a ritenere illegittima la causale in oggetto.

I suddetti motivi sono fondati e devono essere accolti.

E’ innanzitutto consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale “l’indicazione di due o più ragioni, legittimanti l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro, non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso” (cfr. fra le più recenti Cass. 28 marzo 2014 n. 7371).

Inoltre, si osserva, con riferimento ai motivi primo e secondo, che in tema di specificità della clausola giustificativa del termine questa Corte di legittimità si è ripetutamente pronunciata ed i principi dalla stessa enunciati devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

Con riferimento a fattispecie, nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto – ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato l’intero contenuto degli accordi, ai quali la clausola stessa faceva riferimento. In applicazione dei principi sopra enunciati occorre infatti uno specifico esame di tutti gli accordi citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito della specificità possa essere considerato sussistente o meno.

In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le censure di cui al quarto motivo, avente ad oggetto il ritenuto difetto di prova, da parte della società, della sussistenza delle esigenze di riorganizzazione con riferimento all’ufficio di applicazione del lavoratore; al quinto motivo, per mancata indicazione del dipendente sostituito nei tre successivi contratti a termine; al sesto e al settimo motivo, in tema di conseguenze, anche di natura risarcitoria, della illegittimità del termine.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte, con conseguente rimessione della causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, la quale provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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