Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13585 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata
presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
C.A.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 22/02/06 della Commissione tributaria
regionale di Genova, emessa il 13 febbraio 2010 2006, depositata l’8
marzo 2006, R.G. 1555/04;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 gennaio 2010
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente C.A.L. ricorreva avverso il diniego di rimborso della maggior somma versata a titolo di IRPEF negli anni dal 1995 al 1998 per un importo complessivo di L. 60.796.000 in relazione ad unità immobiliari, di sua proprietà, site in (OMISSIS) e inserite in fabbricati riconosciuti di importante interesse storico e artistico e come tali fruenti del beneficio di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, (determinazione del reddito in base alla tariffa d’estimo della zona censuaria di pertinenza anzichè in base al canone di locazione percepito).
La C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso e la C.T.R. modificava parzialmente la decisione accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria per gli anni 1995 e 1996 rispetto ai quali rilevava la decadenza della contribuente, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 nel testo vigente prima della sua modifica ad opera della L. n. 133 del 1999, dal diritto a richiedere il rimborso. Riteneva invece non operante tale decadenza per l’anno 1997 in quanto il termine di diciotto mesi, di cui al citato art. 38, doveva, secondo la C.T.R., essere fatto decorrere dal pagamento del saldo e non dal versamento dell’acconto dell’imposta versata in eccesso.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 riportandosi alla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza dalla domanda di rimborso dei tributi sui redditi.
Non svolge difese la contribuente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura (come nel caso di pagamenti effettuati a seguito di pronunce giudiziali non definitive), mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto, nel caso in cui, già al momento in cui venne eseguito, esso non era dovuto, o non lo era in quella misura, ovvero qualora non poteva applicarsi la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, sorgendo in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin dal momento in cui avviene il versamento.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo quanto alla domanda di rimborso dell’IRPEF per l’anno 1997.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e porre a carico dell’intimata le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo con riferimento all’istanza di rimborso dell’IRPEF per l’anno 1997. Spese compensate per i gradi di merito. Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidandole in Euro 1.000 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010