Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13585 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata

presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.A.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/02/06 della Commissione tributaria

regionale di Genova, emessa il 13 febbraio 2010 2006, depositata l’8

marzo 2006, R.G. 1555/04;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 gennaio 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente C.A.L. ricorreva avverso il diniego di rimborso della maggior somma versata a titolo di IRPEF negli anni dal 1995 al 1998 per un importo complessivo di L. 60.796.000 in relazione ad unità immobiliari, di sua proprietà, site in (OMISSIS) e inserite in fabbricati riconosciuti di importante interesse storico e artistico e come tali fruenti del beneficio di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, (determinazione del reddito in base alla tariffa d’estimo della zona censuaria di pertinenza anzichè in base al canone di locazione percepito).

La C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso e la C.T.R. modificava parzialmente la decisione accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria per gli anni 1995 e 1996 rispetto ai quali rilevava la decadenza della contribuente, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 nel testo vigente prima della sua modifica ad opera della L. n. 133 del 1999, dal diritto a richiedere il rimborso. Riteneva invece non operante tale decadenza per l’anno 1997 in quanto il termine di diciotto mesi, di cui al citato art. 38, doveva, secondo la C.T.R., essere fatto decorrere dal pagamento del saldo e non dal versamento dell’acconto dell’imposta versata in eccesso.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 riportandosi alla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza dalla domanda di rimborso dei tributi sui redditi.

Non svolge difese la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura (come nel caso di pagamenti effettuati a seguito di pronunce giudiziali non definitive), mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto, nel caso in cui, già al momento in cui venne eseguito, esso non era dovuto, o non lo era in quella misura, ovvero qualora non poteva applicarsi la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, sorgendo in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin dal momento in cui avviene il versamento.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo quanto alla domanda di rimborso dell’IRPEF per l’anno 1997.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e porre a carico dell’intimata le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo con riferimento all’istanza di rimborso dell’IRPEF per l’anno 1997. Spese compensate per i gradi di merito. Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidandole in Euro 1.000 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA