Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13584 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13584 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8359-2008 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

S.C.C.I.

Società

S.P.A.

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
879

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO,
CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 30/05/2013

contro

GRIFO LATTE

SOCIETA’

COOPERATIVA A R.L.

(già

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE SOCIETA’ COOPERATIVA A
R.L.);
– intimata –

di PERUGIA, depositata il 14/03/2007r.g.n. 283/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 823/2006 della CORTE D’APPELLO

Udienza 12.3.2013, causa n. 11
n.8359/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Perugia con sentenza del 21.12.2006 dichiarava inammissibile ( rectius
improponibile) l’appello proposto dall’INPS avverso le sentenze emesse dal Tribunale di
Perugia con sentenza non definitiva del 7.10.2002 e definitiva del 22.3.2004 con le quali l’INPS
era stato condannato al pagamento in favore della Colat Cooperativa latte Alto Tevere a. r. I.
della somma di euro 12.944,80 a titolo di ripetizione di contributi non dovuti. La Corte
territoriale osservava che la sentenza non definitiva non era stata prodotta e non risultava in
atti, nonostante un termine perentorio concesso per la detta produzione. Per la Corte
territoriale il mancato deposito della sentenza impugnata comportava l’improcedibilità
dell’appello.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con due motivi. Non si è costituita la
parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. e
l’omessa motivazione della sentenza. Il mancato deposito della sentenza impugnata non
determina l’improcedibilità dell’appello. Il Giudice doveva comunque decidere la causa nel
merito ed alla stregua degli atti depositati; nel caso di specie la sentenza definitiva riportava il
contenuto di quella non definitiva. La Corte territoriale non aveva in alcun modo motivato in
ordine alle ragioni che non consentivano di decidere la causa nel merito.
Il motivo appare fondato e pertanto va accolto alla luce dell’orientamento più recente e ormai
consolidato di questa Corte secondo il quale ” l’art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta
con la legge n. 353/19990 non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in
conseguenza della mancata presentazione del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza
impugnata e pertanto i considerazione del principio di tassatività delle cause di improcedibilità
la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest’ultima possa risultare
indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la
declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione atteso che il giudice di appello è tenuto ad
una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero- se il contenuto
della sentenza non sia desumibile in modo in equivoco dall’atto di appello, ad una decisione di
inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione di
inammissibilità per genericità dei motivi ( cass. n. 2171/2009; cass. n. 8290/2006, cass. n.

R.G.

”tl.

< 10404/2003 cfr. anche cass. n. 22749/2010). Nel caso in esame manca completamente persino una valutazione sulla indispensabilità ai fini della decisione dell'acquisizione della sentenza non definitiva ( mentre sembra emergere che quella definitiva sia stata invece depositata), avendo la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello per il solo fatto del mancato deposito della sentenza non definitiva nonostante il termine concesso all'INPS per l'adempimento : in ogni caso la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la possibilità di una decisone allo stato degli atti e comunque adottare una decisione (eventualmente di rigetto del Si impone quindi l'accoglimento del ricorso con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio alla Corte di appello di Roma anche per le spese che si atterrà ai principi giurisprudenziali prima ricordati. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Roma Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.3.2013 gravame) nel merito, ma non di improcedibilità o inammissibilità dell'appello.

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