Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13584 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e domiciliati

presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

A.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/09/04 della Commissione tributaria

regionale di Genova emessa il 27 ottobre 2010 2004, depositata il 10

novembre 2004, R.G. 329/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 gennaio 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Alessia Urbani Neri;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. DE NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente A.C.A. ricorreva avverso l’iscrizione a ruolo per complessive L. 3.156.000, a titolo di sanzioni e interessi, da parte del Centro di Servizio di Genova, per mancato versamento dell’acconto ILOR relativo al 1993. Eccepiva la tardività dell’iscrizione a ruolo e contestava di dovere l’acconto ILOR per l’anno d’imposta 1993 avendo percepito nell’anno precedente solo i redditi dei fabbricati che non erano più oggetto di imposizione ILOR nell’anno 1993 per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 504 del 1992 istitutiva dell’ICI. La C.T.P. di Genova rigettava il ricorso rilevando che il contribuente aveva percepito nel 1993 redditi diversi per L. 56.743.000 e che pertanto era tenuto a versare l’acconto ILOR in quanto i predetti compensi erano soggetti ad imposizione ILOR corrisposta poi dal contribuente a saldo. La decisione è stata riformata dalla C.T.R. che ha accolto l’appello del contribuente.

Ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze unitamente all’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare della L. 23 marzo 1977, n. 97, art. 1.

Non svolge difese il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione finanziaria ritiene che non sussistevano i presupposti, di cui alla citata disposizione della L. n. 97 del 1977, per ritenere – come ha fatto la C.T.R. – il contribuente esentato dal versamento dell’acconto ILOR per l’anno 1993 avendo egli percepito nel corso di tale anno redditi diversi per L. 58.743.000.

Rileva correttamente l’amministrazione ricorrente che la L. 23 marzo 1977, n. 97, art. 1, comma 1 stabilisce che a decorrere dall’anno 1977 i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari al 75% dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso.

La norma va interpretata nel senso che l’acconto non deve essere versato solo se il contribuente preveda, e di fatto tale previsione si verifichi poi concretamente come fondata, di non dover pagare il tributo per l’anno fiscale in corso. Tale ipotesi non è occorsa nel caso in esame essendo pacifico il versamento dell’ILOR per l’anno 1993 da parte del contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e porre a carico dell’intimato le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate per i gradi di merito. Condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidandole in Euro 1.000 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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