Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13584 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/07/2020), n.13584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35710/2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato

Massimo Gilardoni giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 4288/2018 depositato il 22-10-2018 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di O.M., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè minacciato di morte, dopo essersi rifiutato di prendere il posto del padre quale capo della setta degli (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula “in via preliminare richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso”.

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone.

Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3. Con il primo motivo lamenta “nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Richiamando il principio di attenuazione dell’onere probatorio, si duole della valutazione del contesto in cui si inserisce la sua vicenda personale, attinente a conflitti religiosi, e deduce che, in riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale non aveva adeguatamente valutato la situazione della Nigeria, lamentando la mancata acquisizione del rapporto Easo 2017, avuto riguardo alla presenza delle sette ed al condizionamento che esercitano nell’Amministrazione dello Stato e tra le forze di polizia.

4. Con il secondo motivo lamenta “nel merito: violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese d’origine, poichè tale condizione compromette in modo radicale il “raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa” alla luce delle enunciazioni di cui alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 4455/2018″. Deduce che il Tribunale ha omesso di valutare, quanto alla sua condizione di vulnerabilità, il fattore della povertà e l’adeguata integrazione sociale in comparazione con la condizione di provenienza, avuto riguardo al diritto di condurre una vita dignitosa, come statuito con la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018. Lamenta inoltre la mancata valutazione della situazione di instabilità politica ed amministrativa del Paese di origine, anche con riferimento alla tutela dei diritti umani fondamentali, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Il ricorrente, nel censurare genericamente la valutazione del Tribunale sulla situazione generale della Nigeria e sulla presenza nel Paese della setta degli (OMISSIS), nonchè sulla dedotta sua vulnerabilità, neppure si confronta con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato, limitandosi a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata nel giudizio di merito.

Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, sia per incoerenza e contraddittorietà intrinseca dei fatti narrati e in dettaglio esaminati, sia perchè in contrasto con le informazioni tratte dalle fonti indicate nel decreto, da cui risultava che l’adesione alla setta degli (OMISSIS) avviene su base volontaria, i membri della setta appartengono all’elite della società ed ambiscono al potere ed al successo (pag.n. 3 del decreto impugnato). Inoltre i Giudici di merito hanno dato conto della situazione generale del Paese, in base alle fonti di conoscenza indicate (EASO del giugno 2017), escludendo la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata da conflitto armato nell’Edo State, da cui proviene il ricorrente, così compiutamente esercitando il dovere di cooperazione istruttoria ed effettuando un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato, come nella specie (Cass. n. 30105/2018).

5.2. Quanto al diniego della protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente allega genericamente la propria situazione di vulnerabilità senza alcun riferimento individualizzante, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e alcune pronunce di questa Corte, nonchè la situazione di instabilità e povertà della Nigeria.

Il Tribunale ha rilevato che il richiedente non aveva allegato alcun fattore soggettivo di vulnerabilità, escludendo, altresì, la sussistenza di fattori oggettivi di vulnerabilità e le doglianze svolte in ricorso, ancora una volta, non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato.

Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia non può essere isolatamente considerato, diventando recessivo se difetta la vulnerabilità, come nella specie, ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018 richiamata nel ricorso).

6. Nulla deve disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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