Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13583 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23171-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGRIFRUT ROMAGNA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA RL in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

BRANCADORO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

INTESA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 38/03/09 del 3 luglio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla Agrifrut Romagna coop.agr. in recupero della piena tassazione di registro (aliquota 15%), ipotecaria e catastale sull’atto 10 maggio 2004; atto con il quale la società aveva acquistato un terreno, con sovrastante fabbricato rurale, usufruendo delle agevolazioni (registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale all’1%) di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4 (trasferimenti di terreni agricoli a coltivatori diretti).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: effettivamente non spettava alla società l’agevolazione fruita al momento dell’acquisto atteso che, come dalla stessa dedotto in formale atto di “denuncia di decadenza” 22 aprile 2005, il terreno era stato da essa venduto a terzi nel quinquennio dall’acquisto; – purtuttavia, la società aveva diritto di fruire della diversa agevolazione, richiesta contestualmente alla citata denuncia di decadenza, di cui alla nota I art. 1 Tariffa Prima Parte D.P.R. n. 131 del 1986 (registro all’8%), atteso che essa rivestiva la qualità di “imprenditore agricolo professionale” (IAP) e che, inoltre, la mutata destinazione urbanistica del terreno da agricolo a edificabile non aveva comportato alcuna variazione della sua destinazione agricola di fatto.

Resiste con controricorso e memoria Agrintesa soc.coop.agr., incorporante Agrifrut.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale preso in esame la sua eccezione, opposta fin dal primo grado di giudizio, relativa al fatto che la decadenza dalla agevolazione richiesta al momento della registrazione della compravendita precludeva, di per sè, la nuova richiesta di un diverso beneficio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per l’ipotesi in cui si ritenesse che la mancata pronuncia sulla suddetta eccezione denotasse rigetto implicito della medesima.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione in ordine al convincimento della CTR di effettiva destinazione agricola del terreno nei dieci anni successivi al trasferimento; destinazione agricola che, al contrario, doveva escludersi in ragione del fatto che la società aveva venduto il fondo e che, inoltre, quest’ultimo aveva mutato destinazione urbanistica, divenendo edificabile: “il che rende impossibile per la società contribuente Agrifrut di continuare la coltivazione (quand’anche vi abbia mai provveduto)”.

p. 2.2 Sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso (assistiti da idonei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis) con assorbimento del terzo.

La commissione tributaria regionale, nell’ammettere la società agricola all’agevolazione alternativa, ha disatteso il principio di diritto in base al quale: “la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già nell’atto di acquisto, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto. (Nella specie, per la S.C. non poteva essere concessa l’aliquota ridotta dell’8% una volta che i contribuenti erano decaduti dalla agevolazione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9 prevista per le imprese diretto-coltivatrici)” (Cass. 8409/13; così Cass. 14601/03).

Diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, la circostanza che l’avviso di accertamento opposto avesse fatto inizialmente richiamo non già a quest’ultimo principio, bensì al mutamento della destinazione agricola del fondo nel decennio dall’acquisto, non osta all’applicazione del medesimo principio nella presente sede contenziosa.

Va intanto osservato che la cessazione della destinazione agricola del fondo era stata dall’amministrazione finanziaria desunta proprio dalla alienazione prima del tempo e, dunque, dalla sopravvenuta impossibilità per la società contribuente di proseguire sul fondo l’esercizio diretto dell’agricoltura.

In ogni caso, la preclusione all’ottenimento di una agevolazione diversa da quella in relazione alla quale si è verificata la decadenza discende dalla applicazione alla fattispecie – sempre ammissibile e, anzi, doverosa – della disciplina giuridica sua propria (in termini di esaurimento del potere di accertamento e di valutazione del regime di tassazione applicabile al momento della registrazione dell’atto), e non dall’esercizio di un potere discrezionale e delibativo sul quale l’amministrazione finanziaria fondi ex novo la pretesa impositiva.

Ne segue, in definitiva, l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di merito vengono compensate, considerato il consolidarsi soltanto in corso di causa dei su riportati orientamenti interpretativi.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

– compensa le spese del giudizio di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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