Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13583 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 21/05/2019), n.13583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3951-2016 proposto da:

COMUNE ACIREALE, in persona del Sindaco pro tempore ing.

B.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

CALABRETTA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., Z.M., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato B.F. giusta procura speciale in calce

al controricorso;

S.A. in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla

figlia minore S.G., F.M.,

BO.GI.OR., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO

REMINO’, ROSARIO GIUSEPPE GRASSO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. N.E.M., domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato MILENA

LIUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO SPAGNOLO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

P.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO ARCIFA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1794/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE FULVIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CALABRETTA GIOVANNI;

udito l’Avvocato FEMINO’ ANTONINO;

udito l’Avvocato GRASSO ROSARIO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato LIUZZI MILENA per delega orale;

udito l’Avvocato ARCIFA STEFANO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Acireale ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 1794/15, del 26 novembre 2015, della Corte di Appello di Catania, che – accogliendo sia il gravame principale, esperito contro la sentenza n. 401/09, del 21 dicembre 2009, del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, da S.A. (anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore S.G.), nonchè da F.M. e Bo.Gi.Or., sia quello incidentale di P.M. ha condannato l’odierno ricorrente a risarcire ai predetti S., F. e Bo. i danni conseguenti alla morte di Bo.Ro., deceduta a causa di un sinistro stradale occorsole in (OMISSIS), mentre viaggiava in qualità di terza trasportata sul motociclo condotto dal P., accogliendo, inoltre, la domanda risarcitoria proposta, in relazione al medesimo incidente stradale, dallo stesso P., dichiarando, infine, inammissibile (ma, comunque, rigettandola nel merito) la domanda di garanzia proposta dal predetto Comune nei confronti di Ma. e Z.M..

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, da S.A., anche nella già ricordata qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore G., nonchè da F.M. e da Bo.Gi.Or., rispettivamente, il primo, convivente “more uxorio” di Bo.Ro., la seconda e il terzo, invece, madre e fratello della stessa.

Costoro, in particolare, non senza comunque agire anche nei confronti di P.M. e della compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà, Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. (d’ora in poi, “Reale Mutua”), chiedevano affermarsi la responsabilità del Comune di Acireale per i danni derivanti dal decesso della predetta Bo.Ro., e ciò, segnatamente, in ragione delle condizioni della strada, “teatro” del sinistro mortale. Difatti, gli allora attori deducevano che la Bo., nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio identificate, cadeva dal motociclo di proprietà e condotto da P.M., allorchè il mezzo – nel percorrere la (OMISSIS), nei pressi dell’ingresso di un fabbricato di nuova costruzione ancora senza numero civico – arrestava, improvvisamente, la propria marcia, a causa di un ciottolo di pietra lavica che, al passaggio del mezzo, si sollevava dal suo alveo naturale. Il veicolo, difatti, aveva attraversato un tratto stradale privo di manto bituminoso e in cui resiste – osservavano gli allora attori – il tradizionale impianto delle “carrettiere”, e, dunque, caratterizzato dalla presenza di due strisce parallele di basole laviche, circondate, al centro e ai lati, da acciottolato lavico.

Ritenendo, pertanto, sussistente l’ipotesi della insidia stradale, gli attori proponevano domanda risarcitoria nei confronti del Comune.

Costituitosi in giudizio, quest’ultimo eccepiva, tra l’altro, inapplicabilità al demanio stradale dell’art. 2051 c.c., nonchè, in subordine, la sussistenza del caso fortuito, costituito sia da fatto del terzo (nella specie, dei predetti Ma. e Z.M., autori – a dire dell’odierno ricorrente – di un abusivo intervento sul tratto di strada pubblica in questione), che della stessa danneggiata, priva al momento del sinistro del casco protettivo. In via di ulteriore subordine, il convenuto Comune chiedeva riconoscersi il concorso di colpa del P., per non avere il medesimo rifiutato il trasporto di un passeggero privo di casco e, comunque, a norma dell’art. 2054 c.c., comma 1.

Nel medesimo giudizio, peraltro, il P. proponeva domanda riconvenzionale in relazione ai danni da lui stesso subiti in conseguenza del sinistro.

Celebrata l’istruttoria, anche attraverso lo svolgimento di CTU, l’adito Tribunale, tuttavia, respingeva ogni domanda risarcitoria, compresa quella riconvenzionale.

Gravata siffatta decisione, con appello principale dei già attori ed incidentale del P., la Corte etnea – in totale riforma della stessa – accoglieva entrambi gli appelli, dichiarando, invece, inammissibile la domanda di garanzia del Comune di Acireale verso gli Z. (che, in ogni caso, reputava comunque non fondata), non ritenendone idonea la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., occorrendo, a suo dire, appello incidentale.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Acireale sulla base di nove motivi.

3.1. Con il primo motivo – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.

Si censura, in particolare, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c., la sola prova, da parte del danneggiato, dell’evento dannoso e del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno. Per contro, secondo il ricorrente, quando il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, l’applicabilità della norma suddetta presupporrebbe che il danneggiato dimostri, o che comunque il giudice accerti anche d’ufficio, che lo stato dei luoghi presentasse un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La censura, questa volta, investe la sentenza impugnata perchè la stessa avrebbe omesso di esaminare che era già stato accertato dal consulente medico legale del pubblico ministero, nel procedimento penale che vedeva imputati per omicidio colposo gli impiegati comunali addetti alla manutenzione delle strade, che solo il trauma cranico (e quindi il mancato uso del casco protettivo) aveva determinato il decesso della Bo., essendo stato il trauma toracico, invece, privo di efficienza causale.

Siffatta circostanza, il cui esame sarebbe stato omesso, emergerebbe, in particolare, sia dalle note del consulente tecnico di parte degli attori, nelle quali si riferisce che l’ausiliario del pubblico ministero aveva sottostimato l’incidenza del trauma toracico nel determinismo della morte della donna, sia dalla sentenza penale, che individuerebbe nel trauma cranico la causa del decesso.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – assume violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1364 c.c.

Si deduce – sul presupposto che le regole dell’ermeneutica contrattuale valgano anche per gli atti processuali e per quelli amministrativi – che la Corte etnea avrebbe violato i criteri di cui alle norme suddette nell’interpretare le espressioni contenute nella cartella clinica della Bo. e nella CTU medico-legale.

In particolare, si contesta l’interpretazione che della cartella clinica avrebbe offerto la sentenza impugnata, individuando ogni singola patologia riportata dalla Bo., compreso il trauma toracico, come causa del decesso. Siffatta interpretazione sarebbe, però, in contrasto, innanzitutto, con l’art. 1362 c.c., essendosi il giudice limitato al senso letterale delle parole contenute nella diagnosi di dimissione, non ricercando quale fosse la volontà del medico redattore del documento. Del pari, sarebbe stato violato anche l’art. 1363 c.c., non essendo state valutate le affermazioni contenute nella cartella clinica nel loro complesso, ciò che, invece, avrebbe portato la Corte di Appello a ritenere che la diagnosi principale era quella di trauma cranico.

Analoghe censure sono formulate con riferimento all’interpretazione della CTU, non senza rilevare, in questo caso, anche una violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, giacchè la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti processuali successivo al deposito dell’elaborato. In particolare, sarebbero stati trascurati i rilievi critici formulati dal consulente tecnico di parte attrice, a dimostrazione del fatto che la relazione dell’ausiliario del giudice individuava nel trauma cranico la causa del decesso, tanto che gli attori, nel proprio atto di appello, chiedevano la rinnovazione della consulenza.

Ricorrerebbe, infine, una violazione anche dell’art. 1364 c.c., per avere il giudice di appello interpretato le considerazioni esposte dal CTU nella propria relazione, relative all’incidenza esercitata dal mancato uso del casco di sicurezza nella eziologia di sinistri mortali, come valevoli nella generalità dei casi e non come riferiti, invece, a quello specifico sottoposto al suo esame.

3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., “sub specie” di travisamento della prova, con conseguente nullità della sentenza.

Si censura la sentenza impugnata per avere attribuito alla CTU medico-legale svolta in primo grado talune affermazioni enunciate, viceversa, dal consulente tecnico di parte attrice, e segnatamente per avere ritenuto quale concausa del decesso il trauma toracico riportato dalla Bo..

3.5. Il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., con conseguente nullità della sentenza.

Si addebita alla Corte etnea di aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione, proposta dall’odierno ricorrente, relativa alla applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 1, eccezione tesa a dimostrare come il P. non avesse assolto l’onere di provare di avere fatto il tutto il possibile per evitare il danno subito dalla persona da esso trasporta.

Non costituirebbe, infatti, una risposta adeguata a tale eccezione la constatazione che nessuna norma di comune prudenza imponeva (o suggeriva) al conducente del mezzo di marciare su una delle due strisce parallele di basole laviche, non impegnando le adiacenti parti in acciottolato lavico, da una delle quali si determinò il distacco della pietra che, ponendosi come ostacolo, determinò l’arresto del mezzo. Siffatta circostanza, invero, avrebbe costituito solo uno degli elementi attestanti, nella prospettazione dell’odierno ricorrente, che il P. non aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Peraltro, nell’ipotesi in cui si ritenesse che il giudice di appello si sia, in questo modo, pronunciato sull’eccezione suddetta, ricorrerebbe – secondo il ricorrente – una violazione congiunta dell’art. 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., atteso che la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, gravante sul conducente trasportante, esige la dimostrazione non solo di essersi uniformato alle norme di comune prudenza e a quelle specifiche della circolazione stradale, ma anche di aver tenuto una condotta che si estende fino ai limiti della massima diligenza, nonchè di aver tentato almeno una manovra di emergenza, oppure che la stessa risultava, nella specie, preclusa.

3.6. Il sesto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., donde la conseguente nullità della sentenza impugnata.

Ricorrerebbe, secondo il Comune, un’ipotesi di omessa pronuncia, per non avere la Corte di Appello deciso sulla domanda degli originari attori nei confronti di P.M. e della Reale Mutua.

3.7. Il settimo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la domanda di garanzia proposta dal Comune di Acireale nei confronti dei germani Z., in difetto di appello incidentale condizionato, ritenendosi non adeguata la riproposizione della stessa ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

3.8. L’ottavo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Si censura, questa volta, la sentenza della Corte etnea per avere dichiarato, in ogni caso, non fondata la suddetta domanda di garanzia.

In particolare, la censura investe la decisione di escludere che gli interventi edilizi eseguiti dagli Z. possano avere influito sullo stato del luogo oggetto del sinistro, negando valore di prova degli interventi abusivi, da costoro compiuti, all’autorizzazione conseguita, nel 1988, per lavori di risanamento e consolidamento statico dell’immobile di loro proprietà, nonchè, con essa, alla circostanza che il luogo “teatro” del sinistro risulta prossimo all’ingresso dell’edificio. Si sarebbe, inoltre, ignorato l’interrogatorio reso ai carabinieri da tale G.C. (documento allegato dalla ricorrente alla memoria ex art. 184 c.p.c.), giardiniere degli Z., il quale ha riferito di essersi occupato della sistemazione del manto stradale ogni qual volta constatava, anche su segnalazione dei datori di lavoro o dei loro familiari, lo spostamento o il distacco di qualche basola.

La Corte etnea non avrebbe, pertanto, fatto buon governo delle regole in tema di prova presuntiva.

3.9. Infine, con il nono motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051,2054, comma 1 e art. 2697 c.c.

La censura, questa volta, investe l’accoglimento dell’appello incidentale del P. e, con esso, della domanda risarcitoria dallo stesso già proposta in via riconvenzionale. Le ragioni di doglianza sono le medesime che formano oggetto dei motivi primo e quinto, ai quali il ricorso rinvia.

4. Hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione lo S., la F. e il Bo., chiedendo che il ricorso del Comune di Acireale sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

Quanto, in particolare, al primo motivo, si sottolinea come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2051 c.c., norma che prevede una responsabilità di natura oggettiva, sicchè la prova dell’evento dannoso e del suo rapporto con il bene sarebbe del tutto idonea a fondare l’affermazione di responsabilità del custode.

In ordine, invece, al secondo motivo, si sottolinea che il documento su cui esso si fonda, ovvero la consulenza tecnica svolta su incarico del pubblico ministero in sede penale, non risulta depositato da alcuna delle parti nel presente giudizio.

Sul terzo motivo, si sottolinea come sia riservata solo al giudice di merito la complessiva valutazione delle prove finalizzate alla ricostruzione del fatto, non risultando la stessa sindacabile in sede di legittimità.

In ordine, invece al quarto motivo se ne assume la inammissibilità, essendo, nella sostanza, quello denunciato un errore revocatorio, in cui sarebbe incorso il giudice di appello.

Non fondato, del pari, sarebbe anche il quinto motivo, atteso che nessuna omissione potrebbe imputarsi alla Corte etnea giacchè essa ha esaminato la condotta del P., ritenendola esente da colpa, di talchè neppure astrattamente potrebbe porsi un problema di applicazione della norma (art. 2054 c.c., comma 1) in ordine alla prova liberatoria che deve essere fornita dal trasportante. Analogamente, anche in ordine al sesto motivo, i controricorrenti assumono l’infondatezza della censura, sul rilievo che, individuato nel Comune il solo responsabile del sinistro, la domanda proposta nei confronti del conducente del mezzo e della compagnia assicuratrice doveva ritenersi assorbita.

Nulla, infine, è detto quanto ai motivi settimo, ottavo e nono, non concernendo la posizione dei predetti controricorrenti.

5. Ha resistito, con controricorso, anche P.M., prendendo posizione in particolare sul primo motivo dell’avversaria impugnazione, ritenendo tutti gli altri, in qualche modo, ad esso consequenziali. Al riguardo, si osserva che del tutto corretta sarebbe la valutazione operata dal giudice di merito, il quale, sul presupposto che l’evento dovesse imputarsi ad un vizio occulto della strada (ovvero la basola mal fissata e instabile, sollevatasi al passaggio del motociclo, causandone la caduta), ha affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, escludendo ogni profilo di concorrente responsabilità del conducente del motociclo.

6. Anche la Reale Mutua ha resistito all’avversaria impugnazione, chiedendone il rigetto o la declaratoria di inammissibilità.

In particolare, quanto al primo motivo, si evidenzia come la responsabilità per danni da cose in custodia abbia natura oggettiva, prescindendo, così, dall’accertamento del carattere colposo dell’attività e del comportamento del custode, sicchè, una volta provato che il danno proviene dalla cosa, resta irrilevante stabilire se ciò sia dovuto al fatto che la cosa sia intrinsecamente suscettibile di produrlo, ovvero siano intervenuti agenti esterni.

I motivi secondo, terzo e quarto, tenderebbero – secondo la controricorrente – a sollecitare una rivalutazione di questioni di merito, al pari dei motivi quinto e sesto. In ordine, invece, ai motivi settimo, ottavo e nono, la controricorrente Reale Mutua si è rimessa, in difetto di specifico interesse.

7. Infine, hanno resistito con controricorso all’avversaria impugnazione anche Ma. e Z.M., prendendo esclusivamente posizione sui motivi settimo e ottavo, per ribadire l’inammissibilità della semplice riproposizione, in appello, della domanda di garanzia che sia rimasta assorbita per rigetto di quella principale, occorrendo, all’uopo, gravame incidentale. In ogni caso, si ribadisce la non fondatezza della stessa, in ragione del corretto ragionamento svolto dal giudice di merito.

8. Il Comune ricorrente nonchè lo S., la F. ed il Bo. hanno presentato memoria, ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle altrui.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati.

6.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

6.1.1. Al riguardo, occorre muovere dal rilievo che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15761, Rv. 641162-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, n. 2481, Rv. 647935-01), essendosi anche precisato che per la configurazione di tale forma di responsabilità è sufficiente “la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.), essendo tale presunzione di responsabilità superata solo a condizione che l’ente proprietario “dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018, n. 6703, Rv. 64848901).

Ne consegue che risulta del tutto estranea, ai fini dell’applicazione della norma “de qua” anche nel caso in cui la custodia abbia ad oggetto beni demaniali, la dimostrazione della “pericolosità” della “res”, giacchè “il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no” (Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).

Per contro, ai fini dell’esonero da responsabilità dell’ente proprietario (o gestore) della strada potrebbe assumere rilievo – “sub specie” di prova del fortuito – “la condotta del danneggiato”, visto che “anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma solo purchè abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).

Ed è proprio questo tema – ovvero, nella specie, il contegno osservato dalla Bo. (e consistito nel mancato uso del casco protettivo) – quello evocato dai motivi secondo, terzo e quarto del ricorso in esame.

6.2. Ciò detto, i motivi “de quibs”, sono fondati, per quanto di ragione.

6.2.1. Attraverso di essi, come evidenziato, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha negato efficacia (almeno) concausale alla condotta della vittima del sinistro, Bo.Ro..

Sul punto, occorre muovere dalla premessa – come sopra illustrato – che la condotta della vittima, purchè imprevedibile, può assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. (al limite, finanche escludendone l’operatività), fermo, però, restando che “l’imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati”, sicchè, nel valutare tale attributo proprio con riferimento alla condotta tenuta dal soggetto danneggiato dalla cosa custodita, “occorre distinguere” – secondo questa Corte – “a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no” (Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).

Orbene, se in questo secondo caso la condotta del danneggiato deve effettivamente costituire “un evento obiettivamente imprevedibile”, nel primo caso, ovvero quello “di compresenza di una condotta del danneggiato”, occorre osservare che, “una volta delibato come sussistente il nesso causale tra cosa e danno, subentra, siccome applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 2056 c.c., la regola generale dell’art. 1227 c.c., comma 1 in ordine al concorso del fatto colposo del danneggiato”, la verifica della cui applicazione “va operata dal giudice anche di ufficio” e, dunque, “anche quando il danneggiante o il responsabile si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilità” (ancora una volta Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.)

Anche con riferimento, dunque, alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. “il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 c.c.)”; e ciò con l’ulteriore precisazione che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. nuovamente Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).

D’altra parte, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità contemplato dall’art. 2051 c.c. “si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa”, è altrettanto vero che “l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch’essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata”, essendo giustificato quantomeno da “un dovere di solidarietà, imposto dall’art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (nuovamente Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).

Conclusione, quest’ultima, ancor più esatta nel caso che qui interessa, non potendosi negare che l’imposizione dell’uso del caso protettivo a quanti conducano motoveicoli o viaggino a bordo di essi (art. 171 C.d.S.) persegue lo “scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali”, le cui “conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera collettività” (Corte Cost., sent. 9 maggio 1994, n. 180).

6.2.2. Orbene, le complessive considerazioni che precedono – ed in particolare la constatazione che “il custode si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze”, potendo però “su tale responsabilità influire la condotta della vittima” anche solo “ai fini del concorso nella causazione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.) – evidenziano la presenza di un’aporia nel ragionamento svolto dalla Corte territoriale.

Essa, infatti, nel momento in cui riconosce – dichiaratamente efficienza almeno concausale, nell’eziologia del decesso della Bo., al trauma cranico riportato dalla stessa, si sarebbe dovuta interrogare (come visto, anche d’ufficio) sull’incidenza che il mancato uso del casco protettivo ha esercitato, se non come “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del Comune di Acireale ex art. 2051 c.c., quantomeno in termini di “concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1)” nella produzione dell’evento dannoso, senza “appagarsi” del fatto che l’odierno ricorrente avesse, nel giudizio di appello, impostato la questione relativa alla condotta della Bo. “quale causa efficiente ed esclusiva del danno”.

Infatti, la sentenza impugnata sottolinea che, dalla consulenza tecnica d’ufficio, risulta che la “causa della morte di Bo.Ro. è riconducibile alla frattura alla base del cranio che ha determinato una grave insufficienza cardio-respiratoria concausata dal gravissimo trauma toracico”. In questo modo, dunque, la Corte etnea ha riconosciuto una sicura efficienza eziologica, nel decesso della donna, ad un evento – il trauma cranico dalla stessa subito – in relazione al quale non può negarsi il ruolo di antecedente causale allo stesso contegno della Bo., consistito nel mancato uso del casco protettivo. Essa, pertanto, erra nel non trarre da tale constatazione almeno la conclusione della possibile operatività dell’art. 1227 c.c., comma 1, ritenendo che il rilievo del consulente (che pure ha riconosciuto “l’efficacia del casco nella prevenzione dei traumi alla testa e la diminuzione dell’incidenza del trauma cranico in presenza di uso del casco da parte degli utenti di motoveicoli”) non equivalga ad affermare che “la Bo., qualora avesse indossato il casco non sarebbe deceduta”, e ciò in quanto “la lesione polmonare ha agito come concausa (il corsivo è di chi qui scrive) nel determinismo della morte”. Difatti, in presenza di una simile risultanza (e a dispetto del contenuto del gravame, tutto teso a individuare nella condotta della Bo. addirittura il caso fortuito idoneo ad esonerare il Comune di Acireale dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.), il giudice di appello avrebbe dovuto stabilire, come visto anche solo “ex officio”, in quale misura l’accertata efficienza concausale del contegno della vittima del sinistro potesse limitare l’obbligo risarcitorio del custode della strada, secondo il disposto, come detto dell’art. 1227 c.c., comma 1.

D’altra parte, poi, del tutto irrilevante – ai fini dell’applicazione della norma “de qua” – è la circostanza che la pretesa risarcitoria sia stata azionata da soggetti diversi da quello che, con il proprio contegno, ha contribuito alla causazione del sinistro rivelatosi, per esso, mortale. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui, in caso di decesso di un soggetto coinvolto in un incidente stradale, “verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima” (Cass. Sez. 3, sent. 28 agosto 2007, n. 18177, Rv. 598971-01).

In questi termini, dunque, i motivi secondo, terzo e quarto risultano, per quanto di ragione, fondati, ricorrendo nella specie una falsa applicazione della norma testè menzionata, se è vero che “il cosiddetto vizio di sussunzione, censurabile dal giudice di legittimità, può consistere” non solo “nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla”, ma anche “nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10320, Rv. 648593-01; in senso sostanzialmente analogo Cass. Sez. Lav., sent. 15 dicembre 2014, n. 26307, Rv. 633859-01; Cass. I Sez. 3, sent. 24 ottobre 2007, n. 22348, Rv. 599791-01).

6.2.3. Nè, d’altra parte, l’accoglimento dei motivi in esame potrebbe essere escluso sul rilievo che il ricorrente non ha espressamente dedotto la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1.

Al riguardo, infatti, è sufficiente ribadire – sulla scorta di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – come l’onere della “specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360″ citato (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).

Nella specie, come reso evidente dalle argomentazioni addotte a sostegno dei motivi secondo, terzo e quarto, ciò che il Comune di Acireale ha inteso censurare è proprio un’errata applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, per avere la Corte etnea – per un verso riconosciuto efficienza almeno concausale del contegno della Bo., nel sinistro che ebbe a determinarne la morte, mentre – per altro verso – da tale accertamento non ha tratto la conseguenza di limitare il risarcimento del danno.

6.3. I motivi quinto, sesto e nono – da trattarsi congiuntamente, data la loro comunanza, giacchè attraverso di essi si censura il mancato riconoscimento del concorso ex art. 1227 c.c. (anche in funzione di “neutralizzazione” della sua pretesa risarcitoria) dell’altro soggetto danneggiato dal sinistro per cui è causa, ovvero P.M. (motivi quinto e sesto) – non sono fondati.

6.3.1. Difatti, al fine di individuare nella condotta del conducente del motoveicolo – il P. – un fatto idoneo ad integrare il “caso fortuito” (e ciò, come detto, non solo per esonerarsi da responsabilità per i danni conseguiti al decesso della Bo., ma anche per veder respingere la pretesa risarcitoria avanzata da tale soggetto, questione, quest’ultima, su cui insiste in particolare il nono motivo di ricorso), l’odierno ricorrente, lungi dall’invocare l’operatività della presunzione ex art. 2054 c.c., comma 1, avrebbe dovuto allegare e provare che tale condotta presentava natura “autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile”, così da risultare “dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo” (“ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18317, Rv. 636857-01).

Il tutto, infine, al netto del rilievo che il ricorrente non ha certo interesse a far valere la presunta omissione di pronuncia in relazione alla domanda di affermazione della responsabilità del P. avanzata dagli eredi della Bo., ciò che pare connotare in termini di inammissibilità il relativo motivo (ovvero, il sesto).

6.4. Il settimo motivo è, invece, fondato (con conseguente inammissibilità dell’ottavo, per le ragioni di cui si dirà meglio di seguito).

6.4.1. L’affermazione della Corte etnea, secondo cui la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti degli Z. (e dichiarata assorbita dal primo giudice, in ragione del rigetto della domanda principale) doveva formare oggetto di appello incidentale, e non di mera riproposizione ex art. 343 c.p.c., non è conforme a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Si consideri, invero, che in “caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.” (Cass. Sez. Un., sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01), restando, oltretutto, inteso che la riproposizione può sempre avvenire, a cura della parte appellata, “in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado” (Cass. Sez. 1, sent. 12 giugno 2001, n. 7879, Rv. 547403-01) e non necessariamente nell’atto di costituzione in appello.

Anche sul punto, dunque, la sentenza va cassata.

6.4.2. La declaratoria di inammissibilità di detta domanda, oltre che giuridicamente errata, risulta anche aver consumato la “potestas iudicandi”, sul punto, della Corte messinese, donde la necessità di considerare alla stregua di meri “obiter dicta” le argomentazioni con le quella essa ha, poi, dichiarato siffatta domanda, nel merito, non fondata.

Infatti, se il giudice – “dopo una statuizione di inammissibilità” (tale essendo anche quella che ha escluso la semplice riproponibilità, ex art. 343 c.p.c., della domanda di garanzia rimasta assorbita dal rigetto di quella principale) “con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia” abbia “impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito”, per la parte soccombente non sussiste nè “l’onere nè l’interesse ad impugnare” le stesse, sicchè “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01).

Si tratta di principio, questo, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01) dal quale non vi è ragione di discostarsi e che comporta l’inammissibilità dell’ottavo motivo di ricorso.

6.5. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra meglio indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito, alla luce dei principi meglio enunciati nei p.p. 6.2.2. e 6.4.1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassando per l’effetto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA