Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13583 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19892-2017 proposto da:

P.A.M., P.A., P.G.,

P.F., in proprio e nella qualità di eredi della signora

I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI,103, presso lo studio dell’avvocato IZZO MARCELLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TORRESE LUIGI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1683/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1683 del 23 febbraio 2017, pubblicata il 24 febbraio 2017, pronunciando sull’appello della contribuente infra indicata, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 420/2016, di parziale accoglimento – con riduzione del maggior valore accertato – del ricorso proposto dalla sig.ra I.A. avverso l’avviso di accertamento e rettifica, recante l’importo di Euro 17.618,40 a titolo di maggiori imposte di registro (Euro 15.403,00), ipotecaria (Euro1.475,60) e catastale (Euro 739,80), oltre interessi e sanzioni (Euro 16.248,00) pertinenti, dovuti in relazione alla registrazione, eseguita il 4 marzo 2013, del rogito di aumento del capitale sociale della società Edilizia Immobiliare A.P. s.r.l., mediante conferimento del complesso immobiliare, sito in Gragnano al civico (OMISSIS) della statale per Agerola, trasferito da soci, proprietari in comunione pro indiviso e in parti eguali, I.A. e P.A., con l’accollo del residuo debito di Euro1.825.763,33 del mutuo fondiario gravante sul bene conferito.

2. – P.A., P.A.M., P.F. e P.G., in qualità di eredi della originaria ricorrente, I.A., deceduta il (OMISSIS) in pendenza del termine di impugnazione, mediante atto del 24 luglio 2017, hanno proposto ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando, dopo aver ricapitolato i termini della controversia, che fosse ” pienamente condivisibile la sentenza dei giudici di prime cure, in quanto giustamente motivata e determinando il maggior valore accertato in Euro 316.200,00 (…) (Euro 527.000,00 – 40%)”.

Sul punto la Commissione tributaria provinciale – dopo aver stigmatizzato che ” l’inerzia dell’Ufficio Provinciale del Territorio ” avesse impedito di definire la controversia mediante il procedimento di accertamento con adesione attivato dalla contribuente – aveva a sua volta motivato: “Di qui, tenuto conto della documentazione agli atti del processo, delle eccezioni di parte ricorrente e delle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate, appare evidente l’accoglimento parziale del ricorso, laddove appare congruo a questo Collegio fissare i valori accertati ridotti al 40% .

2. – I ricorrenti sviluppano due motivi.

2.1 – Col primo eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), la nullità della sentenza ” per carenza assoluta della motivazione”.

I ricorrenti deducono che la motivazione della sentenza impugnata non è idonea ” a esternare le ragioni poste a base della decisione ” in quanto non sono ” individuabili nè i fatti rilevati nè il criterio logico utilizzato per pervenire alla loro valutazione “, difettando, altresì, la sommaria illustrazione dei motivi di appello.

2.1 – Col secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c..

I ricorrenti, contestando la valenza probatoria della stima del valore dell’immobile posta a base dell’atto impositivo, censurano che la Commissione tributaria regionale ha tenuto in considerazione solo la valutazione della Agenzia delle entrate, trascurando di esaminare la relazione tecnica estimativa, redatta dall’ing. E.A., versata in prime cure; e deducono che il giudice a quo è incorso nella violazione e/o nella falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in quanto ha omesso di rilevare che ” l’Amministrazione finanziaria non ha ottemperato al precipuo onus probandi sulla stessa gravante nel caso concreto “.

3. – Lo scrutinio del ricorso merita esito positivo.

3.1 – Il primo motivo è affatto fondato.

La motivazione della sentenza impugnata è francamente apparente.

Nè – alla evidenza – il richiamo operato dalla Commissione tributaria regionale alla sentenza della di primo grado vale a dare conto delle ragioni della decisione la quale appare esclusivamente sorretta dalla tautologica affermazione della congruità della riduzione del valore accertato.

Peraltro emerge insuperabile il contrasto tra la parte motiva della sentenza della Commissione tributaria provinciale (adesivamente riportata in quella di appello) che si conclude nel senso della riduzione ” al 40%” dei valori accertati (cioè in ragione della riduzione del 6o%), e il dispositivo che, invece, recita: “… in accoglimento parziale fissa i valori accertati ridotti del 40% ” (e, cioè, li ridetermina in ragione del 6o% del maggior importo indicato nell’avviso di accertamento e rettifica).

Epperò trova applicazione il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), in ordine alla ” riduzione al `minimo costituzionalè del sindacato di legittimità sulla motivazione ” e in ordine alla conseguente deducibilità col ricorso per cassazione della sola ” anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè “, siccome consistente – detta anomalia – ” nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e graficò, nella ‘motivazione apparentè, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè ” (Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 62983o – 01; Sez. Un., sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01; Sez. 3, sentenza n. 2394o del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01); sicchè ” si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

Nella specie, infatti, concorrono entrambe le patologie della motivazione considerate delle Sezioni Unite: l’apparenza della motivazione, circa la rideterminazione dell’imponibile, e il contrasto irriducibile in ordine al quantum della riduzione operata.

La sentenza impugnata è, pertanto, nulla per vizio della motivazione, nei sensi rilevati.

3.2 – L’esame del secondo motivo ricorso resta assorbito.

3.3 – In conclusione conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la cassazione della sentenza impugnata; il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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