Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13583 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Domenico

Millelire 6, presso lo studio dell’avvocato Cremisini Lelio che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/12/2003 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 27 ottobre 2003, depositata il 24

novembre 2003, R.G. 1687/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 gennaio 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Luigi Gianfelice;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. DE NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente C.M. esercente l’attività di consulente informatico in (OMISSIS) proponeva opposizione all’atto di accertamento con il quale era stato rideterminato, ai fini IRPEF, CSS, CSE, IVA, il suo reddito per l’anno 1996 contestando nel merito tale accertamento fondato sull’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. In particolare il ricorrente evidenziava gli elementi sfavorevoli della sua attività professionale che dovevano far ritenere la sopravalutazione del reddito accertato e in particolare rilevava l’incongruenza dell’attribuzione del valore storico ai macchinare utilizzati perchè soggetti a una rapida obsolescenza e la circostanza per cui la fatturazione emessa nell’anno 1996 non corrispondeva agli effettivi incassi che erano avvenuti successivamente o non erano mai avvenuti.

La C.T.P. rigettava il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R..

Ricorre per cassazione C.M. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Non svolge difese l’Amministrazione finanziaria.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, dell’art. 3, comma 181, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 la violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 53 Cost..

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 perchè emanato senza la previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la contrarietà della normativa che autorizza accertamenti presuntivi al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 della carta costituzionale.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la totale omissione della motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dal ricorrente. In particolare il ricorrente si riferisce alla richiesta di stima a valore residuale anzichè al costo storico dei beni strumentali e alla mancata considerazione delle fatturazione non effettivamente incassate nel 1996.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce infine la insufficiente motivazione sui restanti punti decisivi della controversia. Il ricorrente insiste sulla questione della valutazione dei beni strumentali e rileva che non si è tenuto conto nella motivazione della circostanza per cui egli non dispone di alcuno studio professionale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile perchè proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze anzichè nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che aveva partecipato al giudizio di merito in qualità di resistente al ricorso e all’appello del contribuente.

In tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento all’Agenzia, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica del ricorso possa essere effettuata, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (Cassazione civile, sezioni unite, n. 3116 del 14 febbraio 2006). Conseguentemente In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in epoca successiva al 1 gennaio 2001, la notifica del ricorso in cassazione effettuata al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze è da considerarsi inesistente. L’eventuale costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, soggetto avente effettiva legittimazione, ha efficacia sanante ma soltanto “ex nunc”, e pertanto l’inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso, ove questa sia avvenuta oltre il termine previsto per l’impugnazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

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