Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13582 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21566-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 425/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di L.V., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha affermato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000, 2001 e 2002, stante lo svolgimento dell’attività di ingegnere, in assenza di una autonoma organizzazione, con l’impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

L’ intimato contribuente non ha volto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR non ha tenuto conto che dagli atti di causa emerge che il contribuente disponeva di un complesso di beni strumentali di rilievo, di una unità immobiliare adibita a studio, ed aveva sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente, dati sintomatici della presenza di una struttura organizzativa.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la CTR non ha esplicitato gli elementi probatori dai quali ha desunto il proprio convincimento e neppure ha confutato le risultanze dei Modelli Unico/01, Unico/02, Unico/03 e degli Studi di Settore, puntualmente richiamate all’Ufficio appellante, eccedenza confermata dall’avvenuta deduzione del costo ai fini Irpef (quadro Re, all. 2) e ai fini Iva (all. 3).

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 giacchè la CTR ha erroneamente escluso l’autonoma organizzazione a fronte della comprovata esistenza di beni strumentali di valore eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale e di prestazioni di lavoro dipendente, come definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18955/2009, con riferimento alle annualità IRAP 1998 e 1999, di cui pure il contribuente aveva chiesto il rimborso, in quel caso “risultando il ricorso al lavoro altrui e a notevoli beni strumentali”.

I suesposti motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito precisate.

Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di ribadire che “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre – e la cui assenza deve essere provata dall’interessato – quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. n. 25311/2014).

Questo orientamento coglie e valorizza l’elemento distintivo che il giudice delle leggi ha tracciato, nella richiamata sentenza n. 156 del 2001, tra l’attività di lavoro autonomo che abbia i requisiti di “organizzazione” per essere legittimamente incisa dall’imposta e l’attività di lavoro autonomo che tali requisiti non abbia: e cioè l'”organizzazione di capitali o lavoro altrui”.

Nel giudizio di legittimità, inoltre, qualora il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione, ha l’onere di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza, cioè (Cass. n. 17486/2002) di indicare quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente perchè, ove il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente nella richiesta di un riesame del merito.

Tutto ciò premesso, va detto che l’Agenzia delle Entrate, nel ricorso per cassazione, indica gli elementi, risultanti dalla documentazione in atti, decisivi in quanto idonei a condurre, ove correttamente valutati, ad una diversa decisione della causa, e cioè le risultanze dei Modelli Unico/01, Unico/02, Unico/03 e degli Studi di Settore, da cui si ricava che l’eccedenza venne portata in deduzione come costo ai fini Irpef ed Iva e, sul punto, la sentenza impugnata è completamente silente.

Trattasi di accertamento che spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ipotesi che evidentemente nel caso di specie non ricorre avendo la CTR esplicitato i dati valutati a sostegno della ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, in conformità del principio di diritto in premessa ricordato.

E’ appena il caso di osservare che non si pone alcuna questione di giudicato sfavorevole al contribuente, in relazione alla sentenza n. 18955/2009 di questa Corte concernente le annualità 1998 e 1999, in quanto si tratta di accertamenti non fondati su fatti necessariamente comuni ai singoli anni d’imposta, da condurre volta per volta attraverso l’esame dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati, nel tempo, nell’esercizio dell’attività soggetta all’imposta, in conformità del principio giurisprudenziale secondo cui “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni” (Cass. 2294172013).

La impugnata decisione non risulta in linea neppure con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 12109/2009; Cass. n. 3676/2007), in punto di onere della prova, atteso che costituisce onere del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni escludenti il requisito dell’autonoma organizzazione, le quali appunto ricorrono quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

E tale principio va ribadito in quanto il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta non dovuta riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed ha l’onere non solo di allegare, ma anche di dimostrare, i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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