Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13582 del 04/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 04/07/2016), n.13582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2913/2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

L.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO N. 14, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4507/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2010 R.G.N. 10524/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VITALE ANGELO;

udito l’Avvocato MANTOVANI BRUNO per delega avvocato DI CELMO

MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.E., dipendente del Ministero della Giustizia, aveva partecipato al concorso indetto il 13.6.1997 per 23 posti di dirigente, classificandosi al 107 posto della graduatoria generale di merito, nella quale risultavano inseriti due candidati ( S. e B.), ammessi con riserva.

2. Il Ministero con provvedimento del 26.10.2001, avvalendosi della facoltà prevista dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 24, comma 1 bis, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4, che aveva previsto la possibilità di coprire la metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attraverso l’utilizzazione delle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi, aveva disposto l’assunzione nel ruolo dirigenziale di n. 82 idonei (essendo risultate vacanti alla data di entrata in vigore della L. n. 4 del 2001, n. 164 posizioni dirigenziali).

3. Successivamente, l’ufficio centrale di Bilancio del Ministero della Giustizia aveva rilevato che dalle 164 posizioni dirigenziali, individuate come vacanti, dovevano essere detratti n. 45 posti già messi a disposizione dei Dipartimento della Funzione Pubblica e riservati ai corsi-concorsi selettivi banditi dalla Scuola Superiore della Magistratura.

4. Il Ministero, con provvedimento dell’8.11.2001, aveva, pertanto, disposto la revoca del provvedimento in data 26.10.2001 e l’assunzione di soli 59 idonei (dal numero 24 al numero 82 della graduatoria generale di merito).

5. La L., deducendo l’illegittimità del provvedimento in data 8.11.2001 e l’utile collocazione nella graduatoria di merito del concorso bandito il 13.6.1997, ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia, per chiedere l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nei ruoli dirigenziali, con decorrenza dal 31.12.2001 ed al conferimento del relativo incarico e, inoltre, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.

6. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in data 20.1.2010, ha confermato, rigettando l’impugnazione del Ministero della Giustizia, la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto tali domande.

7. Per quanto rileva nel presente giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’interesse ad agire della L. in quanto collocata al 105 posto della graduatoria di merito ed all’82 posto degli idonei, per effetto della sentenza della sentenza del Tar del Lazio n. 986 del 2002, che aveva deciso nel senso della definitiva esclusione dal concorso dei partecipanti S. e B., sentenza confermata da successiva sentenza del Consiglio di Stato.

8. Ha ritenuto che il D.L. n. 341 del 2000, art. 24, comma 1 bis, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4, si riferiva a tutti i posti “vacanti” nell’organico al tempo di emanazione della legge, non potendo attribuirsi rilevanza alla riserva dei posti relativi ai corsi – concorsi della Scuola superiore della P.A. (che non risultavano ancora espletati).

Ha concluso che il provvedimento di riduzione del numero dei posti da coprire era legittimo, e che, pertanto, la L. aveva diritto all’assunzione.

10. Ha escluso l’applicabilità della L. n. 448 del 2001, art. 19, comma 1, che aveva previsto il divieto di nuove assunzioni, sul rilievo che non si trattava della costituzione ex novo di un rapporto di lavoro ma di una progressione di carriera.

11. La cassazione della sentenza è stata domandata dal Ministero della giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo.

12. Ha resistito con controricorso L.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

13. Il ricorrente, con l’unico motivo del ricorso, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 448 del 2001, art. 19, comma 1.

14. Sostiene che l’attribuzione della qualifica dirigenziale costituisce, sul piano della qualificazione giuridica, una nuova assunzione anche nei confronti di soggetti già alle dipendenze dell’Amministrazione e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nell’ escludere l’operatività del divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato, previsto dalla disposizione di legge richiamata nella rubrica.

15. Il motivo è fondato.

16. E’ consolidato il principio di diritto secondo cui il passaggio dall’inquadramento nelle aree funzionali alla qualifica di dirigente implica una novazione del rapporto di lavoro, del tutto equiparato al reclutamento dall’esterno (Cass. SS.UU. 15403/2003, 11340/2005, 11716/2005; 12799/2005; 12802/2005; 14206/2005; 14207/2005;

16604/2005; 9164/2006, 10419/2006).

17. La sentenza impugnata ha disatteso questi principi, nella parte in cui ha ritenuto che il “blocco delle assunzioni”, introdotto dalla L. n. 448 del 2001, art. 19, comma 1, non trova applicazione nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui i partecipanti al concorso per l’inquadramento nella qualifica dirigenziale siano lavoratori già dipendenti dell’Amministrazione.

18. Il vizio denunziato, anche se sussistente, non comporta la cassazione della sentenza, dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione, perchè la statuizione di rigetto dell’appello è conforme a diritto.

19. Come evidenziato in narrativa (cfr. punti 7, 8 e 9 di questa sentenza), la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto della L. all’assunzione trovava titolo nel provvedimento in data 26.10.2001, con il quale il Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 24 comma 1 bis, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4, aveva disposto, con provvedimento del 26.10.2001, l’assunzione nel ruolo irigenziale di n. 82 idonei, utilizzando la graduatoria del concorso indetto il 13.6.1997.

20. In sostanza, la Corte territoriale, avuto riguardo all’ampiezza del potere discrezionale rimesso al Ministero della Giustizia nell’attuazione dell’intervento legislativo, che mirava a risolvere, in via di urgenza, il problema della grave scopertura dei posti in organico, e che recava il vincolo del solo limite massimo fissato, ha escluso che la decisione sulla copertura dei posti “vacanti” fosse ulteriormente limitata dall’obbligo di tenere conto della riserva di posti per il corso – concorso della Scuola Superiore dell’Amministrazione.

21. Ha concluso che il provvedimento in data 26.10.2001 non poteva essere annullato e, implicitamente ritenendo illegittimo e disapplicando quello in data 8.11.2001, ha ritenuto efficace e legittimo il primo, attributivo del diritto di assunzione della L., in considerazione della sua utile collocazione nella graduatoria.

22. Gli accertamenti in fatto e le statuizioni sopra richiamati, non sono stati oggetto di censura, nè per quanto attiene alla dichiarata legittimità del provvedimento in data 26.10.2001 ed alla affermata illegittimità, ed alla conseguente disapplicazione, del provvedimento dell’8.11.2001 e, nemmeno, in relazione alla interpretazione del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, in L. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 24, comma 1 bis.

23. Il divieto di nuove assunzioni, previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 19, comma 1, non ha alcuna incidenza sulla legittimità ed efficacia del provvedimento adottato in data 26.10.2001 perchè introdotto successivamente all’adozione di quest’ultimo (la legge è entrata in vigore il 1.1.2002).

24. In conclusione, il ricorso va respinto sulla scorta delle considerazioni svolte che correggono la motivazione della sentenza impugnata.

25. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Massimo Di Celmo, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA