Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13582 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Gentilli

Giorgio, del foro di Torino, per procura in calce al ricorso per

cassazione e per impugnazione avverso il rigetto dell’istanza di

definizione della lite ex L. n. 289 del 2002;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e ivi domiciliati

in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 104/15/00 della Commissione tributaria

regionale di Torino, emessa il 17 maggio 2000, depositata il 24

gennaio 2002, R.G. 169/00;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 12 gennaio 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per la dichiarazione

d’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente C.N. proponeva opposizione alla cartella esattoriale (OMISSIS) portante l’iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis della liquidazione della dichiarazione integrativa presentata nel 1992 per gli anni dal 1985 al 1990 ex L. n. 413 del 1991. Il contribuente eccepiva la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal termine quinquennale di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 3 e il difetto di motivazione della cartella esattoriale.

La C.T.P. rigettava il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. rilevando in particolare che il termine decadenziale non era decorso in quanto la consegna dei ruoli era avvenuta entro il termine ultimo previsto per tale adempimento dalla L. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2. Ha poi affermato la C.T.R. che, trattandosi di cartella esattoriale, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per il recupero dell’IRPEF non versata a fronte di dichiarazione integrativa di condono, le specificazioni riportate sull’atto costituiscono elementi sufficienti a superare l’eccezione di difetto di motivazione.

Ricorre per cassazione il contribuente deducendo sette motivi di impugnazione e impugnando, altresì, il provvedimento di rigetto della definizione della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 16 relativo alla cartella esattoriale (OMISSIS).

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2, e art. 17, comma 3,; della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3 lett. a), del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 4, lett. a). Secondo il ricorrente a mente delle disposizioni citate la non ammissione della sanatoria per l’iscrizione a ruolo è infondata.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), e del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 4, lett. a), nonchè dell’art. 3 Cost.. Secondo il ricorrente la decisione impugnata non ha tenuto conto erroneamente che l’iscrizione a ruolo è un atto impositivo.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), e del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 4, lett. a).

Secondo il ricorrente la decisione impugnata non ha tenuto conto erroneamente che l’iscrizione a ruolo è un atto di accertamento.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 3; del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17, comma 1; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1; della L. n. 413 del 1991, art. 39, comma 4, e la omessa o insufficiente motivazione. Secondo il ricorrente, ai fini di impedire la prescrizione, non era sufficiente la consegna del ruolo ma era altresì necessaria la notifica della cartella entro il termine del 31 dicembre 1996.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; della L. n. 241 del 1990, art. 3; del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2; della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 1. Secondo il ricorrente se anche la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, non prescrive la motivazione; tale norma deve essere letta alla luce delle disposizioni successive (della L. n. 241 del 1990 e della L. n. 212 del 2000) e consentire al contribuente un efficace controllo sui conteggi operati dall’Ufficio finanziario sul condono in precedenza elaborato dal contribuente.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione di diritti e onorari.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., la violazione e mancata applicazione del D.M. n. 585 del 1994, tabella A parte 3^, nn. 11, 13, 14 la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 11, parte prima, la violazione e falsa applicazione della D.M. n. 585 del 1994, tabella B, parte prima, nonchè la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Secondo il ricorrente non sono state applicate correttamente dalla C.T.R. le tabelle per la determinazione di onorari e competenze di procuratore.

Si difendono con controricorso Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate con il quale eccepiscono pregiudizialmente l’inammissibilità del gravame perchè la controversia in oggetto non rientra tra quelle suscettibili di definizione agevolata ex L. n. 289 del 2002.

Conseguentemente non può trovare applicazione la sospensione legale dei termini e la decisione della C.T.R. deve ritenersi passata in giudicato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione pregiudiziale proposta dalle amministrazioni controricorrenti di inammissibilità del ricorso è fondata.

Da ultimo (e confermando una giurisprudenza costante che data almeno dalla pronuncia n. 3979/1997) con la sentenza n. 748 del 19 gennaio 2010 questa sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di condono fiscale, non costituisce lite pendente, suscettibile di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 quella instaurata in ordine ad un provvedimento di mero calcolo del tributo, come l’avviso di liquidazione emesso, a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali, in base agli stessi dati originariamente forniti dal contribuente.

Ne deriva che non è applicabile alla presente controversia la sospensione dei termini stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 per le sole controversie definibili a mente dello stesso articolo. La sentenza della C.T.R. del Piemonte depositata in data 24 gennaio 2002 e impugnata con ricorso per cassazione notificato il 23 settembre 2004 è passata in giudicato prima della notifica del ricorso per cassazione che pertanto va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 800 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA