Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13581 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI MODICA SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 348/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/03/2007 r.g.n. 2603/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega DI MODICA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con cinque motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro depositata il 6-3-2007 che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Paola del 22-12-2004, con la quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con P.G. il 6-11-1999, per “esigenze eccezionali..” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., con conseguente riammissione in servizio del P..

Quest’ultimo non si è costituito.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, premesso che il P. dalla sentenza impugnata risulta “elettivamente domiciliato in via Monfalcone 13 di Soverato, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Parenti che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Angela Scida”, rileva il Collegio preliminarmente che il ricorso è stato notificato, distintamente, al P. come rappresentato da ciascuno degli avvocati indicati, sia presso la cancelleria della sezione lavoro della Corte di Appello di Catanzaro, sia presso lo studio dell’avv. Parenti in Soverato (CZ).

Orbene la notifica presso la detta cancelleria deve ritenersi giuridicamente inesistente considerato che “il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 si applica al giudizio di primo grado, come si evince dal riferimento alla “circoscrizione del Tribunale” e trova applicazione al giudizio d’appello solo se trattasi di procuratore esercente fuori del distretto” – ipotesi che non ricorre nella fattispecie – “attesa la “ratio” della disposizione, volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica ove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto ove si svolge il giudizio di impugnazione” (v. Cass. 11-6-2009 n, 13587, v. anche Cass. 12-5-2010 n. 11486).

Per quanto riguarda, poi, la notifica a mezzo posta, osserva preliminarmente il Collegio che agli atti del fascicolo non si rinvengono gli avvisi di ricevimento relativi ai plichi raccomandati spediti, rispettivamente con riferimento all’avv. Parenti e all’avv. Scida, in data 19-6-2007 dall’ufficio Postale di Catanzaro (OMISSIS).

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass. S.U. 14-1- 2008 n. 627, “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

In mancanza di qualsiasi richiesta in tal senso da parte del difensore della società ricorrente, presente all’udienza, al Collegio non resta che dichiarare inammissibile il ricorso.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo il P. svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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