Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13581 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, (ud. 12/10/2018, dep. 21/05/2019), n.13581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13015-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA

VICO, 22, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CANEVACCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO CABONI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS, T.M., (OMISSIS) SRL;

– intimati –

Nonchè da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 34 (TE. 06.37516496), presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE MANETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO VACCA

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A., COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS, IMPRESA (OMISSIS) SRL

IN LIQUIDAZIONE (ORA IN FALLIMENTO);

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS, in persona del Sindaco pro tempore,

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO PODDA giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A., T.M., (OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 291/16, dell’11 maggio 2016, della Corte di Appello di Cagliari, che – accogliendo solo parzialmente il gravame incidentale dallo stesso esperito contro la sentenza n. 2377/12 del Tribunale di Cagliari (e, per quanto qui ancora di interesse, anche quello principale di T.M., dichiarando, invece, inammissibile l’incidentale del Comune di Sant’Andrea Frius) – ha condannato il predetto Comune a restituire all’odierno ricorrente la porzione di terreno denominata “stradello”, contigua a (OMISSIS), facente parte del foglio 12, mappale 273, del catasto urbano nel medesimo Comune, condannando, altresì, il T., e il già citato Comune, unitamente alla società (OMISSIS) S.a.s., ad abbassare il profilo longitudinale e trasversale del medesimo (OMISSIS), in modo da azzerare il dislivello a gradone attualmente esistente innanzi all’ingresso carrabile della proprietà del P., ponendo le spese dell’intervento a carico di tutti e tre i soggetti condannati, in egual misura ed in solido tra loro.

2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver adito il Tribunale di Cagliari per ottenere l’accertamento della proprietà dell’area denominata “Stradello” (in quanto ricompresa nella particella (OMISSIS), di sua proprietà), nonchè il rilascio dello stesso da parte del predetto Comune. Lamentava, inoltre, il P. l’esistenza di danni di varia natura – neppure esclusi quelli “morali” ed “esistenziali” – derivanti da lavori comunali di pavimentazione e di rifacimento stradale, che avrebbero non solo determinato l’incorporazione del suddetto “Stradello”, ma anche interessato altra sua proprietà, contrassegnata come mappale (OMISSIS) del medesimo foglio (OMISSIS) del catasto del (OMISSIS), in particolare determinando un innalzamento del livello del piano stradale di circa 40 cm., creando un vero e proprio “gradone” per l’ingresso al suo bene.

Costituitosi in giudizio il Comune, lo stesso veniva autorizzato a chiamare in causa il T. e la società (OMISSIS), nelle rispettive qualità, l’uno, di direttore dei lavori, l’altra di esecutrice degli stessi.

Istruita la causa, anche mediante lo svolgimento di CTU, il Tribunale di Cagliari rigettava le domande attoree, salvo quella relativa alla formazione del “gradone”, condannando, tuttavia, il T. e la società (OMISSIS) al solo ripristino dei luoghi, secondo le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio.

Proposto, come detto, gravame in via principale dal T., nonchè incidentalmente dal P. e dal Comune, all’esito del giudizio di appello la Corte cagliaritana, dopo aver disposto un supplemento di CTU, riconosceva in capo all’odierno ricorrente la proprietà del mappale 273 e dello Stradello, ed inoltre condannava anche il Comune – oltre alla ditta esecutrice dei lavori e al direttore degli stessi – al ripristino dello stato dei luoghi, confermando, per il resto, il rigetto delle domande risarcitorie.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il P., sulla base di sei motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ipotizza omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione ai danni conseguenti alla creazione del “gradone”.

Si duole del fatto che la Corte di Appello abbia omesso di esaminare la domanda risarcitoria volta a conseguire il ristoro del danno da “notevole impedimento o limitazione di uso e godimento del mappale (OMISSIS)”, conseguente alla creazione del cosiddetto “gradone”, quantunque essa abbia disatteso la tesi, sostenuta dal T. e dal Comune, secondo cui l’attuale dislivello sarebbe stato da ascriversi ai lavori eseguiti direttamente, all’interno del proprio fondo, dal P..

3.2. Il secondo motivo – proposto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ipotizza omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione ai danni conseguenti all’occupazione illegittima dell’area di proprietà del ricorrente.

La censura investe, questa volta, la sentenza impugnata per non aver “esaminato il fatto altrettanto decisivo per cui l’occupazione illegittima dell’area di proprietà del P. (cd. Stradello)”, pur riconosciuta in sentenza, “ha oggettivamente impedito per quindici anni lo sfruttamento dell'”indice di edificabilità” spettante all’intero mappale (OMISSIS)”.

Si censura la sentenza impugnata per aver affermato “l’assenza di qualsivoglia danno da occupazione”, contraddicendosi rispetto al riconoscimento che erano stati i convenuti, con le loro condotte, a creare il “gradone” (impedendo così al P. di accedere al mappale (OMISSIS)), non traendo da tale premessa la conclusione che essi, con tale loro condotta, “hanno necessariamente impedito o limitato all’attore anche l’utilizzo dell’unica via di accesso al suo lotto”.

3.3. Il terzo motivo – formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ipotizza omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero “delle risultanze delle prove testimoniali sul nesso di causalità”.

Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia speso “neppure una parola” sul motivo di gravame – proposto dall’odierno ricorrente – teso a censurare il cattivo apprezzamento che, in punto di nesso di causalità tra l’esecuzione dei lavori e danni lamentati dall’allora attore, avrebbe fatto il primo giudice, nel valutare le risultanze della prova testimoniale sostanziatasi nell’escussione dei testi U. e C..

3.4. Il quarto motivo – nuovamente proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ipotizza omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, “sub specie” di “assenza di verifica della consistenza dei beni oggetto dell’atto di compravendita del 2002 con riguardo alla domanda di risarcimento dei relativi danni”.

La censura, in questo caso, investe la decisione della Corte cagliaritana laddove ha escluso l’esistenza di danni alla proprietà dell’attore, sul presuppasto che gli stessi abbiano riguardato “un fabbricato fatiscente e quasi del tutto diruto”.

Dall’esame degli atti di causa, per contro, e segnatamente dell’atto notarile di acquisto del bene, non emergerebbe affatto il dato probatorio riportato in motivazione, visto che il manufatto oggetto della pretesa risarcitoria era un’abitazione di 5,5 vani, insistente sul mappale (OMISSIS).

Ricorrerebbe, dunque, una vera e propria ipotesi di travisamento della prova, censurabile in sede di legittimità (viene citata Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749).

3.5. Il quinto motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente alla domanda risarcitoria concernente gli altri danni.

In particolare, si censura la sentenza impugnata per essersi espressa solo sui danni al fabbricato, omettendo di considerare i danni lamentati agli altri muri di recinzione di entrambi i mappali, danni, peraltro, documentati con prove fotografiche e perizie di parte.

3.6. Infine, il sesto motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., “sub specie” di “omessa pronuncia su di un capo di domanda principale”, ovvero quello relativo ai “danni morali ed esistenziali”.

Nel rammentare di aver richiesto – sin dall’atto di citazione anche il ristoro dei danni “de quibus”, il ricorrente lamenta come la relativa domanda sia rimasta priva di risposta anche in sede di appello.

4. Ha resistito il T., con controricorso, all’avversaria impugnazione, non solo chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, ma proponendo anche ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

4.1. In particolare, si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in relazione alle cause dell’esistenza del dislivello (gradone) lungo l’ingresso della proprietà del P.”.

Ci si duole, in particolare, della “irregolarità, incoerenza, lacunosità e inadeguatezza delle relazioni redatte dall’Ing. N.D.” (ovvero il consulente tecnico d’ufficio), le quali – si assume “hanno certamente indotto in errore i giudici” di merito.

Si formulano, per l’esattezza, due profili di contestazione: il primo, riguardante la irregolare attività svolta dal consulente, indicata quale conseguenza anche della “irregolare formulazione dello stesso quesito sottoposto dal G.I. al proprio ausiliare”. In particolare, si evidenzia che il tecnico d’ufficio “ha palesemente trascurato la possibilità che la presenza del dislivello lamentato dal P. nel proprio ingresso fosse in realtà preesistente ai lavori” oggetto di causa.

Il secondo profilo di censura, invece, concerne le “gravi carenze riscontrabili nel lavoro svolto dal nominato ausiliare in occasione del supplemento disposto in appello”, ed in particolare si appunta sulla mancata risposta al quesito posto dal Presidente relatore in data 11 maggio 2015, con il quale si chiedeva al consulente di “fornire chiarimenti ulteriori rispetto a quelli espressi in primo grado quale CTU riguardo alle fotografie prodotte in atti dalle parti in relazione alla allegata modifica dello stato dei luoghi che si è affermato essere stata operata da P.A.”.

Si assume, per l’esattezza, che la disamina delle suddette fotografie avrebbe dovuto condurre a due sole conclusioni, ovvero “che il CTU o ha commesso un errore nella sua valutazione contenuta nella relazione del 27 agosto 2015 o se la sua conclusione è corretta è il P. ad aver abbassato la quota del suo terreno”.

5. Anche il Comune di Sant’Andrea Frius ha resistito, con controricorso all’avversaria impugnazione, deducendone l’inammissibilità, soprattutto in relazione al fatto che lo stesso tenderebbe ad una rivalutazione nel merito dei fatti oggetto del giudizio.

5.1. La controricorrente, inoltre, ha proposto ricorso incidentale, articolato su due motivi.

5.1.1. Con il primo motivo, viene ipotizzata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), – violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., per avere dato il giudice di appello “come avveratosi un fatto processuale, quale la mancata contestazione (da parte dell’amministrazione comunale convenuta) della maturata usucapione dell’area corrispondente allo “Stradello” in favore dei danti causa dell’attore il primo grado”. Si tratta, per contro, di una conclusione “inconciliabile con le opposte evidenze documentali in atti ed attestanti la piena ed integrale contestazione di siffatta situazione possessoria”.

Difatti, il Comune di Sant’Andrea Frius assume di aver sempre contestato la domanda di usucapione, evidenziando – in particolare, già nella propria comparsa di risposta in primo grado – che il P. sarebbe stato onerato non solo da una dimostrazione ardua, bensì addirittura impossibile, visto che lo “Stradello”, quantomeno dall’anno 1974, “non è stato più nel possesso esclusivo di alcuno”, essendo invece “aperto al pubblico passaggio”, tanto da essere interessata, “all’incirca nel 1985”, “da interventi di sistemazione urbana”.

5.1.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), “per assenza di motivazione e/o motivazione apparente”, avendo essa affermato la corresponsabilità del Comune “anche sotto il profilo dei rapporti interni con il progettista direttore dei lavori e l’impresa esecutrice di questi ultimi”, motivandolo “sulla base di fatti e circostanze rilevanti esclusivamente sul diverso piano dei rapporti con il terzo danneggiato”.

Si censura, in particolare, la decisione della Corte cagliaritana laddove ha fondato la responsabilità della Comune su un’omessa vigilanza, in ordine all’operato del direttore dei lavori e della ditta esecutrice degli stessi, valorizzando, così, un profilo che attiene unicamente al piano della responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, e non anche dei rapporti interni tra i predetti soggetti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale va rigettato.

6.1 Il primo motivo è inammissibile.

6.1.1. Esso, come visto, lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – l’omesso esame della “domanda risarcitoria” in relazione ai danni conseguenti alla creazione del “gradone”.

La censura, pertanto, non è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 giacchè essa ricorre in caso di omesso esame di un “fatto” vero e proprio (non una “questione” o un “punto” della sentenza), e, quindi, di “un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un, sent. 23 marzo 2015, 5745, non massimata), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e non “deduzioni difensive” (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01) o, come nella specie, domande.

D’altra parte, neppure si comprende se quella denunciata sia un’omissione che investe l’esame di un motivo di appello o la decisione su di esso, prospettandosi, comunque, la censura inammissibile in entrambi i casi.

Infatti, in relazione al primo profilo, deve rilevarsi che la “omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, sent. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01).

D’altra parte, ove il motivo dovesse intendersi riferito alla “omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte”, sebbene non sia “indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c.”, è comunque necessario che esso “rechi” – ciò che manca nel caso di specie – “univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione”, pena la sua inammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10862, Rv. 648018-01).

6.2. Il secondo motivo non è fondato.

6.2.1. Fermi i medesimi rilievi svolti in relazione al primo motivo, dirimente è, tuttavia, la constatazione che la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sui danni da occupazione del cd. “stradello”, ma l’ha rigettata, sicchè la censura si risolve in un tentativo di sindacarne il contenuto.

6.3. I motivi terzo, quinto e sesto sono, invece, nuovamente inammissibili.

6.3.1. Anche in questi casi, infatti, si censura l’omessa pronuncia su domanda (motivi quinto e sesto) o su un motivo di appello (motivo terzo), valendo, sul punto, le considerazioni già svolte in relazione al primo motivo.

6.4. Il quarto motivo è, nuovamente, inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle sin qui illustrate.

6.4.1. La censura, come sopra meglio illustrato, è prospettata alla stregua di “travisamento” non di un fatto, bensì di una “prova”: il documento di acquisto dell’immobile esistente sul mappale (OMISSIS), dal quale risulterebbe che il manufatto oggetto della pretesa risarcitoria un’abitazione di 5,5 vani, insistente sul mappale (OMISSIS).

Sul punto va premesso che se “la denuncia di travisamento del fatto – che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione – è incompatibile con il giudizio di legittimità perchè implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità”, è altresì vero “che diversa da quest’ultima emergenza è l’ipotesi del travisamento della prova che implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”; evenienza, quest’ultima, che ricorre solo quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01).

Ciò detto, sfugge, tuttavia, dove sia – nel caso qui in esame la “inconciliabilità” tra l’informazione riportata in sentenza (la natura di “rudere” dell’immobile oggetto della pretesa risarcitoria) e quella attesta dal documento (l’essere l’immobile costituito da 5,5 vani), sicchè il motivo risulta inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

7. Il ricorso incidentale del T. è inammissibile.

7.1. L’unico motivo, come detto, si articola in due censure, la prima delle quali, sostanzialmente, si risolve nella contestazione di uno dei quesiti devoluti all’esame dell’ausiliario.

Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui “la delimitazione dell’oggetto della consulenza tecnica e la formulazione dei quesiti compiute dal giudice di merito, non sono censurabili in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3, sent. 24 maggio 1972, n. 1630, Rv. 358453-01). D’altra parte, l’esito dell’inammissibilità della censura è corroborato anche dalla circostanza che il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame viene indicato nella (mera) “possibilità che la presenza del dislivello lamentato dal P. nel proprio ingresso fosse in realtà preesistente ai lavori” oggetto di causa; in questo modo, dunque, il fatto omesso risulta “in re ipsa” privo del carattere della decisività, di recente definito come idoneità ad offrire “la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01).

Quanto alla seconda censura, deve farsi applicazione del principio secondo cui, nel vigore del “novellato” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento”, dovendo il ricorrente indicare – a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – “il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività””, ciò che questa Corte ha ritenuto debba escludersi qualora, come avvenuto anche nel caso in esame, nella “articolazione delle censure” non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (…) alle conclusioni dei consulenti” (nella specie, quelle dell’Ing. E.), senza che siano “precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata).

In ogni caso, peraltro, il motivo, complessivamentè considerato in entrambe le sue censure, è inammissibile anche sotto un diverso profilo, ovvero per non avere il ricorrente riferito – omissione che assume rilievo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) in quale sede (o meglio, momento) processuale sia avvenuta la contestazione all’elaborato dell’ausiliario de giudice, visto che “le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 agosto 2017, n. 19427, Rv. 645178-03).

8. Il ricorso incidentale del Comune di Sant’Andrea Frius è, invece, fondato, sebbene nei limiti di seguito precisati, ovvero quanto al suo primo motivo.

8.1. Quanto, in particolare, al primo motivo, deve rilevarsi – “in limine” – come esso superi il preliminare scrutinio di ammissibilità, essendosi il ricorrente incidentale, attraverso la riproduzione di un ampio stralcio (pagg. da 5 a 8) della propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado (compiuta da pag. 22 a pag. 25 del controricorso) uniformato al principio a mente del quale “il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione”, non può “prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione negata dal ricorrente” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2016, n. 20637, Rv. 642919-01).

Il motivo, poi, è fondato, giacchè proprio la disamina di tale atto rivela l’esistenza della contestazione relativa all’intervenuta usucapione.

8.2. Il secondo motivo, invece, non è fondato, non ricorrendo le condizioni per poter sindacare la motivazione in punto di corresponsabilità del Comune per i danni cagionati al mappale n. (OMISSIS).

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nella specie, la motivazione non può ritenersi “perplessa”, nè “incomprensibile” o “irriducibilmente contraddittoria” e, dunque, tale da non consentire di percepire la “ratio decidendi” della statuizione adottata.

8.3. All’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Sant’Adrea Frius segue la cassazione, “in parte qua” della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, perchè decida sulla domanda di usucapione, provvedendo, altresì, sulle spese di lite, ivi comprese quelle relative al presente giudizio.

9. Infine, a carico del ricorrente principale e di quello incidentale, T.M., sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale di T.M., accogliendo il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Spnt’Andrea Frius, rigettando il secondo, e per l’effetto cassa parzialmente la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, perchè decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente principale e di quello incidentale, T.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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