Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13581 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8920-2017 proposto da:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO STEVANATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1037/2016 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1.La società Alto Trevigano Servizi impugnava con separati ricorsi, innanzi alla CTP di Treviso, i provvedimenti di sospensione del rimborso IVA ed il successivo l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2010.

La CTP di Treviso, riuniti i ricorsi, annullava integralmente sia l’avviso di accertamento che i provvedimenti di sospensione.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate – che chiedeva dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio di appello, avendo rinunciato ai rilievi relativi alla violazione del principio di competenza (rilievi 1.A e 1B relativi alla rettifica dei consumi degli utenti e alle spese postali) – la CTR del Veneto ometteva di pronunciarsi sull’istanza di declaratoria di estinzione parziale del giudizio e statuiva su tutti i motivi di gravame, accogliendo parzialmente l’appello.

Ricorre per la cassazione della sentenza n. 1037/2016, depositata il 29.09.2016, la contribuente svolgendo sette motivi, precisando tuttavia di aver proposto ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza dinanzi alla CTR del Veneto

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Preliminarmente, si osserva che la società ricorrente ha depositato, in data (OMISSIS), istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere e contestale istanza di regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla stregua del principio della soccombenza virtuale, sul presupposto che la CTR del Veneto con sentenza n. 43/1072018, depositata il (OMISSIS), in qualità di giudice della revocazione, ha revocato in toto la sentenza di appello impugnata con l’odierno ricorso per cassazione, confermando la decisione di prime cure integralmente favorevole alla società stessa.

Data questa pronuncia, va fatta applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di Cassazione, secondo cui ” La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto” (così S.U. n. 10553 del 2017; Cass. 25 settembre 2013, n. 21951; cfr., nello stesso senso, già Cass. S.U. 29 novembre 2006, n. 25278 e, successivamente, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2934).

3. Quanto alla domanda con la quale la ricorrente chiede di statuire in ordine alle spese del presente giudizio secondo il principio della cd. ” soccombenza virtuale”, occorre chiarire che l’accoglimento della domanda di revocazione esplica i suoi effetti rispettivamente nel giudizio d’appello e nel giudizio di cassazione, eliminando la sentenza impugnata e quindi l’oggetto del potere di impugnazione esercitato dall’appellante o dal ricorrente per cassazione, ma non incide in alcun modo sul diritto sostanziale fatto valere nei rispettivi giudizi di merito sulla cui esistenza un altro organo giurisdizionale si è pronunciato accogliendo la domanda di revocazione e decidendo anche il merito della causa.

In questo caso si versa in evidente ipotesi di sopravvenuta estinzione del potere del ricorrente per cassazione d’impugnare la sentenza ormai eliminata in altra sede. Il fatto sopravvenuto non determina la definizione dell’intero processo per cessazione della materia del contendere, ma soltanto l’esaurimento, nell’ambito del processo stesso, di una singola fase di impugnazione con la correlativa pronuncia di una sentenza con la quale il giudice dell’impugnazione si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Sia nel caso di revocazione che di annullamento l’evento posto a fondamento della domanda di ” cessazione della materia del contendere” non incide sul rapporto sostanziale controverso, provocandone l’estinzione, atteso che la revocazione o l’annullamento della sentenza eliminano la sentenza impugnata e, quindi, l’oggetto del potere d’impugnazione esercitato dall’appellante o dal ricorrente per cassazione, ma non incidono in alcun modo sul diritto sostanziale fatto valere nel giudizio di merito.

In tali casi si verifica una sopravvenuta estinzione del potere del ricorrente per cassazione d’impugnare la sentenza ormai eliminata in altra sede ed il fatto sopravvenuto non determina la chiusura dell’intero processo per cessazione della materia del contendere, come avviene ad esempio nel caso tipico della transazione, ma soltanto l’esaurimento nell’ambito del processo stesso di una singola fase di impugnazione con la correlativa pronuncia di una sentenza con la quale il giudice di legittimità si limita a dichiarare l’inammissibilità della domanda dell’impugnante per la sopravvenuta mancanza del presupposto per una decisione in merito all’impugnazione stessa.

Le ipotesi di cessazione della materia del contendere – in cui il ricorrente ha ottenuto “il bene della vita atteso” ovvero ha conciliato la lite con la controparte, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite – si differenziano dalle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse che si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, imponendo solo nel primo caso al giudice di procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.

4. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. n. 3542 del 2017: “In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere/determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, dei ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”; Cass. n. 13636 del 2015).

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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