Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13581 del 04/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 04/07/2016), n.13581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12614/2013 proposto da:

L.R. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO SANTI

LAURINI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TRENITALIA S.P.A. – Società con socio unico, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

S.p.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/01/2013 r.g.n. 1149/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato GIACCHINO ANNALISA per delega Avvocato BUSSA

ANDREA;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega verbale Avvocato

MORRICO ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 121 del 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, rigettava le domande proposte da L.R. ed altri litisconsorti nei confronti di Trenitalia s.p.a. per ottenere il pagamento della somma di Euro 837, oltre rivalutazione ed interessi, da corrispondere con la mensilità del mese di luglio per gli anni 2001-2003 a titolo di 140 EDR (elemento distinto di retribuzione).

La Corte territoriale richiamava sentenza resa ex art. 420 bis c.p.c., da questa Corte n. 21080/2008, e riteneva che l’attribuzione del 14 EDR del 1995 ad opera del CCNL del 6/2/1998 valesse solo a fini pensionistici e non retributivi, e ciò in forza della lettera c) dell’art. 73 dello stesso CCNL 1998, che richiamava la modifica apportata a tale voce con l’Accordo intervenuto in pari data.

Per la cassazione della sentenza L.R. ed i suoi litisconsorti hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito Trenitalia s.p.a. con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, art. 339 c.p.c., comma 1 e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Sostengono che la sentenza del Tribunale non avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in appello, ma, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, soltanto con ricorso per cassazione, da proporsi a pena d’inammissibilità entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, e ciò senza che rilevasse il fatto, valorizzato in senso ostativo dalla Corte territoriale, che la sentenza di primo grado avesse anche deciso il merito della pretesa e non soltanto la questione pregiudiziale concernente l’interpretazione del contratto e accordo collettivo.

1.1. Il motivo non è fondato.

Come già chiarito in più occasioni da questa Corte (Cass. n. 20238 del 2010, n. 14595 del 2014, n. 14356 del 2014) qualora nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., venga deciso anche il merito della domanda, la sentenza non è riconducibile nel novero di quelle direttamente ricorribili per Cassazione a pena d’inammissibilità, atteso che detta norma, in quanto ha introdotto un’eccezione alla regola generale in ordine alle sentenze ricorribili al fine di assicurare un’interpretazione almeno tendenzialmente omogenea delle clausole dei contratti collettivi, non può essere interpretata analogicamente o estensivamente.

2. Come secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e del combinato disposto, degli artt. 82 e 73 del C.C.N.L. del 6/2/1998 e dell’accordo 6/2/1998 dei ferrovieri. Nel motivo, ritualmente corredato dalla produzione del CCNL 6.2.1998 e degli accordi del 8.11.1995 e del 6.2.1998 qui in scrutinio, riferiscono che le parti collettive si resero conto con la sottoscrizione del C.C.N.L. del 1998 che l’EDR del 1995 sarebbe divenuto nient’altro che una componente dello stipendio, con valenza retributiva e pensionistica, e che i lavoratori nel guadagnare in retribuzione avrebbero però perso l’allargamento della base pensionabile. Pensarono allora di introdurre un ulteriore EDR con valenza esclusivamente pensionistica, sicchè con l’accordo del 6/2/1998 introdussero un 140 EDR al fine di aumentare la base contributiva. Ciò significa ad avviso dei ricorrenti che le parti sindacali convennero due EDR separati, quello del 1995 che acquisiva valenza retributiva e contributiva con gli artt. 82 e 73 del C.C.N.L. del 6/2/1998, e quello convenuto con l’accordo del 6/2/1998, avente valenza esclusivamente pensionistica.

2.1. Al fine della decisione della questione proposta, occorre premettere che l’EDR di cui è causa è stato istituto con l’Accordo dell’8/11/1995, con il quale sono stati determinati gli importi delle Competenze Accessorie da trasformare in E.D.R. e con il quale si è stabilito che l’elemento ivi regolamentato, sarebbe stato..

“mensilmente assorbito dall’indennità di utilizzazione per i livelli 1/7 e dalla base dell’ indennità quadri per il personale delle categorie 8 e 9; detto assorbimento non va fatto in occasione dell’erogazione del 13 EDR”. Pertanto, mensilmente, l’importo inserito a titolo di EDR in busta paga, è stato portato in detrazione dall’indennità di utilizzazione e dall’indennità quadri (indennità non pensionabili). Il meccanismo del riassorbimento, così come regolamentato dal richiamato Accordo, prevedeva una sola eccezione: il tredicesimo rateo, che veniva erogato e non riassorbito, sicchè il relativo importo incrementava la retribuzione che i dipendenti percepivano in quell’occasione.

2.2. Il CCNL siglato in data 6/2/1998, all’art. 82 ha regolamentato per la prima volta l’assegno personale pensionabile, da corrispondersi annualmente entro il mese di luglio, prevedendone l’importo in misura “pari alla retribuzione base di cui all’art. 73 punto 1 del presente contratto, con esclusione dalla stessa dell’assegno personale pensionabile di cui al presente articolo e degli EDR pensionabili previsti dal Protocollo,d’intesa del 31.7.1992 e dall’alt 80 del presente CCNL”.

L’art. 71 punto 1 ha previsto a sua volta che “Sono elementi della retribuzione base: a) lo stipendio (minimo tabellare, successive classi di stipendio biennali e aumenti periodici triennali, anche convenzionali, l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 del presente CCNL, l’E.D.R. pensionabile previsto dal Protocollo d’intesa del 31.7.1992, l’E.D.R. pensionabile previsto dall’accordo nazionale dell’8.11.1995, l’E.D.R. pensionabile previsto dall’art. 80 del presente CCNL e l’eventuale assegno personale pensionabile determinato in applicazione del successivo art. 79); b) l’indennità integrativa speciale”.

Questa Corte, con plurime conformi sentenze, ha chiarito che dalla lettura congiunta di tali disposizioni si ricava che ai fini della determinazione dell’assegno personale pensionabile va computato anche l’EDR 8/11/1995, restandone esclusi espressamente solo gli EDR 1992 e 1998 (v. tra le altre Cass. n. 15005 del 2005, n. 21080 del 2008, resa in un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. e riportata per ampi stralci dalla Corte territoriale, n. 19646 del 2012, n. 25049 del 2014 (ord.), n. 19146 del 28/09/2015).

2.3. Questione ulteriore e diversa – come chiarito da Cass. 21080 del 2008, Cass. n. 5979 e 5980 del 2013 – è quella relativa all’interpretazione da darsi al 3 comma del citato art. 73 del CCNL del 1998, che ha previsto che: “Per quanto riguarda l’EDR pensionabile previsto dal protocollo di intesa del 31.7.92 e l’EDR pensionabile previsto dall’accordo nazionale dell’8.11.95, così come modificato dall’accordo del 6.2.1998, restano confermate le specifiche discipline previste dagli accordi medesimi”.

Con l’accordo del 6/2/1998 ivi richiamato, coevo alla stipula del nuovo CCNL di settore, le parti collettive hanno infatti tra l’altro apportato una parziale modifica ed integrazione dell’accordo sull’EDR del 8 novembre 1995, prevedendone un 14 rateo, che si è aggiunto agli altri 13, da erogarsi in concomitanza con l’erogazione dell’assegno personale pensionabile. Hanno così previsto che “… a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, nel mese di luglio di ciascun anno, in concomitanza con il pagamento dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 CCNL verrà corrisposto, secondo i criteri definiti dall’accordo dell’8 novembre 1995, un 14 EDR nell’importo già previsto per ciascun profilo dell’allegato, da tenere distinto da quello li uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio dall’indennità di utilizzazione (parte fissa e variabile) per i parametri 100 – 186 e dalla indennità quadri per i parametri 220 –

275; qualora le indennità sopra richiamate non dovesse consentire il completo assorbimento dell’EDR o di quelli (escluso il 13) mensilmente previsti dall’accordo 8 novembre 1995, lo stesso sarà completato sul salario di posizione organizzativa – professionale previsto dall’art. 80 CCNL oppure, per l’anno 1997, sul premio di produttività e di compartecipazione e, dell’anno 1998, sul premio di risultato annuale”.

La disposizione è chiara nel prevedere che il (nuovo) 14 EDR 1995 debba essere riassorbito immediatamente nello stesso mese di luglio e quindi che esso non comporti un effettivo incremento patrimoniale nella busta paga del lavoratore, analogamente a quanto avviene per i ratei mensili dell’EDR 1995 diversi dal tredicesimo.

Come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 21080 del 2008 citata, dalla normativa contrattuale richiamata emerge quindi che la finalità dell’istituto dell’elemento distinto della retribuzione –

EDR 1995 – è stata quella di trasferire una parte degli importi delle competenze accessorie nella retribuzione base in modo da rendere gli stessi pensionabili. Questo travaso, al fine di non creare una lievitazione del costo del lavoro, è stato però realizzato con il meccanismo del “riassorbimento”, sicchè l’ampliamento della retribuzione base pensionabile è stato conseguito mediante il riconoscimento di un EDR, che andava ad incrementare la retribuzione base e quindi anche l’assegno personale pensionabile, ma che era destinato, quanto ai ratei mensili ed al 14 rateo che qui rileva e con esclusione del 13, ad essere riassorbito in varie indennità accessorie, le quali quindi erano decurtate nella stessa misura.

2.4. Le motivazioni proposte a sostegno del ricorso sono quindi inconferenti con le motivazioni assunte dalla Corte territoriale nella sentenza qui gravata, e non valgono a smentirla: la coesistenza nella contrattazione del 1998 delle due previsioni rilevata dai ricorrenti, quella secondo la quale l’EDR 1995 entra a far parte dell’assegno personale pensionabile e quella secondo la quale contestualmente al pagamento dell’assegno personale pensionabile viene introdotto in busta paga un 14 rateo di EDR, non smentisce infatti la ratio decidendi della Corte d’appello, secondo la quale tale 14 rateo ha valenza esclusivamente pensionistica e non deve venire effettivamente erogato, in quanto riassorbito da altre voci stipendiali.

Correttamente infatti la Corte territoriale, con motivazione che ha fatto applicazione dei principi sopra esposti, ha dichiarato infondate le pretese economiche che erano state avanzate dai ricorrenti – secondo quanto si legge nello storico di lite riportato dal giudice di secondo grado a pg. 2, con interpretazione della domanda che non è stata fatta oggetto di specifica contestazione – a titolo di 14 rateo di EDR da corrispondere nel mese di luglio per gli anni 2001/2003 (e non di ricalcolo, nè di integrale corresponsione dell’assegno personale pensionabile).

3. Segue il rigetto del ricorso.

L’assenza di un consolidato orientamento di legittimità sulla specifica questione e l’esito alterno dei giudizi di merito determinano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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