Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13581 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 04/06/2010), n.13581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

NICCOLAI s.p.a. in liquidazione e c.p., in persona dei liquidatori e

legali rappresentanti M.S. e S.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso lo

studio Gianmarco Grez, rappresentata e difesa dall’avv.to Pisillo

Fabio per mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Castellina in Chianti, elettivamente domiciliato in Roma,

via Alessandro Farnese 7, presso lo studio dell’avv.to Cogliati Dezza

Alessandro, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Victor

Uckmar, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/30/04 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 25 novembre 2004, depositata il 24

gennaio 2005, R.G. 1116/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 marzo 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Cogliati Dezzi per il Comune controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

I liquidatori della s.p.a. Niccolai hanno proposto ricorso contro gli avvisi di liquidazione con i quali il Comune di Castellina in Chianti ha richiesto il pagamento dell’ICI dovuta per gli anni 1998-2000, con interessi e sopratasse, relativamente agli immobili utilizzati dalla società per l’attività industriale di produzione di mangimi. Hanno dedotto di aver richiesto al Comune di riliquidare l’I.C.I. dovuta, sulla base dei valori catastali, per gli anni dal 1993 al 1997 e di imputare quanto versato in eccesso al pagamento del dovuto negli anni successivi salvo rimborso del residuo (quantificato in L. 12.885.000);

La C.T.P. di Siena ha respinto i ricorsi rilevando che la liquidazione era avvenuta in base alle dichiarazioni della stessa società contribuente;

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha rilevato come la determinazione dell’imposta sulla base della rendita catastale opera solo dall’anno successivo all’iscrizione in catasto;

Ricorre per cassazione la s.p.a. Niccolai in liquidazione affidandosi a otto motivi di impugnazione, si difende con controricorso il Comune ed entrambe le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.;

Come già è stato rilevato con ordinanza del 24 febbraio 2010 il cui testo si riporta di seguito, sulla questione oggetto del ricorso sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione;

La norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, regola la determinazione della rendita di fabbricati posseduti da imprese secondo valori contabili dei soli immobili “non iscritti in catasto”, ma precisa che la determinazione dell’imponibile riferita al costo contabile va eseguita, relativamente a tali fabbricati, “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” con riferimento alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione (in questo senso: Cass. n. 12271/2004; 24235/2004, nonchè da ultimo e motivata con riguardo alla sopravvenuta Corte cost. n. 67/06, Cass. n. 27062/08);

Nella specie, la determinazione dell’imponibile è stata effettuata dal contribuente anche negli anni in contestazione, in cui non era stata ancora attribuita la rendita, nonostante fosse già avvenuta la richiesta di attribuzione;

Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’attribuzione della rendita contenuto nel citato art. 5, comma 3, evita che si possa valutare isolatamente la circostanza del solo accatastamento senza attribuzione di rendita, quando si tratti, come nella specie, di immobili “speciali”, cui non si attaglia il regine ordinario di cui al successivo art. 5, comma 4; gli immobili del gruppo D rientrano infatti nel regime ordinario ICI soltanto dopo che sia loro attribuita la rendita;

Tuttavia, varie sentenze, anche successive di questa medesima Sezione (Cass. 10969/09; 15764/08; 11391/07; 6255/07) ed ordinanze deliberate in Camera di consiglio (5376, 5377 e 5378/09) hanno, invece, ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento;

Secondo il primo orientamento, la rendita catastale può essere utilizzata, in forza della L. n. 342 del 2000, art. 74, soltanto dall’annualità in cui avviene la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita medesima (Cass. n. 3233/05), dovendosi riconoscere carattere costitutivo a detta attribuzione; mentre l’aggiornamento, in più o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarderebbe i soli casi di variazione di rendite già attribuite (cfr. Cass. 5109/2005; 11162/2005; 16701/2007), rispetto alle quali non sembrerebbe controverso l’aggiornamento abbia valore ricognitivo – dichiarativo;

In base al secondo orientamento, l’espressione “attribuzione di rendita” di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 cit. deve intendersi nel senso che l’efficacia dell’atto coincide con l’istanza di accatastamento o variazione, che ha dato inizio al procedimento di attribuzione, non già con la materiale e finale annotazione dell’esito della procedura (cd. “messa in atti”). L’assunto si fonda su varie argomentazioni che così, sinteticamente, possono esporsi:

1. l’attribuzione della rendita procede dalla denuncia di accatastamento e si fonda su tali dati, quindi è riferibile allo stato dell’immobile in quel momento storico;

2. il contribuente assolve al proprio onere con la denuncia all’Ufficio del territorio ed il tempo che l’Ufficio impiega per svolgere i propri compiti non può andare a vantaggio o detrimento dell’uno o dell’altro soggetto d’imposta, attivo e passivo;

3. il conguaglio è positivo o negativo tra la rendita definitiva e quella provvisoria anteriormente versata dal contribuente è previsto per gli altri immobili dal combinato disposto di cui all’art. 5, comma 4 ed art. 11, comma 1 vigenti ratione temporis e non vi sarebbe motivo per ritenere una disciplina diversa per gli immobili del gruppo “(OMISSIS)”, in quanto il sistema delineato dal legislatore sarebbe sostanzialmente simile;

Sulla “ratio” della disposizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, si è pronunziata – ritenendola giustificata – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2006, nella quale si è posto in evidenza come i fabbricati soggetti ad ICI e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo (OMISSIS), in quanto “a destinazione ordinaria” sono ordinati in catasto per tariffe d’estimo, con la conseguenza che, in attesa dell’attribuzione della rendita, la loro base imponibile è agevolmente determinabile in relazione alla rendita “presunta” deducibile da fabbricati similari già iscritti in catasto (come previsto dal citato art. 5, comma 4). Viceversa i fabbricati del gruppo catastale (OMISSIS) sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche “a destinazione speciale”, e sono, quindi, ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio già sperimentato in tema di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) – del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta, di più difficile applicazione riguardo a tali immobili. Un metodo, invece, obbligatorio riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese, mancando un obbligo di tenuta delle scritture contabili a carico del possessore. Tuttavia, essendosi riproposto anche dopo di essa il richiamato contrasto all’interno di questa Sezione, dovrà verificarsi se detta pronuncia della Corte costituzionale sia dirimente in ordine alla questione del carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria “(OMISSIS)”;

La questione va pertanto sottoposta al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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