Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13580 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello

Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi

12;

– ricorrenti –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/40/06 della Commissione tributaria

regionale di Roma, sez. staccata di Latina, emessa il 24 novembre

2006, depositata il 27 dicembre 2006, R.G. 1030/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’11 gennaio

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, T.A., esercente l’attività di distribuzione carburanti in regime di contabilità semplificata, ha impugnato l’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Latina ha rideterminato il reddito di impresa utilizzando i parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1. La ricorrente ha eccepito la nullità dell’accertamento per vizio di motivazione e ha contestato il ricorso ai parametri e l’applicazione delle sanzioni.

La C.T.P. ha accolto il ricorso ritenendo congrui i ricavi dichiarati dalla contribuente e la C.T.R. ha confermato la decisione.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi di impugnazione. Non ha svolto difese la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta la ricorrente che la motivazione della C.T.R. è consistita nella trascrizione della motivazione della C.T.P..

Il motivo è infondato. La C.T.R, pur riproducendo gran parte del testo della motivazione della sentenza impugnata ha sostanzialmente ribadito che non vi erano elementi per procedere all’accertamento di maggiori redditi non dichiarati mediante l’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e ha fatto riferimento a elementi contrari all’applicazione dei parametri, concernenti il caso concreto, quali la sostanziale non contestazione del volume dei ricavi, la impossibilità per gli esercenti di attività di distribuzione carburante di alterare le quantità di prodotto vendute a causa della pregnanza dei controlli UTIF, la struttura prettamente familiare dell’attività commerciale svolta dalla contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 art. 4 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente pone il seguente quesito di diritto: se l’ufficio possa, procedere legittimamente ad accertare, per l’anno 1995, nei confronti della contribuente esercente attività di vendita al dettaglio di carburanti, maggiori compensi e quindi una maggiore imposta IRPEF, contributo SSN, IVA e sanzioni, con riferimento alla determinazione presuntiva dei redditi compiuta sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 21 marzo 1997, ai sensi della L. n. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, e del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4 qualora la contribuente, nel corso della fase del procedimento in contraddittorio, non abbia rappresentato all’ufficio elementi di fatto idonei a superare la presunzione grave, precisa e concordante, offerta dai parametri, apportando elementi in grado di giustificare eventuali variazioni rispetto ai valori reddituali che hanno determinato i maggiori compensi accertati, nè abbia provato, neppure in sede di ricorso avverso l’avviso di accertamento, alcun elemento di fatto volto a confutare le risultanze dei parametri.

Il motivo è infondato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile, sezioni unite, n. 26635 del 18 dicembre 2009) secondo cui (in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n, 331, art. 62-sexies aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento. Inoltre la giurisprudenza citata ha segnato un chiaro scostamento dal criterio dell’automaticità dell’accertamento parametrico valorizzando comunque la valutazione del giudice di merito sulla compatibilita dell’applicazione dei parametri al caso concreto.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce, infatti secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, secondo le Sezioni Unite, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Il motivo è inammissibile sia perchè non adempie all’indicazione, richiesta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Sia perchè si risolve in una apodittica impugnazione del merito della decisione basata su un giudizio non motivato di astrattezza delle valutazioni della C.T.R. e sulla perentoria affermazione per cui la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciare la decisione basandosi esclusivamente sugli elementi probatori addotti dalla contribuente per smentire la determinazione parametrale del reddito, indicando le fonti del proprio convincimento, oppure prendere atto del mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente. In ogni caso la Corte reputa infondata tale censura in quanto la C.T.R. ha fatto evidentemente riferimento alle difese spese dalla contribuente con l’atto di impugnazione e ha compiuto una valutazione attinente al caso concreto che può essere o meno condivisa ma che non appare viziata sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione.

Il ricorso va pertanto respinto e nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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